Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22081 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. un., 22/09/2017, (ud. 23/05/2017, dep.22/09/2017),  n. 22081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Pres. f. f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente Sezione –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. BIANCHI Bruno – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso ricorso 8222-2015 proposto da:

STRASSOLDO DI G.M., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DI SAN BASILIO 61, presso lo studio dell’avvocato EUGENIO

PICOZZA, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCELLO MARIA

FRACANZANI;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA

CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI

25;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1088/2014 della CORTE DEI CONTI – PRIMA

SEZIONE CENTRALE D’APPELLO – ROMA, depositata il 22/09/2014.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/05/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. MATERA MARCELLO, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza impugnata, pubblicata il 22 settembre 2014, la Corte dei Conti – Prima Sezione centrale d’appello ha accolto solo parzialmente, in punto di determinazione del danno, l’appello proposto da Strassoldo M. di G. avverso la sentenza n. 96/2012 del 26 settembre 2012 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Friuli Venezia Giulia, con la quale il predetto era stato condannato al pagamento della somma di Euro 150.000,00, oltre interessi, in favore della Provincia di Udine.

Il Procuratore Regionale aveva contestato a Strassoldo di G. di avere prodotto un danno all’immagine dell’ente territoriale, nella sua qualità di Presidente della Provincia, per aver assunto l’impegno ad assumere presso l’amministrazione provinciale di Udine un soggetto, il quale, a sua volta, si era impegnato a sostenerlo nelle elezioni per la presidenza della Provincia.

Condannato in primo grado in sede penale per il reato di cui al D.P.R. n. 570 del 1969 (c.d. voto di scambio) e prosciolto in appello, per prescrizione del reato, con sentenza della Corte d’appello di Udine del 18 giugno 2012, Strassoldo di G., nel giudizio di responsabilità contabile, era stato destinatario dell’ordinanza n. 9 del 2010, pubblicata il 25 gennaio 2010, con la quale la sezione territoriale aveva respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei Conti. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 24076 del 17 novembre 2011, ha dichiarato inammissibile il regolamento di giurisdizione, reputando che fosse oramai intervenuta una pronuncia preclusiva del rimedio preventivo.

Con detta ordinanza la Sezione territoriale aveva altresì respinto l’eccezione di nullità, del D.L. n. 78 del 2009, ex art. 17, comma 30 ter, convertito dalla L. n. 102 del 2009, degli atti istruttori e processuali, ritenendo insussistenti i profili di illegittimità costituzionale sollevati dalla difesa del convenuto e reputando che il danno all’immagine fosse collegato all’azione penale promossa nei confronti di quest’ultimo e che la relativa fattispecie fosse sussumibile sotto la previsione dell’art. 129 disp. att. c.p.p. e consentisse perciò l’azione di responsabilità contabile.

Con la sentenza conclusiva del primo grado, la Sezione Friuli – Venezia Giulia riteneva che sia sulla questione di giurisdizione che sulla questione di nullità degli atti e di azione per danno all’immagine si fosse formato un giudicato interno, non rivedibile dallo stesso giudice, in mancanza di impugnazione e di riserva di appello avverso l’ordinanza n. 9 del 2010.

2. La Prima Sezione Giurisdizionale centrale d’appello, chiamata a pronunciarsi sia sulla sentenza che sull’ordinanza, ha ritenuto che la mancata impugnazione di quest’ultima abbia determinato il passaggio in giudicato delle statuizioni sulla giurisdizione e sull’art. 17, comma 30 ter, c.d. lodo B., circa la possibilità di emettere una sentenza di condanna per danno all’immagine, non solo quando vi sia una condanna per i reati indicati dalla L. n. 97 del 2001, art. 7, passata in giudicato, ma anche quando l’azione di responsabilità amministrativa è stata promossa a seguito di comunicazione del pubblico ministero in sede penale, ai sensi dell’art. 129 disp. att. c.p.p.. Ha perciò concluso, sul punto, che il giudicato precludesse il riesame di tale questione, definitivamente decisa, e che questo giudicato non potesse essere superato nemmeno a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 355/2010, in quanto interpretativa di rigetto, quindi applicabile soltanto al caso deciso.

