Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22074 del 04/09/2019

Cassazione civile sez. I, 04/09/2019, (ud. 23/05/2019, dep. 04/09/2019), n.22074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9131/2014 proposto da:

L.E., elettivamente domiciliata in Roma Via Federico

Cesi 21 presso lo studio dell’avvocato Greco Vincenzo che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Taccone Umberto;

– ricorrente –

contro

Curatela Fallimento (OMISSIS) Srl in persona curatore,

D.L.M., L.A., L.F., L.G.,

V.T.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1288/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/05/2019 dal Dott. FALABELLA MASSIMO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria.

LA CORTE OSSERVA:

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Con sentenza del 3 settembre 2010 il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda della curatela del fallimento (OMISSIS) s.r.l., inizialmente proposta dalla società in bonis, nei confronti di L.E. e condannava quest’ultima al risarcimento dei danni liquidati negli importi di Euro 103.291,37 e di Euro 26.897,07: il tutto maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi. Le due condanne erano pronunciate in esito al giudizio vertente sulla responsabilità della predetta convenuta e di altri soggetti ( L.G., L.F., L.A., V.T. e C.F.), nella qualità di componenti dell’organo amministrativo della società poi fallita. I profili di responsabilità per i quali la domanda risarcitoria era accolta concernevano la distrazione dalla contabilità sociale della somma di Lire 200.000.000 (incassata da L.E. quale “buona entrata” di un contratto di somministrazione concluso dalla società in bonis con Les Gourmandises Ricevimenti s.r.l., in aggiunta alla somma di Lire 50.000.000 corrisposta per il medesimo titolo, ma regolarmente indicata nel contratto) e la mancata fatturazione di alcune operazioni.

2. – L’appello proposto da L.E. era respinto con sentenza del 21 marzo 2014.

3. – Con tre motivi di ricorso tale pronuncia della Corte di appello di Napoli è impugnata per cassazione dalla stessa L.. Nessuno degli intimati ha svolto difese.

4. – Col primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115,163 e 167 c.p.c.. Rileva che la Corte di appello aveva basato la decisione riferita alla lamentata distrazione su di una quietanza, che sarebbe stata da lei sottoscritta, e prodotta in un giudizio arbitrale cui la stessa ricorrente era rimasta estranea. Assume l’istante di aver negato la valenza probatoria della documentazione prodotta da controparte e di non aver mai riconosciuto di aver incassato la somma che si assumeva ella avesse distratto; deduce che il documento in questione non era stato prodotto in giudizio, sicchè sul punto essa ricorrente non avrebbe potuto formulare alcuna confutazione.

Il secondo mezzo oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 163,167 e 345 c.p.c.. La censura investe l’affermazione della Corte di appello resa a frorte della eccezione dell’istante, secondo cui, ove anche quest’ultima avesse incassato la somma senza versarla nelle casse sociali, la società non ne avrebbe risentito danno, dal momento che, in presenza dell’anticipata risoluzione del contratto, l’importo in questione avrebbe dovuto essere restituito all’altro contraente; a tale proposito, la Corte di merito aveva rilevato che l’eccezione relativa alla mancanza di danno aveva carattere di novità, in quanto non sollevata nella precedente fase del giudizio, e che l’accertata distrazione era comunque fonte di un pregiudizio. L’istante contesta che la questione potesse ritenersi inammissibile, giacchè le domande contro di lei proposte da controparte avevano propriamente ad oggetto il risarcimento del danno sofferto dalla società poi fallita; rileva, inoltre, che la prova dell’esistenza del pregiudizio patrimoniale non era stata fornita e che, anzi, l’esito del giudizio arbitrale dimostrava che esso non si fosse prodotto.

Col terzo motivo viene lamentata la violazione degli artt. 2487 e 2384 c.c., nel testo anteriore alla legge di riforma del 2003. La doglianza è espressa con riguardo alla statuizione della pronuncia impugnata afferente la mancata fatturazione, da parte della società in bonis, di alcune prestazioni che questa aveva effettivamente eseguito. Assume la ricorrente che tale mancata fatturazione “non può concretare di per sè ipotesi di responsabilità in quanto possono essersi verificate, come nei singoli casi di specie, contingenze gestionali tali da avere consigliato di operare in tal senso”.

5. – La ricorrente ha depositato atto di rinuncia, sicchè il giudizio di legittimità deve dichiararsi estinto.

6. – Essendo mancata resistenza da parte degli intimati, non si deve pronunciare sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 23 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2019

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