Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22080 del 04/09/2019

Cassazione civile sez. I, 04/09/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 04/09/2019), n.22080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23940/2014 proposto da:

Saima Avandero s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, per delega in calce al ricorso,

dagli avvocati Giovanni Scarpa e Claudio Lucisano, elettivamente

domiciliata in Roma, via Crescenzio n. 91, presso lo studio di

quest’ultimo;

– ricorrente –

contro

Alitalia – Linee Aeree Italiane s.p.a., in amministrazione

straordinaria, in persona del commissario straordinario pro tempore;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 6/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/07/2019 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Con domanda del novembre 2008, la s.p.a. Saima Avandero ha chiesto di essere ammessa nello stato passivo dell’amministrazione straordinaria di Alitalia s.p.a., per una parte al chirografo e per altra parte in privilegio ovvero, nell’ipotesi subordinata, in ogni parte al chirografo.

Con provvedimento reso esecutivo nel dicembre 2011, e comunicato a mezzo raccomandata nel maggio 2012, il giudice delegato ha dichiarato l’inammissibilità della domanda “L. Fall., ex art. 93, comma 4, per carenza dei requisiti di cui all’art. 93, comma 3, n. 3, per mancata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto”.

2.- La s.p.a. Saima Avandero ha proposto ricorso in opposizione avanti al Tribunale di Roma. Che lo ha rigettato, con decreto pubblicato in data 17 giugno 2014.

3.- “La domanda è infondata” – ha rilevato il Tribunale – “e non merita accoglimento”. “La domanda di insinuazione al passivo” – si è osservato, in proposito – “non contiene alcuna esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che ne costituiscono la ragione neppure succinta. Tale vizio contenutistico della domanda comporta, quale espressa sanzione prevista dalla L. Fall., art. 93 comma 4, l’inammissibilità del ricorso rilevabile d’ufficio”.

“Tale vizio inoltre è insanabile” ha aggiunto ancora il decreto, pure sottolineando che, tuttavia, la domanda “potrà essere riproposta come tardiva atteso che, per espressa previsione della L. Fall., art. 96, comma 1, la dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva riproposizione”.

4.- Avverso il provvedimento del Tribunale romano la s.p.a. Saima Avendero è insorto, presentando ricorso sviluppato in tre motivi di cassazione.

L’Amministrazione straordinaria di Alitalia non ha posto in essere difese nel presente grado di giudizio.

5.- Il ricorrente ha poi depositato memoria, nell’ambito della quale ha, tra l’altro, segnalato di avere mutato la propria denominazione in “DSV s.p.a.”, “immutata nel resto la compagine societaria”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6.- I motivi del ricorso sono rubricati nei termini qui in appresso trascritti.

Primo motivo: “violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1 – L. Fall., artt. 93- 99)”.

Secondo motivo: “nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”).

Terzo motivo: “nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – art. 112 c.p.c.”).

7.1.- Il primo motivo rileva, in particolare, che la domanda di insinuazione, a suo tempo presentata (e pure inglobata nel corpo del ricorso), ben conteneva la precisa indicazione della somma pretesa in via di chirografo e di quella distintamente richiesta in via “privilegiata per IVA o, in subordine, al chirografo”.

Sottolinea, altresì, che “l’istanza di ammissione al passivo può essere motivata per relationem ai documenti depositati”; che, nel concreto, a sostegno dell’istanza erano state depositate n. 79 fatture impagate, con annesso elenco delle medesime, come pure “numero due estratti conto”; e che, in specie, la documentazione di cui alle fatture risultava “sufficientemente esplicativa”, per quantità e qualità, delle prestazioni di fornitura eseguite dall’attuale ricorrente nell’ambito dei rapporti contrattuali che lo legavano all’Alitalia.

