Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22075 del 22/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 22/09/2017, (ud. 13/07/2017, dep.22/09/2017), n. 22075
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21093/2016 R.G. proposto da:
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., (C.F. (OMISSIS)), in persona
del Procuratore Speciale, da considerarsi, in difetto di elezione di
domicilio in Roma, per legge ivi domiciliata presso la Cancelleria
della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato
CORRADO FRANCESCO SAMMARRUCO;
– ricorrente –
contro
S.G., UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO – PREFETTURA DI
LECCE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1237/2016 del TRIBUNALE di LECCE, depositata
il 09/03/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.
Fatto
RILEVATO
che:
Equitalia Servizi di Riscossione spa, nella qualità di succeditrice di Equitalia Sud spa, ricorre, affidandosi ad un indifferenziato motivo (di “violazione e mancata applicazione degli artt. 2953 e 2946 c.c.”), per la cassazione della sentenza n. 1237 del 09/03/2016 del tribunale di Lecce, con cui è stato rigettato l’appello proposto da Equitalia Sud contro l’accoglimento, per riconosciuta maturazione del termine prescrizionale quinquennale, dell’opposizione proposta al giudice di pace di Nardò da S.G. all’intimazione di pagamento – di Euro 4.909,21 – notificata il 10/10/2012 per crediti dell’Ufficio territoriale del Governo di Lecce e fondata su cartella già notificata il 12/10/2005;
degli intimati, notificato il ricorso all’Ufficio territoriale del Governo presso l’Avvocatura Distrettuale anzichè quella Generale dello Stato, nessuno qui espleta attività difensiva;
è formulata proposta di definizione – per manifesta infondatezza – in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1 come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;
la ricorrente deposita atto di fusione a rogito 17/06/2016 a prova della sua successione ad Equitalia Sud spa;
CONSIDERATO
che:
il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata;
va esclusa la rilevanza del pure evidente vizio di notifica all’intimato Ufficio territoriale di Governo, in forza del principio generale della non necessità di integrazione del contraddittorio o di rinnovazione della notifica al litisconsorte necessario pretermesso in sede di legittimità in caso di inammissibilità del ricorso, affermato a partire da Cass. Sez. U. ord. 22/03/2010, n. 6826,(m da Cass. Sez. U. 22/12/2015, n. 25772);
ora, la doglianza della ricorrente riguarda il principio della trasformazione del termine prescrizionale dei crediti consacrati in un titolo cosiddetto paragiudiziale – cioè consistente in un atto di formazione non giudiziale contenente un’ingiunzione di pagamento in forza di un potere autoritativo conferito in forza di un pubblico potere ed al quale il destinatario ha un vero e proprio onere di opporsi per attivare la propria tutela giurisdizionale – da quello eventualmente minore di quello ordinario, vale a dire – come nella specie – quinquennale, in quello ordinario da giudicato di dieci anni, sul presupposto che l’irretrattabilità del credito, dovuta alla mancata reazione giudiziale del destinatario dell’ingiunzione, sia pure a questo specifico ulteriore effetto – e cioè dell’art. 2953 c.c. – da equipararsi ad un giudicato vero e proprio;
ma sul punto è intervenuta in modo categorico in senso contrario la pronuncia di Cass. Sez. U. 17/11/2016, n. 23397, statuendo che il termine prescrizionale originario stabilito per il credito, benchè quest’ultimo divenga effettivamente irretrattabile in forza della mancata reazione dell’ingiunto, non muta in ragione dell’intervenuta definitività della pretesa: “il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via”; “pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”;
in difetto di ragioni per discostarsi da tale statuizione, la conclusione cui perviene la qui gravata sentenza deve qualificarsi conforme a diritto ed il ricorso va rigettato per manifesta infondatezza;
pur non essendovi luogo a provvedere sulle spese per non avere qui svolto attività la parte intimata, non può che darsi atto mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.
PQM
rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017