Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2208 del 30/01/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 2208 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2996/2017 R.G. proposto da
L.O. Immobiliare s.r.I., rappresentata e difesa dall’Avv. Salvatore
Paratore, elettivamente domiciliata in Roma alla via Tagliamento n.
55 presso lo studio dell’Avv. Nicola Di Pierro, per procura a margine
del ricorso;
– ricorrente contro
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Toscana n. 1133/29/16 depositata il 21 giugno 2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 9 gennaio 2018.
Data pubblicazione: 30/01/2018
ATTESO CHE
Circa l’avviso di accertamento ad essa notificato in applicazione
degli studi di settore per l’anno d’imposta 2006, L.O. Immobiliare
s.r.l. impugna per cassazione la sentenza che ha confermato il
titolo impositivo in accoglimento dell’appello erariale.
Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
Il ricorso denuncia violazione degli artt. 62-bis, 62 sexies d.l.
331/1993, art. 53 Cost. (primo motivo), omesso esame di fatto
decisivo (secondo motivo) e assoluta carenza motivazionale
(terzo motivo): si duole la ricorrente che il giudice d’appello
abbia dichiarato legittima l’applicazione dello studio di settore
senza alcun riguardo per le caratteristiche obiettive dell’attività
d’impresa.
Il ricorso è fondato: nell’accertamento standardizzato mediante
studi di settore, è onere dell’ente impositore provare la concreta
applicabilità del parametro, ove contestata dal contribuente
(Cass. SU 26635/2009 Rv. 610691, Cass. 11633/2013 Rv.
626925, Cass. 3415/2015 Rv. 634928, Cass. 14288/2016 Rv.
640541, Cass. 9484/2017 Rv. 643770); L.O. Immobiliare s.r.l.
ha dedotto fin dal contraddittorio endoprocedimentale di non
cluster 1
poter essere inquadrata nel
dello studio TG4OU
(imprese di locazione di fabbricati ad uso
commerciale/industriale) per oggettive ragioni dimensionali e
tuttavia il giudice d’appello ha ritenuto legittimo detto
inquadramento sulla base di un errore riscontrato nella
dichiarazione dei redditi, quasi che l’applicazione del parametro
statistico possa rispondere a finalità sanzionatorie anziché alle
caratteristiche obiettive dell’attività d’impresa; anche l’altro
profilo enfatizzato dal giudice d’appello (tipologia non
esclusivamente industriale dell’immobile fittato) appare
disancorato dai criteri identificativi del gruppo omogeneo
(numero e superficie delle unità locate).
2
–
Il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo
esame e regolamento delle spese.
P. Q. M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione
tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, anche
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2018.
per le spese del giudizio di legittimità.