Aggiunge ancora che la sufficienza della presentata domanda a “identificare in modo idoneo petitum e causa petendi, è stata “di fatto confermata” dal progetto di stato passivo predisposto da commissario straordinario e ignorato dal giudice delegato, prima, e dal Tribunale, poi. La voce relativa alla domanda in questione riferisce nel dettaglio il ricorso -, dopo avere riportato il dettaglio del “credito richiesto”, sotto la voce “motivate conclusioni del commissario” riporta: “si ammette in chirografo per l’importo indicato. Si escludono gli importi di cui alle fatture nn…. per il complessivo importo di Euro 119.149,76, perchè non riscontrate in contabilità Alitalia. Si esclude il privilegio per rivalsa IVA perchè non indicato nè il bene, nè il tipo di privilegio richiesto”. Segue l’indicazione del “credito verificato dal commissario straordinario”.

7.2.- Il secondo e il terzo motivo assumono entrambi che, nella sede del procedimento di opposizione, la Procedura di Alitalia aveva tenuto un comportamento coerente con quanto esposto in precedenza in sede di progetto di stato passivo (insistendo, in sostanza, per un’ammissione di misura ridotta e al solo chirografo). Così, non solo nell’ambito della memoria di costituzione, ma pure nel contesto delle udienze del gennaio 2013 e dell’aprile 2014 (di cui il ricorso ingloba i verbali). In quest’ultima, in particolare, lo stesso difensore della Procedura di Alitalia si era riportato in maniera esplicita “alle conclusioni già formulate alla scorsa udienza in modo congiunto e quindi per l’ammissione della società opponente al passivo per il limitato importo…, in via esclusivamente chirografaria”.

Entrambi i motivi rilevano, poi, che il decreto impugnato ha, per errore, imputato alla Procedura dichiarazioni e difese di tutt’altro tenore, così incorrendo nel vizio di “nullità della sentenza e del procedimento”.

8.- Il primo motivo è fondato e merita di essere accolto.

E’ prima di tutto da rilevare – in via di approccio alla tematica proposta da questo motivo – che due ordini di distinte ragioni indicano, in linea generale, che la valutazione di sufficienza dell’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto va condotta, con riferimento alla domanda di ammissione al passivo, con minore rigore, ovvero maggiore ampiezza, di quanto occorra nella generalità dei casi.

Secondo quanto mostra in modo netto il confronto tra il testo della L. Fall., art. 93, comma 3 e quello dettato invece per il ricorso in opposizione dalla L. Fall., art. 99, per l’ammissibilità della domanda di insinuazione basta un’articolazione strutturale “minima”, di tratto anche schematico (ovvero “scheletrico”, come pure si potrebbe dire). in effetti, la sufficienza di una “esposizione succinta” in sede di domanda di ammissione (secondo l’espressione dell’art. 93) è dato che viene proprio a trovare risalto nella diversità di impostazione che per contro connota, nel disegno della legge, la domanda in opposizione.

In sede di ammissione, dunque, l’esposizione del fatto e del diritto può anche essere “sintetica”: nel limite evidente, peraltro, della sua chiarezza ed intellegibilità, nonchè dell’idoneità a fungere da parametro discretivo del giudizio di riconducibilità ad essa della domanda che, nel caso, venga poi presentata in sede di opposizione (per il rilievo che il giudizio di opposizione all’esclusione dallo stato passivo è retto dal principio di immutabilità della domanda v., di recente, Cass., 3 novembre 2017, n. 26225).

L’altra ragione è che, secondo il dettato della L. Fall., art. 93, comma 2, la domanda di ammissione al passivo può essere “sottoscritta anche personalmente dalla parte” (secondo quanto effettivamente accaduto nel caso concreto). Anche questa differenza da quanto occorre in sede di opposizione (che segue il principio generale del sistema della necessità di difesa tecnica) è sicuro indice oggettivo, e non trascurabile, di una linea di minor rigore – nel segno del riconoscimento di una maggior speditezza e semplicità nell’apprezzamento dei contenuti minimi essenziali della domanda di insinuazione.

