Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22074 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/09/2017, (ud. 13/07/2017, dep.22/09/2017),  n. 22074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20622/2016 R.G. proposto da:

A.P., e G.G., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA CAIO MARIO n. 13, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO

COSI, che le rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (C.F. (OMISSIS)), in

persona del Direttore Centrale Prestazioni a Sostegno del reddito,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso

congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati VINCENZO TRIOLO,

ANTONIETTA CORETTI e VINCENZO, STUMPO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2094/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

02/03/2016;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

A.P. e G.G. ricorrono, affidandosi sostanzialmente ad un motivo (di “violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 – con riguardo agli artt. 1362 c.c. e ss – artt. 115 e 116 c.p.c. – artt. 616,617 e 618 bis c.p.c.”), per la cassazione della sentenza n. 2094 del 02/03/2016, con cui il tribunale di Roma ha definito l’opposizione agli atti esecutivi da loro proposta avverso il “decreto di estinzione” di una procedura esecutiva mobiliare) intentata nei confronti dell’INPS e in cui esse avevano dispiegato intervento, dichiaraOKI’estinzione del giudizio” per tardiva sua instaurazione, poichè operata con atto di citazione, nonostante si trattasse di materia del lavoro, iscritto a ruolo oltre il termine perentorio (di sessanta giorni) a tale scopo fissato;

resiste con controricorso l’intimato;

è formulata proposta di definizione – di inammissibilità – in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1 modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

nessuna delle parti deposita memoria;

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata;

il ricorso è irrimediabilmente inammissibile, sia perchè l’esposizione dei fatti processuali si basa sulla pedissequa riproduzione di alcuni degli atti del grado di merito (finanche con le del tutto irrilevanti relate di notifica; pagg. 3 e 4 del ricorso: il provvedimento impugnato; pagg. 5 a 12, il ricorso in opposizione; pagg. 16 a 21, l’atto di citazione anzichè il doveroso ricorso, qualora si trattasse di crediti previdenziali per la fase di merito), sia perchè ciononostante manca in esso l’indicazione di quegli atti invece davvero indispensabili per la verifica della natura del credito azionato in via di intervento, quali il titolo esecutivo e il precetto, decisivi per valutare il merito della doglianza sulla correttezza di applicazione del rito del lavoro (solo dal controricorrente essendo dedotto trattarsi di esecuzione coattiva su crediti previdenziali: pag. 9 del controricorso);

quanto al primo profilo, le sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. U. 11/04/2012, n. 5698), con orientamento assolutamente consolidato in numerose pronunzie delle sezioni semplici (tra moltissime: Cass. 10/03/2017, n. 6308; Cass. 28/02/2017, n. 5104; Cass. 06/02/2017, n. 3112; Cass. ord. 20/07/2016, n. 14963; Cass. ord. 04/02/2016, n. 2264; Cass. ord. 10/12/2015, n. 24980; Cass. ord. 03/12/2015, n. 24678; Cass. 03/12/2015, n. 24650; Cass. 27/08/2015, n. 17232; Cass. 17/03/2015, n. 5236; Cass. ord. 04/12/2014, n. 25713; Cass., ord. 21/11/2014, n. 24801; Cass. 29/01/2014, n. 1988; Cass. ord. 22/11/2013, n. 26277; Cass. ord. 09/07/2013, n. 17002; Cass. ord. 02/05/2013, n. 10244; Cass. ord. 11/01/2013, n. 593; Cass. 09/10/2012, n. 1716) ed al quale non si scorge motivo di non assicurare continuità, hanno stabilito che, in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è – per un verso – del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata, mentre – per altro verso – è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso;

nè potendo giovare alla ricorrente l’eccezione al principio appena detto, del carattere complementare della parte integralmente fotoriprodotta rispetto a quella discorsiva ed argomentativa (Cass. 14/10/2011, n. 21297), visto che, nella specie, quegli atti vengono indicati come determinanti ma poi addotti nella loro integralità in ricorso, tanto da costringere questa Corte ad una invece non consentita estrapolazione del loro contenuto saliente, che rimane peraltro oscura, mantenendo le ricorrenti un’estrema vaghezza nella descrizione del contenuto del titolo esecutivo e nella descrizione puntuale e precisa del credito da azionare;

quanto al secondo profilo, basti poi ricordare i principi a dir poco consolidati di cui a: Cass. ord. 26/08/2014, n. 18218; Cass. ord. 16/03/2012, n. 4220; Cass. 01/02/1995, n. 1161; Cass. 12/06/2002, n. 8388; Cass. 21/10/2003, n. 15751; Cass. 24/03/2006, n. 6679; Cass. 17/05/2006, n. 11501; Cass. 31/05/2006, n. 12984; Cass. ord. 30/07/2010, n. 17915, resa anche ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1; Cass. 31/07/2012, n. 13677; Cass. 06/02/2014, n. 2712, anche per gli errores in procedendo; Cass. 05/02//2014, n. 2608; Cass. 03/02/2014, nn. 2274 e 2276; Cass. 30/01/2014, n. 2072; ancora: Cass. Sez. U. 04/04/2016, n. 6451; Cass. Sez. U., 01/07/2016, n. 13532; Cass. Sez. U., 04/02/2016, n. 2198;

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna solidale delle soccombenti ricorrenti alle spese;

la conclamata e manifesta ragione di inammissibilità sia dell’impugnazione qui proposta che di quella originaria (per motivi poi attinenti al rito, da più decenni consolidati nella elaborazione giurisprudenziale), impone poi – anche di ufficio, per le ragioni già esposte nei precedenti di cui subito appresso – la condanna delle odierne ricorrenti – tra loro in solido per l’evidente identità di posizione processuale – per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3 (applicabile ratione temporis per il tempo in cui è iniziato il giudizio in primo grado ed il presente di legittimità), potendo valere i presupposti elaborati al riguardo da questa Corte fin da Cass.. 07/10/2013, n. 22812, ma soprattutto da Cass. ord. 22/02/2016, n. 3376 (a mente della quale “ai fini della condanna… ex art. 96 c.p.c., comma 3, l’infondatezza in iure delle tesi prospettate in sede di legittimità, in quanto contrastanti con il diritto vivente e con la giurisprudenza consolidata, costituisce indizio di colpa grave così valutabile in coerenza con il progressivo rafforzamento del ruolo di nomofilachia della Suprema Corte, nonchè con il mutato quadro ordinamentale, quale desumibile dai principi di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), di illiceità dell’abuso del processo e di necessità di una interpretazione delle norme processuali che non comporti spreco di energie giurisdizionali”), ovvero da Cass. 21/07/2016, n. 15017, ovvero ancora da Cass. 14/10/2016, n. 20732, per una somma che stimasi equa nella misura indicata in dispositivo, maggiorata degli accessori ivi indicata per la natura di credito di valuta della relativa situazione giuridica;

infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per applicare il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna le ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento, in favore del controricorrente, in proprio e nella qualità, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Condanna altresì le ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento dell’ulteriore somma, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, di Euro 900,00 (novecento/00), oltre interessi al tasso legale da oggi al soddisfo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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