Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22073 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/09/2017, (ud. 13/07/2017, dep.22/09/2017),  n. 22073

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19713/2016 R.G. proposto da:

O.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRATILO DI

ATENE 31, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO VIZZONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO BINETTI;

– ricorrente –

contro

ITAS – ISTITUTO TRENTINO ALTO-ADIGE per ASSICURAZIONI SOCIETA’ MUTUA

DI ASSICURAZIONI, in persona del suo Procuratore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 37, presso lo studio

dell’avvocato MATTEO DEL VESCOVO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARCO DI BENEDETTO;

– controricorrente –

e contro

C.E., ITAS ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 611/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata addì 01/07/2015;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

O.S. ricorre, affidandosi a quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 611 del dì 01/07/2015 della corte di appello di Ancona, con cui è stato accolto solo in parte il suo gravame avverso la reiezione della domanda, originariamente proposta da lei e dal suo dante causa in corso di giudizio U.U. per li risarcimento dei danni patiti per le lesioni, seguite da morte, da quest’ultimo patite per l’investimento, quale ciclista, da parte del motociclo di proprietà di C.E., assicurato dalla ITAS Assicurazioni, con riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato in misura dei due terzi e condanna dei convenuti e dell’intervenuta ITAS Mutua al pagamento di Euro 35.653,30, oltre accessori, spese per c.t.u., danni al velocipede ed un terzo delle spese di lite;

degli intimati resiste con controricorso la ITAS – Istituto Trentino Alto-Adige per Assicurazioni – Società Mutua di assicurazioni;

è formulata proposta di definizione – di inammissibilità – in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. e conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

la ricorrente deposita memoria ai sensi del medesimo art. 380 bis c.p.c., comma 2, u.p..

Diritto

CONSIDERATO

che:

la ricorrente O. si duole: col primo motivo, di “violazione dell’art. 116 c.p.c. sussumibile nella previsione dell’art. 360 c.p.c., n. 3;

falsa e/o contraddittoria motivazione rilevante ex S.U. n. 19881/2014 come violazione dell’art. 111 Cost., vizio sussumibile nell’art. 360 c.p.c., n. 3; col secondo motivo, di “violazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte Territoriale omesso di tenere conto della posizione sull’asfalto della macchia di sangue perso dall’ U., del suo corpo, nonchè della bicicletta e del motociclo”; col terzo motivo, di “violazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”; col quarto motivo, di “violazione degli artt. 112 c.p.c., artt. 2043 e 2056 c.c., in relazione agli artt. 1223,1226 e 2059 c.c. – in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”;

è peraltro evidente che coi primi tre motivi la ricorrente tende a censurare apprezzamenti in punto di mero fatto, sulla dinamica e sull’entità del concorso della colpa del danneggiato e dante causa dell’odierna ricorrente, che sono scevri da quei soli gravissimi vizi ormai rilevabili in questa sede di legittimità dopo la novella dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che ha ridotto al minimo costituzionale il controllo in sede di legittimità sulla motivazione (Cass. Sez. Un. nn. 8053, 8054 e 19881 del 2014): rimanendo tali apprezzamenti, relativi alla ricostruzione del fatto e di ogni aspetto ad esso relativo istituzionalmente riservati al giudice del merito (per consolidato insegnamento, su cui, per tutte, v. Cass. Sez. U. 12/10/2015, n. 20412, ove ulteriori riferimenti);

tanto trova conferma nella stessa memoria depositata dalla ricorrente, ove ella insiste nel ritenere errate sia l’esclusione dell’attendibilità del teste e delle valutazioni espresse dal c.t.u., sia la ritenuta fondatezza dei rilievi della planimetria dei CC, sia la conclusione sulla gradualità di immissione del ciclista, ma prospetta che tanto non implichi una rivalutazione del merito: mentre, al contrario, una simile operazione comporta ictu octuli una riconsiderazione dei fatti non solamente nella loro naturalistica concatenazione ma pure nella loro intrinseca struttura in qualità di accadimenti, invece radicalmente preclusa in sede di legittimità;

inoltre, come rimarcato a più riprese dalla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, v. Cass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598, che riprende Cass. 11892 del 2016), il richiamo all’art. 116 c.p.c., è del tutto fuori luogo, non essendo dedotto il relativo paradigma nei termini colà indicati, per non potersi interpretare la violazione di tale norma nel caso di attribuzione di maggior forza di convincimento ad alcune risultanze probatorie piuttosto che ad altre, tanto al contrario riconducendosi proprio al concetto di “valutazione”, cioè di ponderazione delle circostanze e della loro, anche complessiva, rappresentazione;