9.- Secondo un orientamento proposto dalla giurisprudenza di questa Corte, in relazione all'”accertamento dei requisiti prescritti dalla L. Fall., art. 93″, si può pervenire alla “dichiarazione di nullità dell’atto” solo nel caso in cui “risulti del tutto omesso o assolutamente incerto” il punto del petitum o della causa petendi (cfr., in questa direzione, in specie le pronunce di Cass., 2 ottobre 2015, n. 19714 e di Cass., 22 marzo 2013, n. 7287).

Nel caso qui concretamente in esame non appare necessario, tuttavia, spingersi sino all’effettuazione di una verifica di simile fatta. E’ da notare, piuttosto, che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, la struttura espositiva di fatto e diritto, di cui alla domanda di ammissione, va valutata facendo comunque riferimento alle “complessive indicazioni” che risultino emergere dal testo della domanda e dai documenti prodotti in allegato alla stessa (Cass., 9 aprile 2018, n. 8636; Cass., 6 agosto 2014, n. 17710; Cass., n. 19714/2015). Con la conseguenza che, nel concreto, le indicazioni fornite dalla documentazione prodotta ben possono manifestarsi anche determinanti per la valutazione della “sufficiente esposizione”, che viene richiesta dalla norma della L. Fall., art. 93.

Come pure è da sottolineare, d’altro canto, che – secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, anche con specifico riguardo alla domanda di insinuazione nel passivo fallimentare -, nel “valutare il grado di incertezza della domanda”, non potrà in ogni caso “prescindersi dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire comunque un’agevole individuazione di quanto l’attore richiede e delle ragioni per cui lo fa o se, viceversa, tali da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l’approntamento di una precisa linea di difesa)” (in questi termini cfr., in particolare, la già citata pronuncia di Cass., n. 17710/2014).

10.- Alla serie di principi appena sopra enunciati non si è, per vero, attenuto il provvedimento del Tribunale romano, che il ricorrente ha impugnato.

11.- Detta pronuncia si limita a osservare che, nella specie, la domanda, che è stata presentata, “non contiene alcuna esposizione” di fatto e diritto. Come si vede, l’argomento svolto non va, nella sostanza delle cose, oltre la mera ripetizione di quanto risulta scritto nel testo della norma della L. Fall., art. 93. Sì che potrebbe anche profilarsi, al riguardo, l’ipotesi di trovarsi di fronte a una motivazione non già reale, ma al più (solo) apparente.

A parte questo, è in ogni caso da constatare come il decreto in questione non abbia preso in alcuna considerazione il fatto che la domanda di ammissione espone con chiarezza le somme di cui chiede l’ammissione (come pure il relativo rango; cfr. sopra, nel n. 7.1.).

Nè abbia considerato in qualche misura l’ampio, e specifico, corredo documentale che è stato allegato alla domanda e che pure costituisce, si è visto, parte integrante della medesima, con segnato riferimento al tema della causa petendi.

E pure abbia in toto trascurato la circostanza – in sè stessa non assorbente, ma comunque di significatività evidente – che il commissario straordinario ha inteso alla perfezione portata e ragioni della domanda presentata, pure andando a “ritoccarne” la concreta ed esatta misura (cfr. ancora nel n. 7.1.). Per meglio dire, e con maggior precisione sul piano logico: il decreto non si è in nessun modo preoccupato di prendere in esame, e verificare, i termini della relazione in cui si veniva a trovare il commissario di Alitalia con il rapporto concretamente in questione (cfr. sopra, la parte finale del n. 9).

12.- L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta assorbimento del secondo e del terzo motivo.

13.- In conclusione, va accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo e del terzo; il decreto va cassato e la controversia rinviata al Tribunale di Roma che, in diversa composizione, provvederà pure alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo. Cassa il decreto impugnato e rinvia la controversia al Tribunale di Roma che, in diversa composizione, provvederà pure alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2019

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