Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22076 del 31/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 31/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 31/10/2016), n.22076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21911/2014 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), Società con socio unico, in persona

dell’Amministratore Delegato e Legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo

studio dell’avvocato ANGELO PANDOLFO, che la rappresenta e difende,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 74,

presso lo studio dell’avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1756/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Poste Italiane s.p.a. ha chiesto la cassazione della sentenza n. 1756/2014 della Corte di appello di Roma. La parte intimata ha depositato tempestivo controricorso.

Successivamente Poste ha depositato atto di rinunzia ex art. 390 c.p.c., deducendo di non avere interesse alla prosecuzione del rapporto in conseguenza di accordo transattivo intervenuto con la controparte di cui al verbale di conciliazione in data 15 ottobre 2015. La rinunzia è stata ritualmente notificata a controparte. A tanto consegue la declaratoria di estinzione del giudizio.

Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese.

Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), applicabile ratione temporis atteso che l’obbligo del pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dalla stessa norma, è collegato al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014), condizione insussistente nella specie.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

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