Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22078 del 04/09/2019

Cassazione civile sez. I, 04/09/2019, (ud. 31/05/2019, dep. 04/09/2019), n.22078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22500/2015 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Monti Parioli

n. 28, presso lo studio dell’avvocato Festa Domenico, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Universal Music Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via delle IV Fontane

n. 161, presso lo studio dell’avvocato Attolico Lorenzo, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Quiriconi Gianpietro,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

B.A., e Badams Music Limited, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Via

Barberini n. 67, presso lo studio dell’avvocato Improda Alberto, che

li rappresenta e difende, giusta procura per Notaio Dott. D.J.

G. di (OMISSIS) del 20.10.2015 munita di apostille e procura per

Notaio Dott. D.C. H. di Dublino del 19.10.2015 munita di

apostille;

– controricorrenti –

contro

SM Publishing Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza d’Ara Coeli n. 1,

presso lo studio dell’avvocato Ferrara Federico M., che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Malmsheimer Gretel E.,

giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrente –

contro

K.E., SM Publishing Uk Ltd, Universal Music Group;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2997/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 31/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/05/2019 dal Cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto dei motivi primo e secondo;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Domenico Festa che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente SM Publishing Italy S.r.l., l’avvocato

Federico Maria Ferrara che ha chiesto il rigetto;

udito, per i controricorrenti B.A. + 1, l’avvocato Cristiana

Brega, con delega avv. Improda, che ha chiesto il rigetto;

uditi, per la Universal Music Italia, gli avvocati Lorenzo Attolico e

Giampietro Quiriconi che hanno chiesto l’inammissibilità o comunque

il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato nel settembre 2005, P.M. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, B.A. ed K.E., quali autori del brano musicale “(OMISSIS)”, la Badams Music Ltd e la Sony Music Publishing UK Ltd, quali editori e cessionari dei diritti di utilizzazione economica di detto brano, la Universal Music Group, quale produttore e distributore in tutto il mondo, la Sony Music Publishing s.r.l., quale sub-editore italiano, e la Universal Music Italia s.r.l., quale licenziatario italiano, chiedendo accertarsi il plagio della propria opera musicale “(OMISSIS)”, emettersi i conseguenti provvedimenti inibitori, e condannarsi i convenuti al risarcimento dei danni subiti.

1.1. L’attore deduceva di avere depositato il predetto brano, in data 27 febbraio 1984, presso la Sezione Musica della SIAE, nella sua qualità di autore sia della parte letteraria che di quella musicale, e di avere successivamente consegnato alcune “demo” (nastri) contenenti anche la registrazione di “(OMISSIS)”, a diverse importanti case discografiche operanti sul territorio nazionale. Il brano era stato, poi, eseguito da diversi artisti e gruppi musicali, partecipando anche alle selezioni dell’Accademia della Canzone di Sanremo, costituendo, quindi, oggetto – fin dal 1984 – di una notevole diffusione, anche radiofonica e televisiva, oltre che di sfruttamento a fini commerciali. Intanto, nel corso dell’anno 1998, l’artista B.A. aveva, però, prodotto e commercializzato l’album dal titolo “(OMISSIS)”, all’interno del quale era presente il brano “(OMISSIS)”, il cui casuale ascolto da parte del P. – avvenuto nel gennaio 1999 – lo convinceva della perfetta identità tra tale brano e la canzone “(OMISSIS)” da lui creata.

1.2. Il Tribunale adito, con sentenza n. 6924/2012, rigettava la domanda proposta da P.M., condannando l’attore alle spese del giudizio.

2. Con sentenza n. 2997/2014, depositata il 31 luglio 2014, la Corte d’appello di Milano respingeva, altresì, il gravame proposto dal P. avverso la sentenza di prime cure. Il giudice di secondo grado riteneva – sulla scorta delle conclusioni della c.t.u., non inficiate dai rilievi proposti dall’appellante nelle note critiche del 16 luglio 2010 che il brano “(OMISSIS)” fosse del tutto privo di originalità, in quanto traente spunto da una scala pentatonica maggiore di uso comune, poichè adoperata in una serie di brani musicali di diversi artisti e di generi anche molto differenti, e che perciò l’opera – in quanto non originale e creativa, neppure in modesta misura – non potesse accedere alla tutela prevista dalla L. n. 633 del 1941, artt. 1 e 2.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso Mauro P. nei confronti di B.A., K.E., della Badams Music Ltd, della Sony Music Publishing UK Ltd, della Sony Music Publishing s.r.l., e della Universal Music Italia s.r.l., affidato a tre motivi. I resistenti B.A., Badams Music Limited, SM Publishing Italy s.r.l., e Universal Music Italia s.r.l. hanno replicato con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

