Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22073 del 04/09/2019

Cassazione civile sez. I, 04/09/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 04/09/2019), n.22073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28209/2014 proposto da:

M.A., nella qualità di amministratore di sostegno di

A.M.C., elettivamente domiciliato in Roma C.so Vittorio

Emanuele II n. 269 presso lo studio dell’avvocato Vaccarella Romano

che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Università degli Studi di Teramo, in persona del Rettore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi n. 12

presso l’Avvocatura Generale Dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

Proger S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma Via Leonardo Greppi 77 presso lo

studio dell’avvocato Bianchi Antonio Ruggero e rappresentata e

difesa dagli avvocati Cerceo Giulio e Referza Pietro per procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 88/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 24/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/05/2019 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza parziale e non definitiva n. 250/2003 il Tribunale di Teramo accertava il diritto dell’attrice A.M.C. ad essere risarcita in via solidale dall’Università di Teramo e dalla Proger s.r.l. del danno subito per la perdita dell’area di cui era proprietaria, occupata in via d’urgenza per la realizzazione del nuovo complesso universitario di Teramo in data 13-1-1992 ed irreversibilmente trasformata in data 15-12-1996.

2.Con sentenza depositata il 7-4-2006 il TAR dell’Abruzzo rigettava il ricorso presentato dalla A. con il quale quest’ultima denunciava l’illegittimità del decreto di espropriazione del 15-12-1997, accertando che lo stesso era stato emesso nei termini di legge e la procedura occupativa non era scaduta al momento in cui era intervenuto il provvedimento di coattiva acquisizione del bene di proprietà della ricorrente.

3.Con sentenza definitiva depositata il 2-2-2007 il Tribunale di Teramo condannava in solido l’Università di Teramo e la Proger s.r.l. a pagare all’attrice la somma di Euro 281.537,79, oltre rivalutazione monetaria dal 30-9-2005.

4.Con sentenza n. 88/2014 depositata il 24 gennaio 2014 la Corte d’Appello di L’Aquila, accogliendo l’appello principale proposto dall’Università degli Studi di Teramo e l’appello incidentale proposto da Proger s.r.l., in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Teramo in data 2-2-2007, ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta da A.M.C.. La Corte territoriale ha ritenuto prevalente il successivo giudicato amministrativo (sentenza del TAR Abruzzo n. 238 del 2006) su quello civile (sentenza non definitiva del Tribunale di Teramo n. 230 del 2003), facendo riferimento al criterio temporale e richiamando la giurisprudenza di questa Corte sul tema del conflitto tra giudicati civili (Cass.n. 2082/1998; Cass. n. 6406/1999; Cass. n. 10623/2009 e 23515/2010). La Corte d’appello ha affermato che detta giurisprudenza fosse riferibile anche all’ipotesi di contrasto tra giudicato civile e giudicato amministrativo in ragione dell’osmosi tra i due ordinamenti realizzata mediante il principio della transiatio iudicii. La Corte territoriale ha rimarcato che il giudice ordinario non può disapplicare un atto della P.A. se con autorità di giudicato tra le stesse parti sia stata affermata la legittimità dell’atto (Cass. n. 13400/2005) e che, pur non essendo più espressamente prevista dall’art. 295 c.p.c. la pregiudiziale amministrativa, non può escludersi la configurabilità della sospensione necessaria per evitare un conflitto di giudicati.

2. Avverso questa sentenza, A.M.C., e per lei M.A. in qualità di suo amministratore di sostegno, propone ricorso, affidato ad un solo motivo, resistito con controricorsi dall’Università degli Studi di Teramo e da Proger s.r.l.. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con unico articolato motivo la ricorrente lamenta “Violazione e falsa applicazione- ex art. 360 c.p.c., n. 3 – dei principi in tema di conflitto pratico di giudicati, e pertanto dell’art. 295 c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 5 in relazione all’art. 2909 c.c.; omesso esame- ex art. 360 c.p.c., n. 5 di un fatto decisivo costituito dall’oggetto dei giudicati pretesamente confliggenti”. Afferma che la Corte territoriale ha omesso di individuare e comparare l’oggetto dei giudicati formatisi sui due giudizi. Segnatamente, ad avviso della ricorrente il contrasto investe esclusivamente i presupposti logici delle due pronunce e non il decisum, vertendo il giudicato civile sul diritto della A. al risarcimento del danno per la perdita di proprietà dell’area e il giudicato amministrativo sul rigetto della domanda di annullamento del decreto di esproprio del Prefetto, formatosi sull’insussistenza dei vizi dedotti in ricorso. Rimarca che, a seguito della novella di cui alla L. n. 353 del 1990, non esiste più la pregiudiziale amministrativa ed è quindi escluso il conflitto pratico di giudicati, dovendo altresì escludersi che sia configurabile, nel caso di specie, la revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 5 della sentenza confliggente con il precedente giudicato. La Corte territoriale, pur richiamando detto ultimo profilo, non ha considerato che la sentenza del TAR Abruzzo non avrebbe potuto essere impugnata con la revocazione per la sua contrarietà al precedente giudicato civile, essendo inconcepibile che si fosse formato, in sede civile, un giudicato su un oggetto (la legittimità/illegittimità di un provvedimento amministrativo), sul quale il giudice civile ha solo una cognizione incidenter tantum.

