Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22081 del 04/09/2019

Cassazione civile sez. un., 04/09/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 04/09/2019), n.22081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di Sez. –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16883/2017 proposto da:

ACEA S.P.A., in proprio e quale mandataria di ACEA PRODUZIONE S.P.A.

e ACEA ENERGIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14,

presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati ALESSANDRA CANUTI ed EUGENIO

BRUTI LIBERATI;

– ricorrente –

contro

REGIONE UMBRIA, in persona del Presidente pro tempore della Giunta

Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

NATASCIA MARSALA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 82/2017 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 19/04/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/03/2019 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

FEDERICO SORRENTINO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso,

con le conseguenze di legge.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso, proposto dalla Società ACEA s.p.a., in proprio e quale mandataria di ACEA Produzione s.p.a. e di ACEA ENERGIA s.p.a., premesso di essere titolare, in Umbria, di concessione di derivazione di acqua pubblica per produzione di energia idroelettrica, impugnava dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche la Delib. Giunta Regione Umbria 22 settembre 2015, n. 1067, che aveva determinato la misura del canone annuo di concessione con decorrenza dal 01.01.2016. La Società ricorrente, lamentando che la determinazione gravata aveva aumentato di circa il doppio la misura del canone, ne assumevano la illegittimità per i seguenti motivi: a) per violazione delle norme statali sulla determinazione dei canoni di concessione da compiersi dalle Regioni previa adozione di apposito Decreto Ministeriale sui criteri generali; b) l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per presupposta illegittimità delle norme regionali, laddove interpretate nel senso di consentire l’arbitrario aumento dei canoni di derivazione; c) per essere comunque il provvedimento affetto dai vizi di violazione di legge e di eccesso di

potere in alcune delle sue figure sintomatiche.

Costituitasi in giudizio, la Regione Umbria eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

All’esito del giudizio, con sentenza n. 82/2017, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione sul rilievo che, vertendo la controversia in materia di canoni, essa, ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 143, rientrava nella giurisdizione del Tribunale regionale delle acque pubbliche in prima istanza e, soltanto in grado di appello, al Tribunale Superiore. Contro questa decisione propone ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, la Società ACEA s.p.a., in proprio e quale mandataria di ACEA Produzione s.p.a. e di ACEA ENERGIA s.p.a..

E’ rimasta intimata la Regione Umbria.

Attivato il procedimento camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotto, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dal D.L.31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. f), convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 (applicabile al ricorso in oggetto ai sensi del medesimo D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 2), la causa è stata riservata in decisione.

In prossimità dell’adunanza camerale, acquisite le conclusioni scritte del Procuratore Generale, Dott. Federico Sorrentino, parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico mezzo d’impugnazione la ricorrente lamenta la violazione del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 140 e 143, nonchè dei principi generali attinenti alla suddivisione della giurisdizione tra il giudice ordinario ed il giudice amministrativo, ed in particolare, alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in sede di legittimità.

Ad avviso della ricorrente la statuizione con cui il giudice adito ha negato la propria giurisdizione è errata, tenuto conto che il ricorso proposto non contestava l’obbligo di pagamento del canone concessorio – domanda che avrebbe introdotto una causa in materia di diritti soggettivi e, quindi, di competenza del Tribunale regionale bensì impugnava un atto autoritativo presupposto, volto a stabilire, in via generale, l’entità del canone. Con l’azione avanzata, pertanto, la ricorrente faceva valere un interesse legittimo al corretto uso del potere amministrativo corrispondente, rientrante nella cognizione di legittimità del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha avuto modo di chiarire che il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140, comma 1, lett. “c” – che attribuisce alla cognizione dei Tribunali regionali delle acque pubbliche le controversie aventi ad oggetto qualsiasi diritto relativo alle derivazioni ed utilizzazioni di acqua pubblica – si riferisce anche alle controversie sull’esistenza e sull’entità dei canoni delle concessioni di utenza di risorse idriche, nelle quali sia in contestazione il diritto soggettivo del concessionario alla corretta applicazione delle disposizioni regolanti l’indicato canone in base a elementi oggettivi e certi, secondo parametri e criteri tecnici vincolanti per l’amministrazione.

Al contrario, l’illegittimità degli atti amministrativi determinanti detti elementi può essere fatta valere mediante impugnativa, in via principale, davanti al giudice amministrativo (nella specie, il Tribunale superiore delle acque pubbliche) o, alternativamente, sollecitandone la disapplicazione da parte del giudice ordinario (nella specie, quello specializzato: Tribunale regionale acque pubbliche) nelle controversie sui diritti soggettivi che si assumano lesi da atti o provvedimenti consequenziali (Cass., Sez. Un., n. 10124 del 1994 e Cass., Sez. Un., n. 16798 del 2007).

Nella specie, con il ricorso al TSAP la Società ha proposto una domanda di annullamento della Delib. 22 settembre 2015, n. 1067, della Giunta Regionale dell’Umbria, con la quale il canone unitario relativo alle concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico/forza motrice era stato stabilito, con decorrenza dal 1 gennaio 2016, in misura pari ad Euro 31,02, lamentando che la Giunta Regionale aveva arbitrariamente esercitato il suo potere, fissando il canone in circa il doppio di quello che era stato precedentemente stabilito.

Il ricorso al TSAP, dunque, non aveva per oggetto il diritto soggettivo alla legittima determinazione del quantum dovuto a titolo di canone da calcolarsi sulla base dei criteri dati dalla medesima Giunta regionale, bensì riguardava l’esercizio del potere amministrativo di determinazione dei criteri per la determinazione dei canoni medesimi, nei cui confronti la posizione soggettiva delle società non può che essere di interesse legittimo.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e deve essere dichiarata la giurisdizione di legittimità del TSAP. L’impugnata sentenza del TSAP va cassata e la causa deve essere rinviata al TSAP, in diversa composizione.

Il giudice di rinvio provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione di legittimità del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, al quale, in diversa composizione, rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 12 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2019

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