Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2208 del 25/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2019, (ud. 20/12/2018, dep. 25/01/2019), n.2208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liliana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9507-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ACQUE CARCACI DEL FASANO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

NOMENTANA 76, presso lo studio dell’avvocato MARCO SELVAGGI,

rappresentato e difeso dall’avvocato IGNAZIO DANZUSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 12/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

CATANIA, depositata il 26/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/12/2018 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Acque Carcaci del Fasano s.p.a. proponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto opposto dall’agenzia delle entrate sull’istanza di rimborso presentata il 7.3.2008 per ottenere il 90% dell’Irpef e dell’Ilor versata per gli anni 1990, 1991 e 1992. Assumeva che essa rientrava tra i soggetti colpiti dal sisma del 1990 e che, in forza della L. n. 289 del 2002, art. 9,comma 17, era stata introdotta la possibilità di definire in maniera automatica la posizione relativa al triennio 1990/1992 con il versamento dei tributi dovuti diminuito al 10% nel termine prorogato al 31 marzo 2008 dalla L. n.31 del 2008. Sosteneva che, avendo versato regolarmente le imposte dovute, aveva diritto al rimborso del 90%.

La commissione tributaria provinciale di Catania rigettava il ricorso. Proponeva appello la contribuente e la commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, lo accoglieva sul rilievo che l’intervento normativo di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, costituiva una agevolazione a favore delle popolazioni colpite dal sisma sicchè ne dovevano beneficiare sia i contribuenti che avessero già pagato le imposte che coloro che non vi avevano provveduto.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato a due motivi. La contribuente si è costituita in giudizio con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione alla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, in quanto la norma agevolativa, che era di stretta interpretazione, prevedeva che potessero godere del beneficio solamente i contribuenti con non avessero versato, in tutto o in parte, le imposte dovute, e non era previsto il diritto al rimborso a favore di coloro che avevano già regolarmente pagato.

2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 in quanto l’istanza di rimborso era stata proposta ben dopo il decorso di 48 mesi previsto dalla norma citata, per il che il contribuente era incorso in decadenza.

3. In ordine al primo motivo, osserva la Corte che la legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 665 (Legge di stabilità 2015, vigente dal 1 gennaio 2015) ha stabilito che “I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, e successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248…”. Tale disposizione, emanata dopo che presso la Corte di Cassazione si era formato un orientamento favorevole all’estensione del beneficio a favore anche di coloro che avevano già pagato le imposte dovute (Cass. n. 20641/2007; n. 11133/2010; n. 11247/2010; n. 9577/2012), costituisce norma di interpretazione autentica, sicchè i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, i quali hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento, previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso entro il termine di due anni decorrente dalla data di entrata in vigore della I. n. 31 del 2008 di conversione del D.L. n. 248 (cfr. Cass n. 15252 del 22/07/2016).

L’Agenzia delle entrate non ha posto in discussione la legittimità della pretesa azionata dalla parte contribuente dovendosi ritenere, in relazione alla posizione della contribuente che aveva formulato istanza di rimborso in data 7 marzo 2008 per il triennio 1990/1992, la tempestività della richiesta tenuto conto della natura biennale del termine per la presentazione dell’istanza ed della decorrenza dello stesso siccome individuati dalla normativa di interpretazione autentica. Tuttavia la disposizione normativa sopra rammentata, oltre ad individuare il termine di decorrenza dell’istanza di rimborso, aggiunge per i contribuenti esercenti attività d’impresa che “…l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione europea” per quei contribuenti “che svolgono attività d’impresa”. Nel caso di specie la società contribuente esercita attività d’impresa, per il che si deve applicare la decisione n. C(2015) 5549 del 14 agosto 2015 con la quale la Commissione Europea ha deciso che le misure di aiuto di Stato in oggetto (L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni) e tutti gli atti esecutivi pertinenti ivi previsti che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l’Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell’art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno. La Commissione ha ritenuto che l’Italia avesse attuato illegittimamente le misure di aiuto in violazione dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, poichè per le misure in questione non era possibile individuare alcun motivo di compatibilità, le stesse risultavano incompatibili con il mercato interno. Era dunque fatto espresso divieto di concedere aiuti alle imprese interessate dagli eventi calamitosi. Ed ha precisato la Commissione che, per quanto atteneva al caso degli aiuti individuali già versati nel quadro delle misure in esame prima della data di avvio della decisione e dell’ingiunzione di sospensione, il regime andava considerato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’art. 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE a condizione che potesse essere stabilito un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l’aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame, dovendosi evitare i casi di sovra compensazione, dovuta al cumulo di aiuti, rispetto ai danni subiti dalle singole imprese (paragrafo 136 della decisione, richiamato dal paragrafo 157) oppure il beneficio in questione fosse in linea con il regolamento de minimis applicabile. Nel caso che occupa la contribuente non ha provato il nesso diretto tra il danno subito e la calamità naturale e neppure la sussistenza dei presupposti connessi con il regolamento de minimis, così come precisato dalla Commissione, per il che il diritto al rimborso è insussistente.

4. Il secondo motivo rimane assorbito.

5. Il ricorso va dunque accolto e l’impugnata sentenza cassata Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, e il ricorso originario della contribuente va rigettato. Le spese dell’intero giudizio si compensano in considerazione dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale sul punto controverso.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2019

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