4. P.M. e la SM Publishing Italy s.r.l. hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo e secondo motivo di ricorso, P.M. denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

1.1. Con riferimento alla mancanza di originalità dell’opera musicale “(OMISSIS)” – affermata dalla c.t.u. espletata, le cui conclusioni sono state recepite sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello – il ricorrente si duole anzitutto del fatto che il giudice di secondo grado non abbia preso in esame le note tecniche illustrative di parte in data 21 aprile 2010, e neppure le successive note critiche del 16 luglio 2010 alla consulenza tecnica d’ufficio, dalle quali ben avrebbe potuto desumere, invece, al contrario di quanto asserito erroneamente dal consulente, la sussistenza di profili di originalità dell’opera in discussione. La Corte territoriale avrebbe, quindi, ritenuto il brano in questione non originale, basandosi esclusivamente sulle erronee conclusioni della c.t.u., laddove il consulente aveva ritenuto l’opera creata dal P. priva di originalità in quanto traente spunto da una scala pentatonica maggiore di uso comune, poichè adoperata in una serie di brani musicali di diversi artisti e di generi anche molto differenti, con particolare riferimento al brano del 1967, “(OMISSIS)”. La motivazione sul punto sarebbe, pertanto, del tutto carente.

1.2. L’istante lamenta, poi, che il giudice di secondo grado non abbia preso in esame la richiesta di rinnovo o di integrazione della consulenza tecnica d’ufficio, ovvero di riconvocazione del consulente per chiarimenti, in relazione all’asserita mancanza di originalità dell’opera musicale “(OMISSIS)”. Per contro, avendo l’esponente evidenziato, nelle note critiche del 16 luglio 2010, “una serie di macroscopici errori/contraddizioni/omissioni/travisamenti da parte del c.t.u., anche con riferimento alla disamina di aspetti strettamente tecnici (quali la corretta lettura degli spartiti musicali e delle stesse note), sarebbe stata opportuno, rectius necessario, disporre un rinnovo e/o un supplemento di consulenza o, quanto meno, la riconvocazione a chiarimenti del c.t.u.”.

1.3. Le doglianze sono in parte inammissibili ed in parte infondate.

1.3.1. La Corte d’appello ha, invero, rilevato che il giudice di prime cure aveva adeguatamente tenuto conto delle note critiche del 16 luglio 2010, nonchè delle osservazioni mosse alla consulenza d’ufficio negli scritti difensivi finali del P., pervenendo al motivato convincimento – condiviso dalla Corte d’appello – che esse contenevano “deduzioni che si sono profilate come irrilevanti ed inidonee ad incrinare il giudizio di carenza di originalità cui il c.t.u. è pervenuto”. Dal canto suo, la consulenza d’ufficio, posta a fondamento sia della decisione di primo grado che di quella di appello, che ne ha – a sua volta – valutato le argomentazioni e le conclusioni, facendole proprie, ha “valutato e confutato con idonea argomentazione, nella relazione tecnica, le considerazioni contenute nelle note tecniche di parte attrice del 21/04/2010 (v. pp. 9 e 13 c.t.u.)”.

1.3.1.1. Orbene, va anzitutto osservato – al riguardo – che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modifiche, dalla L. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., 14/06/2017, n. 14802). In particolare la motivazione dell’impugnata sentenza non è censurabile, con ricorso per cassazione, allegando che il giudice di merito non abbia tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica di parte, atteso che questa, nonostante il suo contenuto tecnico, e a differenza della consulenza tecnica d’ufficio, costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio (Cass., 18/10/2018, n. 26305).

Ne discende che il giudice di merito, quando aderisce – come nella specie – alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass., 02/02/2015, n. 1815; Cass., 09/01/2009, n. 282).

