Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22080 del 17/10/2014
Civile Ord. Sez. 2 Num. 22080 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: PETITTI STEFANO
ORDINANZA
INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
MASSA Salvatore (MSS SVT 36A01 G273E), rappresentato e
difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dagli
Avvocati Biagio Bruno e Basilio Perugini, elettivamente
domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, viale
Angelico n. 301;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro
pro
tempore;
– intimato avverso il decreto della Corte di appello di Caltanissetta
n. 278/2013, depositato in data 24 gennaio 2013.
Data pubblicazione: 17/10/2014
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25 settembre 2014 dal Consigliere relatore
Dott. Stefano Petitti;
sentito l’Avvocato Basilio Perugini;
il Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. Pierfelice Pratis,
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ritenuto
che Salvatore Massa ha impugnato per
cassazione, sulla base di quattro motivi, il decreto della
Corte d’appello di Caltanissetta n. 278 del 2013, che ha
accolto parzialmente la sua domanda di equa riparazione di
cui alla legge n. 89 del 2001, depositata il 2 maggio
2011;
che l’intimato Ministero della giustizia non ha svolto
difese.
Considerato
che il ricorso è stato notificato al
Ministero della giustizia presso l’Avvocatura distrettuale
dello Stato di Caltanissetta;
che tale notifica è nulla;
che, in proposito, questa Corte ha affermato il
principio, che il Collegio condivide, per cui «in caso di
notificazione del ricorso per cassazione affetta da
nullità perché effettuata presso l’Avvocatura distrettuale
dello Stato anziché presso l’Avvocatura generale dello
Stato, il giudice deve ordinare la rinnovazione della
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sentito
notificazione che – senza che sia necessario il rilascio
di una nuova procura – ha l’effetto di sanare tale nullità
impedendo la decadenza dall’impugnazione» (Cass., S.U., n.
4573 del 1998; Cass. n. 15602 del 2006; e più di recente
che tale orientamento, ad avviso del Collegio, va
confermato non condividendosi il diverso principio
affermato da Cass. n. 13972 del 2014, secondo cui «in tema
di ricorso per cassazione proposto contro la P.A., in caso
di notifica nulla perché eseguita presso l’Avvocatura
distrettuale, anziché presso l’Avvocatura generale dello
Stato, non è ammissibile, eventualmente anche a distanza
di anni dal deposito del ricorso, disporre il rinnovo
della notificazione presso quest’ultima, ponendosi tale
soluzione in contrasto con il principio di ragionevole
durata del processo»;
che, invero, perché possa escludersi la possibilità di
disporre la rinnovazione della notificazione, dovrebbe
ipotizzarsene la “inesistenza”, ma neanche l’ordinanza
richiamata si discosta dalla configurazione in termini di
nullità della notificazione del ricorso per cassazione
effettuata ad un’amministrazione dello Stato presso
l’Avvocatura distrettuale anziché presso l’Avvocatura
generale dello Stato;
Cass. n. 9411 del 2011; Cass. n. 22767 del 2013);
che, d’altra parte, deve ritenersi che proprio
all’esigenza di conformare anche l’istituto della
rinnovazione della notificazione al principio della
ragionevole durata del processo sia finalizzata la
norma del quale la Corte pronuncia in camera di consiglio
quando riconosce di dovere «ordinare l’integrazione del
contraddittorio o disporre che sia eseguita la
notificazione dell’impugnazione ai norma dell’art. 331
ovvero che sia rinnovata»;
che la tempestiva trattazione di alcune tipologie di
ricorsi in adunanza camerale costituisce la principale
finalità della istituzione della sesta sezione civile
presso questa Corte, alla quale tutti i ricorsi iscritti
al ruolo generale vengono trasmessi in funzione di filtro,
sia per adottare i necessari provvedimenti ordinatori, sia
per la decisione nelle altre ipotesi di cui all’art. 375
cod. proc. civ., sicché non può imputarsi alla parte la
mancata rilevazione di una ipotesi di trattazione del
ricorso in camera di consiglio perché venga disposta la
rinnovazione della notificazione o gli altri adempimenti
di cui all’art. 375, n. 2, cod. proc. civ.;
che, sotto altro profilo, deve rilevarsi che alla
medesima esigenza di conformazione degli istituti
processuali alla garanzia della ragionevole durata del
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previsione di cui all’art. 375, n. 2, cod. proc. civ., a
processo risponde l’orientamento di questa Corte, in base
al quale si esclude che debba procedersi alla rinnovazione
della notificazione (o agli altri adempimenti di cui al
citato art. 375, n. 2, cod. proc. civ.), tutte le volte in
prima facie, inammissibile
o
manifestamente infondato, peraltro già affermato da questa
Corte sia nelle ipotesi in cui si debba procedere alla
integrazione del contraddittorio nei confronti di un
litisconsorte necessario, sia nel caso in cui la notifica
del ricorso sia nulla e potrebbe quindi farsi applicazione
dell’art. 291 cod. proc. civ. (Cass. n. 2723 del 2010;
Cass., S.U., n 6826 del 2010; Cass. n. 15106 del 2013,
concernente una ipotesi di notificazione nulla);
che, dunque, non essendo nel caso di specie stata
sanata la nullità della notificazione del ricorso dalla
costituzione dell’amministrazione intimata, deve disporsi
la rinnovazione della notificazione del ricorso al
Ministero della giustizia presso l’Avvocatura generale
dello Stato, da effettuare entro il termine di trenta
giorni dalla data di comunicazione della presente
ordinanza;
che la causa va rinviata a nuovo ruolo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte
ordina
la rinnovazione della notifica del
ricorso al Ministero della giustizia presso l’Avvocatura
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cui il ricorso si appalesi,
generale dello Stato;
assegna a tale fine
il termine di
trenta giorni dalla comunicazione della presente
ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione,