Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22077 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/09/2017, (ud. 13/07/2017, dep.22/09/2017),  n. 22077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21518/2016 R.G. proposto da:

M.G., da considerarsi, in difetto di elezione di domicilio in

Roma, ivi per legge domiciliato presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato LIDIA MARONGIU;

– ricorrente –

contro

MA.PI.GI.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 993/2014 del TRIBUNALE di SASSARI, depositata

il 15/07/2014;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

M.G. ricorre, affidandosi a tre motivi con atto notificato non prima del giorno 01/09/2016, per la cassazione della sentenza n. 993 del 15/07/2014 del Tribunale di Sassari – l’appello avverso la quale è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. dalla dist. di Sassari della corte di Appello di Cagliari con ordinanza che egli stesso dichiara essergli stata comunicata il 04/02/2016 – e con la quale, rigettata la sua riconvenzionale per ripetizione di eccedenze sui canoni, era stato condannato al pagamento di canoni insoluti e delle spese di lite, una volta dichiarato risolto per suo inadempimento il contratto di locazione abitativa intercorso con Ma.Pi.Gi.;

quest’ultimo, intimato con notifica a mezzo p.e.c., non espleta attività difensiva;

è formulata proposta di definizione – di inammissibilità del ricorso per tardività della pronuncia dalla comunicazione dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. – in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1 come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

nessuna delle parti deposita memoria ai sensi del medesimo art. 380-bis, comma 2, u.p..

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata;

è superflua la stessa illustrazione dei motivi di ricorso (il primo, di “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione alla violazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. per avere il giudice del primo grado operato una valutazione della prova affidandosi erroneamente al criterio della “plausibilità” al fine di negarne il valore probatorio, ritenendo così non assolto l’onere ex art. 2697 c.c. in capo all’odierno ricorrente a fronte della domanda riconvenzionale azionata”; il secondo, di “violazione e falsa applicazione della norma di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione alla violazione degli artt. 2723 – 2724 c.c. laddove il giudice del primo grado non ha ammesso la prova testimoniale a fronte di un principio di prova per iscritto”; il terzo, di “violazione e falsa applicazione della norma di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione agli artt. 214 – 215 c.p.c. e art. 2719 c.c. laddove il giudice di prime cure ha ritenuto corretto il disconoscimento delle sottoscrizioni operato dalla controparte avente ad oggetto le produzioni documentali di M.G.”), attesa l’evidente tardività di questo;

infatti, l’impugnazione – benchè correttamente rivolta avverso la sentenza di primo grado – è stata proposta con ricorso notificato a partire dal 01/09/2016, a fronte della comunicazione dell’ordinanza di appello, lealmente allegata dal medesimo ricorrente e del resto accertabile pure di ufficio (Cass. Sez. U. 13/12/2016, n. 25513) come avutasi il 04/02/2016 a mezzo posta elettronica o in via telematica: e quindi ben oltre i sessanta giorni da quest’ultima data, in patente violazione dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, secondo quanto rimarcato da Cass. ord. 15/05/2014 n. 10723, nonchè da Cass. ord. 05/11/2014 n. 23526, alla cui motivazione ed alle cui conclusioni può qui bastare fare integrale richiamo, anche circa la conformità di tale disciplina ai parametri costituzionali e sovranazionali in tema di giusto processo o l’irrilevanza delle modalità di comunicazione (neppure rilevando cioè se avvenuta per estratto o integrale per via telematica);

il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, per non avervi svolto attività difensiva l’intimato;

deve peraltro darsi atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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