Quanto alla richiesta di rimessione in termini per errore scusabile per impugnare l’ordinanza n. 9/2010, avanzata con apposito motivo di appello, la Sezione centrale ha escluso la ricorrenza dell’errore scusabile, in quanto la natura decisoria del provvedimento era evidente ed il convenuto era assistito tecnicamente.

Respinta altresì la richiesta di nuova rimessione alla Corte Costituzionale sulla portata del c.d. lodo B., al fine di ottenerne una pronuncia di incostituzionalità nella parte in cui non prevede espressamente la nullità delle sentenze rese dalla Corte dei conti in violazione dei presupposti sostanziali e processuali indicati dalla norma, il giudice di appello ha, come detto, accolto parzialmente soltanto il motivo concernente il quantum debeatur, rideterminando in Euro 70.000,00 il danno all’immagine della p.a. Ha confermato nel resto la sentenza impugnata ed ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado.

3. Il prof. M. Strassoldo di G. ha proposto ricorso con sette motivi.

Il Procuratore Generale rappresentante del Pubblico Ministero presso la Corte dei conti ha notificato controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile perchè i motivi non riguardano i limiti esterni della giurisdizione contabile, nè denunciano una situazione di denegata giustizia, come rilevato anche dal Procuratore Generale controricorrente.

Con i primi cinque motivi, formulati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 e art. 362 c.p.c., comma 1, si sostiene, in via principale, il difetto assoluto di giurisdizione della Corte dei conti per aver propugnato consapevolmente un’interpretazione incostituzionale del D.L. n. 78 del 2009, art. 17, comma 30 ter, convertito dalla L. n. 102 del 2009 (per di più senza sollevare nuovamente la questione di legittimità costituzionale), e per averne fatto applicazione in un caso (di reato diverso da quelli previsti dagli artt. 314 e 335 c.p.) in cui la norma (così come interpretata dalla Consulta con la sentenza n. 355 del 2010) esclude il sindacato della Corte dei conti, sicchè, secondo il ricorrente, verrebbe a mancare l’oggetto stesso della giurisdizione; comunque, si deduce il difetto assoluto di legittimazione all’azione in capo alla Procura contabile, il cui esercizio avrebbe comportato un’indebita estensione dell’ambito di competenza della Corte dei conti; in ogni caso, si insiste nella dedotta nullità degli atti processuali, siccome viziati dall’essere stati emessi al di fuori dei casi espressamente rientranti nel dettato del c.d. lodo B..

1.1. Le censure sopra sintetizzate vanno disattese ribadendo l’affermazione, costante nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite, per la quale “In tema di responsabilità contabile, la norma del D.L. n. 78 del 2009, art. 17, comma 30 ter, conv. in L. n. 102 del 2009 – che ha circoscritto la possibilità del P.M. presso il giudice contabile di agire per il risarcimento del danno all’immagine di enti pubblici (pena la nullità degli atti processuali computi) ai soli fatti costituenti delitti contro la P.A., accertati con sentenza passata in giudicato – introduce una condizione di mera proponibilità dell’azione di responsabilità davanti al giudice contabile (incidente, dunque, sui soli limiti interni della giurisdizione di tale giudice) e non una questione di giurisdizione, posto che ad incardinare la giurisdizione della Corte dei conti è necessaria e sufficiente l’allegazione di una fattispecie oggettivamente riconducibile allo schema del rapporto d’impiego o di servizio del suo preteso autore, mentre afferisce al merito ogni problema relativo alla sua effettiva esistenza” (così Cass. S.U., 7 giugno 2012, n. 9188, nonchè S.U., 23 novembre 2012, n. 20728 e, di recente, S.U. 7 dicembre 2016, n. 25042).

