Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2208 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.27/01/2017),  n. 2208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12976-2015 proposto da:

U.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI RIZZO

36, presso lo studio dell’avvocato CARLO CARRIERI, che lo

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

FRANCO COLLI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ EDILIZIA DI CONSUMO LBERTAS SCARL, in liquidazione, C.F.

(OMISSIS), in persona del liquidatore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato VITTORIO TATEO in forza di mandato speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4343/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

emessa l’8/10/2014 e depositata il 03/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. SCALISI ANTONINO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il Consigliere designato, Dott. Scalisi A., ha depositato ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente proposta di definizione del giudizio: “La Società Cooperativa edilizia di consumo Libertas opponeva il D.I. n. 505 del 2006, con il quale, il Tribunale di Vigevano, su ricorso del Dott. U.P., ingiungeva alla stessa il pagamento di Euro 85.630,52, con gli interessi legali dalla scadenza, nonchè la somma di Euro 1.339,00 per onorari diritti e spese per l’attività professionale svolta dallo stesso in favore della Cooperativa Libertas. L’opponente deduceva che nulla era dovuto al Dott. U. a motivo della gratuità della prestazione e in subordine l’accertamento della minor somma tenendosi conto dell’intervenuta prescrizione parziale, quinquennale o decennale del credito.

Il Tribunale di Vigevano, con sentenza n. 5 del 2010, accoglieva l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, condannava la Società Cooperativa edilizia di Consumo Libertas a pagare all’ U. i compensi per l’opera professionale svolta negli anni 2003 – 2004 pari a complessive Euro 11.606,55, oltre gli accessori.

La Corte di Appello di Milano, pronunciandosi su appello proposto da U.P. e su appello incidentale proposto dalla società cooperativa Edilizia di Consumo, accoglieva l’appello incidentale e, in riforma della sentenza appellata, confermava la revoca del decreto ingiuntivo, rigettava l’appello principale. Secondo la Corte di Milano, dalle prove acquisite, in giudizio, risultava dimostrata la tesi della gratuità delle prestazioni professionali rese da U.P. e come tale nessun compenso avrebbe potuto pretendere il professionista per l’opera prestata a favore della società appellata.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da U.P. con ricorso affidato ad un motivo. La Società Cooperativa edilizia di Consumo Libertas scarl in liquidazione ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1.= Con l’unico motivo di ricorso U.P. lamenta la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 228 c.p.c., ed agli artt. 2730, 2733 e 2734 c.c.. Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe, erroneamente, fondato la sua decisione unicamente sulla piena confessione dal primo, resa sui fatti descritti nel capitolato di prova, senza considerare le circostanze dallo stesso aggiunte in risposta ai capitoli successivi al primo. In particolare, non avrebbe tenuto conto che al capitolo 2 il professionista rispondeva “E’ vero preciso che la decisione di prestare la mia opera professionale gratuitamente era subordinata alla decisione dell’assemblea della Cooperativa di donare tutti i beni immobili alla Parrocchia di (OMISSIS) ed anch’io rinunciavo a tutti i compensi anche passati in considerazione che anche i soci rinunciavano ad ogni altro diritto. Piuttosto, ove la Corte distrettuale avesse correttamente valutato anche le dichiarazioni aggiuntive rese dall’odierno esponente in sede di interrogatorio formale avrebbe poi dovuto affrontare il quantum della pretesa creditoria dedotta, in contestazione tra le parti.

1.1.= Il motivo, pur tralasciando gli aspetti di mancata autosufficienza del motivo, posto che il ricorrente pone a fondamento della sua tesi i capitoli di prova 1 2 6, ma omette di riportare sia il capitolo 1 e sia il capitolo di prova 6, tuttavia, è infondato, non solo perchè si risolve nella richiesta di una nuova valutazione della prova acquisita non proponibile nel giudizio di cassazione se, come nel caso in esame, la valutazione compiuta dalla Corte distrettuale non presenta vizi logici o giuridici, ma, soprattutto, perchè la decisione di ritenere provata la gratuità della prestazione professionale resa da U. alla Cooperativa, trovava fondamento non solo nell’interrogatorio formale ma anche nella prova testimoniale. Come ha avuto modo di osservare la Corte distrettuale “(…) anche volendosi ritenere che le dichiarazioni rese a conferma dei capitoli 2 e 10 integrino dichiarazioni aggiuntive alla confessione (art. 1734 c.c.) l’efficacia probatorie, delle stesse deve essere tenuta ferma, avutosi riguardo alla conferma testimoniale ricevuta dall’assunto defensionale in parola. (…) l’esito della prova orale (…) costituisce un robusto avallo della prospettazione principale della Cooperativa conseguente sia alla prova legale (confessione in giudizio di U.) sia all’apprezzamento di quella testimoniale, caratterizzata in termini di univocità e concordanza.

Per questi motivi si propone il rigetto del ricorso”.

Tale relazione veniva comunicata ai difensori delle parti.

Il Collegio, condivide argomenti e proposte contenute nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza vengono liquidate con il dispositivo.

Il Collegio, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell’art. 13, comma 1 – bis dello stesso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 4,200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori come pe legge; da atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera del Consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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