Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2208 del 25/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 25/01/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 25/01/2022), n.2208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2993-2021 proposto da:

N.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MAROTTA FRANCESCO;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 330/2020 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositato il 23/12/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BERTUZZI

MARIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: ” N.A. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto del 23. 12. 2020 della Corte di appello di Potenza, che aveva confermato il decreto del Tribunale di rigetto del suo ricorso ex art. 1129 c.c., comma 12, per la revoca giudiziale di P.A. dalla carica di amministratore del condominio denominato (OMISSIS) in Sala Consilina;

l’intimato P.A. non ha svolto attività difensiva.

i motivi di ricorso denunziano carenza e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato, errata valutazione del materiale probatorio ed omesso esame di fatti decisivi del giudizio;

il ricorso è inammissibile, tenuto conto che, per giurisprudenza costante di questa Corte, non è impugnabile, con il ricorso straordinario per cassazione, il decreto della Corte di appello che, in sede di reclamo, abbia provveduto sulla domanda di revoca dell’amministratore di condominio, atteso che tale statuizione, adottata all’esito di un procedimento di volontaria giurisdizione, è priva di efficacia decisoria e non incide su situazioni sostanziali di diritti o “status”, potendo il decreto essere impugnato davanti al giudice di legittimità solo limitatamente alla statuizione sulle spese di giudizio (Cass. n. 15995 del 2020; Cass. n. 7623 del 2019; Cass. n. 9348 del 2017; Cass. n. 2986 del 2012; Cass. n. 14524 del 2011)”.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

il Collegio condivide la proposta del Relatore;

il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;

nulla deve disporsi sulle spese di giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2022

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