A maggior ragione, nel caso di specie, va escluso il superamento dei limiti esterni della giurisdizione contabile in quanto la questione dell’applicabilità del D.L. n. 78 del 2009, art. 17, comma 30 ter, conv. dalla L. n. 102 del 2009, è stata affrontata dalla Corte dei conti in via mediata, ritenendone precluso l’esame dall’esistenza del giudicato interno formatosi sulla questione di nullità degli atti ai sensi della norma in questione. Il controllo richiesto a queste Sezioni Unite finirebbe perciò per riguardare, in primo luogo, la questione interpretativa della portata e degli effetti del giudicato interno seguito alla mancata impugnazione dell’ordinanza n. 9 del 2010. Siffatta questione attiene all’esercizio della giurisdizione speciale ed esula dal sindacato ammissibile ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 1.

Analogamente è a dirsi quanto all’incidenza sul giudicato interno e sul processo contabile della sentenza della Corte Costituzionale n. 355 del 2010, sopravvenuta in corso di causa. Anche la questione, risolta negativamente dal giudice contabile, degli effetti, oltre il caso deciso, di una sentenza interpretativa di rigetto della Consulta attiene alle modalità di esercizio della giurisdizione, in quanto involge l’attività di interpretazione ed applicazione della norma fatta oggetto della questione di legittimità costituzionale.

A maggior ragione è da escludere il sindacato di queste Sezioni Unite sulla mancata nuova rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale del c.d. lodo B., atteso che “il vigente sistema di sindacato “incidentale” di costituzionalità attribuisce a qualunque “autorità giurisdizionale”, innanzi a cui sia sollevata la relativa eccezione, il potere di respingerla “per manifesta irrilevanza o infondatezza”” ed è perciò inammissibile il ricorso per cassazione avverso una decisione del giudice speciale, con cui si censuri “il concreto esercizio di un siffatto potere da parte del giudice (…) – con riferimento a disposizioni concernenti, peraltro, non la giurisdizione ma la disciplina sostanziale dei rapporti innanzi a questo dedotti – non potendo, per definizione, integrare, quell’esercizio, un vizio di eccesso di potere giurisdizionale sindacabile dalla Suprema Corte alla stregua dell’art. 111 Cost., comma 8, e art. 362 c.p.c., comma 1” (così Cass. S.U. 29 marzo 2013, n. 7929).

1.2. Come osserva il controricorrente, non merita apprezzamento nemmeno il motivo col quale la questione di giurisdizione viene prospettata sub specie di difetto di legittimazione ad agire del pubblico ministero contabile, poichè la norma che la riconosce a determinate condizioni, con riferimento al danno all’immagine subito dalla p.a., non pone una limitazione all’esercizio della giurisdizione, anche nei rapporti con altre giurisdizioni, ma, fissando i presupposti per l’iniziativa del pubblico ministero, pone le condizioni appunto di proponibilità dell’azione, che, come detto, attengono ai limiti interni della giurisdizione.

I primi cinque motivi di ricorso sono perciò inammissibili.

2. Col sesto motivo si denuncia denegata giustizia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 e dell’art. 111 Cost., perchè il giudice avrebbe indebitamente rigettato la richiesta di rimessione in termini avanzata anche in appello, così denegando giustizia in merito all’impugnazione sulla decisione di rigetto dell’istanza di nullità.

Gli stessi argomenti spesi dal ricorrente per illustrare il motivo volti a dimostrare la scusabilità dell’errore, quanto alla mancata impugnazione immediata o riserva di impugnazione contro l’ordinanza n. 9/2010, e quindi la sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini – rendono palese come si sarebbe, tutt’al più, al cospetto di un’ipotesi di error in procedendo, come tale sostanzialmente denunciato con riferimento ai principi ed alle norme che regolano la rimessione in termini. Su questi, peraltro, il giudice contabile si è adeguatamente pronunciato, senza che sia nemmeno astrattamente configurabile il diniego di giustizia (cfr., da ultimo, Cass. S.U. 31 maggio 2016, n. 11380).

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Questa inammissibilità osta alla delibazione della questione di legittimità costituzionale del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 17, comma 30 ter, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 e modificato dal D.L. 3 agosto 2009, n. 103, art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), convertito, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 2009, n. 141, sollevata dal ricorrente col settimo motivo, rispetto agli art. 3 Cost., commi 1 e 2, art. 25 Cost., comma 2, art. 101 Cost. e art. 136 Cost., comma 1.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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