Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22075 del 31/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 31/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 31/10/2016), n.22075
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20539/2014 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), Società con socio unico, in persona
del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
LUIGI G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO
MARESCA, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
A.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO N.
58, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CARLO CESTER, giusta procura
speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 355/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del
23/05/2013, depositata il 22/08/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;
udito l’Avvocato CESIRA TERESINA SCANU, delega verbale Avvocato
MARESCA, difensore del ricorrente, che chiede l’estinzione e
compensazione delle spese.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Poste Italiane s.p.a. ha chiesto la cassazione della sentenza n. 355/2013 della Corte di appello di Venezia. La parte intimata ha depositato tempestivo controricorso.
Successivamente Poste ha depositato atto di rinunzia ex art. 390 c.p.c., con allegato verbale di conciliazione in sede sindacale.
La società Poste ha depositato memoria.
Dal verbale in data (OMISSIS), risulta che in relazione alla presente controversia è stato raggiunto un accordo transattivo; nell’ambito di tale accordo le parti hanno dato espressamente atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarato che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.
Il venir meno della posizione di contrasto tra le parti determina la cessazione della materia del contendere.
La definizione transattiva della controversia configura giusto motivo di compensazione delle spese.
Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), applicabile ratione temporis, atteso che l’obbligo del pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dalla stessa norma, è collegato al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014), condizione insussistente nella specie.
PQM
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese di lite.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016