1.3.1.2. Ad ogni buon conto, va altresì rilevato che, in tema di ricorso per cassazione, per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui il giudice dichiari – come nel caso di specie – di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice a quo, e ne trascriva, poi, nel rispetto del principio di autosufficienza (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), almeno i punti salienti onde consentire alla Corte la valutazione in termini di decisività e di rilevanza. Diversamente, invero, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (Cass., 03/06/2016, n. 11482; Cass., 03/08/2017, n. 19427).

Nel caso concreto, il ricorrente non ha riprodotto neppure in parte, nel motivo di ricorso, le note tecniche illustrative e le note critiche summenzionate, per cui la censura, sotto tale profilo, deve essere considerata inammissibile.

1.3.2. Per quanto concerne, poi, l’omesso esame della richiesta di rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio, o di chiamata del consulente a chiarimenti, va rilevato che la Corte d’appello, valutate le risultanze della c.t.u., ha evidenziato che la motivazione della decisione di prime cure, condivisa dal giudice del gravame, era connotata – proprio per la chiarezza ed esaustività delle risultanze peritali, che avevano tenuto conto anche dei rilievi tecnici di parte attrice dalla “puntualità dei riferimenti sul punto essenziale e assorbente della controversia, ossia quello del difetto di originalità del brano (OMISSIS)”, ed ha osservato che la consulenza tecnica d’ufficio non costituendo un mezzo di prova disponibile dalle parti, è rimesso alla discrezionalità del giudice, che – nella specie ne aveva ritenuto implicitamente sufficienti le risultanze.

Tanto premesso, va osservato che, in tema di consulenza tecnica d’ufficio, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o in toto, le indagini, sostituendo l’ausiliare del giudice. L’esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici (Cass., 24/01/2019, n. 2103; Cass., 14/11/2008, n. 27247). Nel caso concreto, la Corte d’appello ha adeguatamente motivato sul punto, reputando – con ampia ed analitica motivazione (pp. 11 e ss.) – chiara ed esaustiva la relazione peritale, per cui anche tale profilo di doglianza non può essere accolto.

1.3.3. Quanto ai profili – oggetto del secondo motivo di ricorso concernenti la ritenuta non originalità del brano “(OMISSIS)”, la censura si risolve nell’esame analitico delle risultanze dell’espletata c.t.u., mediante la riproduzione dei paragrafi della relazione peritale e la reiterazione delle argomentazioni difensive già sottoposte al giudice di appello, e da questi ritenute non accoglibili. Ebbene, è di tutta evidenza che una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, non accompagnata – come dianzi rilevato dalla trascrizione delle note critiche contenute nella c.t. di parte, si risolve nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (Cass., n. 11482/2016). Con il ricorso per cassazione anche se proposto, come nella specie, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – la parte non può, invero, rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass., 07/12/2017, n. 29404; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 02/08/2016, n. 16056).

1.4. Per le ragioni esposte il motivo in esame deve essere, pertanto, disatteso.

2. Con il terzo motivo di ricorso, P.M. denuncia “la violazione o falsa applicazione di norme di diritto”, nonchè l’omesso esame di circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

2.1. Lamenta l’istante che la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata sul – non meglio precisato – terzo motivo di gravame, ritenendo che “le argomentazioni svolte riescono assorbenti di ogni motivo e questione”.

2.2. Il mezzo è inammissibile.

2.2.1. Pure a voler considerare, infatti, il vizio denunciato – al di là della rubrica – come omissione di pronuncia, è evidente, invero, che l’assorbimento non comporta un’omissione di pronuncia (se non in senso formale), in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell’assorbimento (Cass., 12/11/2018, n. 28995; Cass., 27/12/2013, n. 28663).

2.2.2. Ad ogni buon conto, il mezzo difetta di autosufficienza, non avendo il ricorrente riprodotto – e neppure sintetizzato – nel ricorso il terzo motivo di appello che assume di avere proposto, e si traduce in una inammissibile rivisitazione del merito della controversia, sul punto relativo al difetto di originalità dell’opera musicale in contestazione.

2.3 La censura deve essere, di conseguenza, respinta.

3. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, che liquida, per ciascuno di essi, in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie egli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 31 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2019

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