quanto all’altro motivo, invece, nel ricorso – non potendo giovare alla ricorrente alcuna eventuale integrazione svolta con la memoria, a quest’ultima (come del resto a qualsiasi altro atto successivo al ricorso) essendo preclusa tale funzione sanante mancano la trascrizione puntuale dei passi e l’indicazione precisa della sede processuale di produzione degli atti specifici in cui quelle sono state a giudici di merito sottoposte, onde dar modo a questa Corte – a cui sono riproposte appunto questioni giuridiche che implicano i relativi accertamenti di fatto – di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa: in mancanza di ottemperanza ad un tale onere, è inevitabile una sanzione di inammissibilità per novità delle censure (per l’ipotesi di questione non esaminata dal giudice del merito, tra le molte, v.: Cass. 02/04/2004, n. 6542; Cass. 10/05/2005, n. 9765; Cass. 11/01/2006, n. 230; Cass. 20/10/2006, n. 22540; Cass. 27/05/2010, n. 12992; Cass. 25/05/2011, n. 11471; Cass. A 11/05/2012, n. 7295; Cass. 22/01/2013, n. 1435; Cass. Sez. U. 06/05/2016, n. 9138); infatti, in pratica ognuna delle affermazioni, contenute nel ricorso, di avvenuta deduzione o adduzione di tesi o circostanze in punto di liquidazione del danno in sede di proposizione dell’appello non è invece accompagnata da alcuna, puntuale o appagante, indicazione della sede processuale specifica di sottoposizione dell’una o dell’altra al giudice del merito, nè dalla trascrizione, sia pure sommaria, del relativo atto processuale con cui l’una e l’altra è stata introdotta in giudizio;

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità;

va poi presa in considerazione la nota spese depositata da ITAS Mutua assicurazioni alle h 9.45 dello stesso giorno dell’adunanza camerale non partecipata, il cui inizio era fissato per le h 10; ma essa è inammissibile;

senza necessità di approfondimenti sulla natura e sulla funzione di tale nota (se non qui annotandosi che essa, non condizionando il potere-dovere ufficioso del giudice di liquidare comunque le spese e sulla base degli atti di causa, affermato ab immemorabili dalla giurisprudenza: v., per tutte e fra le più remote, Cass. 22/06/1967, n. 1504), va infatti rilevato che tale deposito va qualificato tardivo in relazione alla nuova struttura del rito camerale davanti a questa Corte e soprattutto alle esigenze di speditezza che lo hanno ispirato e cui deve rivolgersi ogni attività ermeneutica, salva la tutela beninteso – del diritto di difesa delle parti;

se è vero che, ai sensi dell’art. 75 disp. att. c.p.c., “il difensore al momento del passaggio in decisione della causa deve unire al fascicolo di parte la nota delle spese”, a seguito della novella del rito di Cassazione introdotta con la già richiamata L. 25 ottobre 2016, n. 197, quello camerale non partecipato vede come ultimo termine utile entro cui alle parti è consentito di estrinsecare una qualunque attività difensiva – salva la sola materiale attività di deposito delle prove di completamento delle notificazioni di ricorso e controricorso, resa possibile entro l’orario di inizio dell’adunanza camerale, allo stato, per di più solamente in base all’interpretazione del c.d. protocollo d’intesa del 15/12/2016 (al punto 2) tra la Corte Suprema di Cassazione, il Consiglio Nazionale Forense e l’Avvocatura Generale dello Stato – quello del deposito delle memorie: che, per il procedimento dinanzi alla sesta sezione e secondo il novellato art. 380 bis c.p.c., coincide col quinto giorno antecedente quello fissato per la – non partecipata – adunanza camerale;

l’inammissibilità di ogni attività difensiva, compresa quella di specifica indicazione dei compensi e dei rimborsi invocati, in tempo successivo a tale termine è del resto funzionale all’esigenza di accelerazione dei tempi di definizione del ricorso avviato in decisione secondo tale specifica procedura ed a quella di tutela del contraddittorio – nella specie, sulla correttezza delle voci esposte, pure quanto allo scaglione individuato – già significativamente compresso, in ossequio alle quali è indispensabile che il giudizio possa definirsi, nel più breve tempo possibile, alla stregua – se del caso, con la sola eccezione della riserva di verifica del deposito della prova del perfezionamento della notifica di ricorso e controricorso – del solo materiale definitivamente cristallizzato al quinto (o al decimo, in caso di camerale di sezione ordinaria, ai sensi dell’art. 380 bis, comma 1) giorno antecedente l’adunanza camerale non partecipata;

una tale evoluzione del rito di legittimità impone di prendere le distanze dai precedenti che parevano consentire un deposito della nota spese anche successivo al passaggio in decisione della causa (Cass. 25/11/2003, n. 17898; ma, in precedenza, in senso contrario, Cass. 24/04/1992, n. 4936), soluzione da definirsi non più in linea con le limitazioni alle interlocuzioni in contraddittorio tra le parti imposte dalle esigenze della novella del 2016;

ed il diritto di difesa della parte depositante – o aspirante tale non è certo compresso dall’identificazione del termine ultimo del deposito della nota spese, corrispondente in sostanza al passaggio in decisione della causa davanti a questa Corte, in quello del deposito della memoria prevista per l’udienza camerale non partecipata: nulla ostando alla redazione della nota ed al suo deposito entro quel termine, comprendendovi anche le attività defensionali consentite entro il medesimo e contestualmente svolte, cioè la redazione della memoria;

tanto, beninteso, rende esclusivamente inammissibile la nota spese, tardivamente proposta, con esposizione di compensi o borsuali specifiche, ma non incide affatto sulla liquidazione ufficiosa degli uni e delle altre, alla stregua di ogni altro atto già ritualmente e tempestivamente acquisito, in virtù del generale dovere (di cui pure si è più sopra fatto cenno) del giudice di provvedere alla liquidazione anche in difetto della nota spese: cosa cui, nella specie, si provvede come da dispositivo, in applicazione dello scaglione correttamente individuato (valore di Euro 200.000,00) ed in relazione alle fasi effettive del giudizio di legittimità;

deve infine darsi atto – mancando la possibilità di valutazioni discrezionali (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso da lui proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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