2. Il motivo è infondato.

2.1. Occorre premettere che i giudicati ritenuti confliggenti dalla Corte territoriale sono quello civile, di cui alla sentenza parziale e non definitiva n. 250/2003 del Tribunale di Teramo, e quello amministrativo, di cui alla sentenza n. 238/2006, depositata il 7-4-2006, del TAR dell’Abruzzo.

Con la citata sentenza civile era riconosciuto il diritto azionato dall’attrice A. con citazione notificata il 14-1-1997 ad essere risarcita in via solidale dall’Università di Teramo e dalla Proger s.r.l. del danno subito per la perdita dell’area di cui la stessa A. era proprietaria, ravvisata dal Tribunale sussistente la situazione illecita determinatasi in conseguenza della radicale trasformazione del terreno e “per la mancata possibilità di emanazione di un legittimo (e utile) decreto di esproprio allo spirare del periodo di occupazione legittima” (così la sentenza n. 250/2003 del Tribunale di Teramo).

Con la successiva sentenza del TAR dell’Abruzzo veniva accertato che il decreto di espropriazione del 15-12-1997 era stato emesso nei termini di legge ed era pertanto rigettato il ricorso presentato dalla A..

Premesso che entrambe le sentenze, come incontroverso in causa, sono passate in giudicato, la Corte territoriale ha ritenuto applicabili anche in ipotesi di contrasto tra giudicato civile e giudicato amministrativo i principi affermati in tema di contrasto tra giudicati civili da questa Corte (Cass. n. 23515/2010 e Cass. 10623/2009), così stabilendo, secondo il criterio temporale, la prevalenza del secondo giudicato sul primo, non avendo la A. impugnato con la revocazione la seconda sentenza contraria all’altra precedente.

2.2. La questione della legittimità del provvedimento amministrativo presupposto (decreto di espropriazione) viene, quindi, in considerazione in via incidentale come questione pregiudiziale nel giudizio civile e questa Corte ha affermato, con orientamento a cui il Collegio intende dare continuità, che l’efficacia del giudicato si estende alle questioni che costituiscono presupposti logicamente e giuridicamente ineliminabili della statuizione finale in considerazione dell’inscindibile rapporto di connessione che viene a crearsi tra oggetto del giudicato ed oggetto del processo nel quale questo si è formato (Cass. n. 3434/2011; Cass. n. 16824/2013; Cass. n. 9954/2017 e Cass. n. 3669/2019).

La giurisprudenza di questa Corte ha altresì affermato che “il principio, secondo il quale il conflitto fra giudicati, formatisi fra le stesse parti, va risolto assegnando prevalenza a quello successivo, alla stregua della non contestabilità della relativa pronuncia nella parte in cui ha disatteso il primo giudicato, trova applicazione anche quando il conflitto sia circoscritto ad una questione preliminare, comune alle due liti” (Cass. n. 10169/1990 e n. 11754/2018).

Dirimente risulta anche la considerazione che il giudicato amministrativo tra le stesse parti sulla legittimità di un atto della P.A. preclude la disapplicazione del medesimo atto da parte del giudice ordinario (Cass. n. 13400/2005 citata anche nella sentenza impugnata e Cass. n. 22492/2006).

Infatti costituisce eccezione alla regola generale che attribuisce al giudice ordinario il potere di disapplicazione dell’atto amministrativo presupposto soltanto l’ipotesi in cui, relativamente alla legittimità dell’atto amministrativo, sia prospettabile l’intervenuta formazione di un giudicato tra le parti, in quanto la disapplicazione sia stata richiesta in un giudizio di cui sia parte la P.A., nei confronti della quale sia stata precedentemente proposta la domanda di annullamento dinanzi al giudice amministrativo (Cass. n. 22492/2006 citata). In particolare “la pronuncia di rigetto della domanda dichiarativa dell’illegittimità copre il provvedimento impugnato sia sotto l’aspetto dell’esistenza del potere dell’organo che ha emesso il provvedimento, sia della sostanza dello stesso, precludendo al giudice ordinario ogni indagine al riguardo” (Cass. n. 13400/2005 citata).

Nè rilevano nel senso prospettato dal ricorrente l’abolizione della pregiudiziale amministrativa e di quella penale, a seguito della novella di cui alla L. n. 353 del 1990. La sospensione ex art. 295 c.p.c. è ammessa anche con riguardo alla pregiudiziale amministrativa, pure se non espressamente prevista (Cass. SU n. 12901/2013 e Cass. n. 11085/2009), qualora imposta dall’esigenza di evitare contrasto di giudicati, purchè il conflitto sia logico-giuridico, ossia si tratti di pregiudiziale in senso tecnico, come nella specie, e non riguardi solo gli effetti pratici dell’una o dell’altra pronuncia.

Inoltre questa Corte ha recentemente affermato (Cass. ord. n. 28506/2018) che si risolve con la prevalenza della sentenza emanata per ultima il contrasto tra giudicati sulla medesima domanda risarcitoria o restitutoria proposta nelle sedi penale e civile, nell’ipotesi in cui venga rilevata la violazione del divieto di contemporaneo esercizio dell’azione.

3. Poichè la Corte territoriale si è attenuta ai principi di diritto richiamati nel paragrafo che precede, il ricorso deve essere rigettato.

4. Ricorrono giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio di legittimità, in considerazione della complessità delle questioni trattate.

5. Infine deve darsi atto che sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Dichiara che sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima sezione civile, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA