Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22072 del 17/10/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 22072 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA

sul ricorso 24846-2008 proposto da:
AMICO

MICHELE

MCAMHL27M30B429Y,

AMICO

TERESA

MCATRS25C56B429E, AMICO MARIA MCAMRA36S54B429J sia in
proprio che quale procuratrice di AMICO ALFONSO
MCALNS30D03B429U, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA DEI GRACCHI 187, presso lo studio dell’avvocato
2014
1759

MAGNANO DI SAN LIO GIOVANNI, che li rappresenta e
difende;
– ricorrenti contro

SUTERA SARDO CARMELA SRTCML46P52D514U, LA GRECA

Data pubblicazione: 17/10/2014

•1/4*.

CALOGERO LGRCGR40B248520L, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio
dell’avvocato GAETANO ALESSI, rappresentati e difesi
dall’avvocato MICHELE LUPO;
– contronicorrenti

AMICO ANGELO deceduto nelle more del processo e per
esso gli eredi;
– intimato –

avverso la sentenza n. 208/2007 della CORTE D’APPELLO
di CALTANISSETTA, depositata il 19/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/07/2014 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI;
udito l’Avvocato MARCELLO MAGNANO DI SAN LIO, con
delega dell’Avvocato GIOVANNI MAGNANO DI SAN LIO,
difensore dei ricorrenti, che si è riportato agli
scritti depositati;
l’Avvocato MICHELE

udito

LUPO,

difensore

del

resistente che si è riportato agli scritti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso che ha
eGacIJA sc

per l’inammissibilità del ricorso.

nonché contro

• Svolgimento del processo
Amico Teresa, Maria, Alfonso Michele ed Angelo premettendo di essere
comproprietari di un fondo sito in Caltanissetta contrada Bagno confinante
con altro fondo di proprietà di La Greca Calogero e Sutera Sardo Carmela,

confini tra i due fondi, sul presupposto che gli stessi erano diventati incerti e d
erano inattendibili i segni lapidei ivi collocati. Sostenevano che i confini
andavano ridisegnati tenendo conto dei rispetti atti di proprietà da altri
documenti in possesso delle parti nonché delle risultanze catastali.
Si opponevano i convenuti.
Disposta ed espletata CTU, il Tribunale di Caltanissetta con sentenza n. 691
del 2004 rigettava la domanda sostenendo la correttezza del confine tra le

proprietà oggetto della controversia tracciato dai segni lapidei esistenti sul
fondo perfettamente sovrapponibili alle risultanze catastali.
Avverso tale decisione proponevano appello i sigg. Amico ribadendo la non
correttezza del confine ed allo scopo rilevavano come solo uno dei segni
lapidei esistenti sul fondo fosse correttamente collocato mentre gli altri
ricadevano inequivocabilmente dentro il loro fondo. Eccepivano che tale
ultima circostanza non era stata bene esaminata dal Ctu il quale, nonostante
avesse operato ben due supplementi di fatto non aveva risposto alle
controdeduzioni tecniche di parte avversa.
Si opponevano gli appellati, chiedendo la conferma della sentenza.
La Corte di appello di Caltanissetta con sentenza n.208 del 2007 rigettava
l’appello e confermava la sentenza impugnata. Condannava gli appellanti al
pagamento delle spese processuali del grado di giudizio. Secondo la Corte

,
..

i

convenivano in giudizio questi ultimi chiedendo la regolamentazione d ei

:

nissena i risultati della CTU erano condivisibili e corretti. Elemento
determinante della corretta misurazione del confine tra i due fondi restava la
misurazione dai punti di rilievo costituiti dagli spigoli dei fabbricati.
L’esattezza del confine calcolato dallo spigolo dei fabbricati di La Greca e
Sutera Sardo era avvalorata dalla circostanza che la sentenza n. 798 del 2001

riconosciuto che la striscia di terreno che separava i due fabbricati
apparteneva agli appellati. Comunque, chiariva la Corte nissena vi era piena
coincidenza tra il confine catastale e quello determinato dalle pietre di confine
ccdd. merche.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dai sigg. Amico con ricorso
affidato a due motivi. La Greca Calogero e Sutera Sardo Carmela hanno

;
2


resistito con controricorso.
All’udienza del 13 marzo 2014 la Corte rinviava a nuovo ruolo per
integrazione

del

contraddittorio

neo

confronti

di

Amico

Angelo.

Successivamente l’avv. Magnano ha depositato in cancelleria l’atto di
integrazione del contraddittorio notificato agli eredi di Amico Angelo essendo
questi nel frattempo morto
Motivi della decisione
1.= I sigg. Amico Teresa, Maria, Alfonso Michele lamentano:
a) Con il primo motivo, l’omessa motivazione su fatto controverso e decisivo
per il giudizio (art. 360 n. 5 cpc.). Secondo i ricorrenti la Corte di merito
avrebbe omesso di considerare il fatto nuovo del rilievo in loco fatto ad altri
fini dal CTP arch. Ciappa secondo cui la particella che si riteneva di cadere
nella proprietà degli odierni resistenti e che invece attraverso l’esatto rilievo in
,

_

2

intervenuta tra le stesse parti ed avente autorità di cosa giudicata, aveva

_
• •
loco si scopri ricadere interamente sul fondo degli odierni ricorrenti. La Corte
di merito, sempre secondo i ricorrenti, avrebbe dato pedissequamente credito
alle affermazioni del CTU senza sottoporle ad alcun esame critico e
accettando il poco chiaro principio enunciato dal CTU secondo cui la

rilevazione degli spigoli dei fabbricati anziché dal materiale rilevato in loco
della controversa particella di terreno.
b) 2.– Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa
applicazione dell’art. 2909 cc. (art. 360 n. 3 cpc.) Avrebbe errato la Corte
nissena, secondo i ricorrenti, nell’aver affermato che la questione del confine
,

fra i limitrofi fondi delle parti sarebbe oltretutto coperta dal giudicato di cui
alla citata sentenza 798 del 2001 del Tribunale di Caltanissetta

i

dato che

.

quella sentenza si limita a dichiarare il diritto degli Amico di costruire ove
muniti di idoneo strumento urbanistico in aderenza al fabbricato dei coniugi
La Greca. Anche se tale decisione presupponesse che il fabbricato dei coniugi
La Greca fosse situato su terreno di proprietà degli stessi la Greca, a distanza
inferiore a quella legale dal confine fra i due fondi, la pronuncia del Tribunale
sul diritto degli Amico a costruire in aderenza non sarebbe certo suscettibile di
costituire giudicato formale, anche sul presupposto di fatto della stessa
pronuncia (situazione di fatto del confine fra i due fondi). Comunque sia, il
diritto degli Amico alla costruzione in aderenza si fonderà non già sul
presupposto che il fabbricato la Greca si trovi a distanza inferiore a quella
legale da confine (presupposto erroneo), ma sul diverso fatto che il fabbricato
La Greca si trovi per una parte, addirittura, su terreno degli Amico.
Pertanto, dica la Corte Ecc.ma, se il presupposto di fatto di una pronuncia

3

rilevazione dell’esatta linea di confine passerebbe nel caso di specie dalla

giurisdizionale sia o no suscettibile di costituire giudicato fra le parti.
1.1.,– Appare opportuno esaminare per primo il secondo motivo del ricorso
per l’innegabile pregiudizialità rispetto al primo dato che per certi aspetti
assorbe la censura del primo motivo di ricorso.
La censura è infondata e non può essere accolta essenzialmente perché non

La Corte nissena ha avuto modo di chiarire che “la misurazione del confine
non può essere fatta attraverso la misurazione di punti estrapolati (…) così
come ha operato il consulente di parte perché ciò fornisce una visione parziale
non condivisibile (
,

) la misurazione diventa più corretta ed affidabile ove

si faccia capo ad altri punti di contorno non valorizzati dalla ctp in particolare
l’allineamento tra gli spigoli dei fabbricati 32 e 157 inseriti nell’impianto
catastale e più vicini al confine” E ancora oltre “tenendo presenti tali punti di
rilievo costituiti dagli spigoli dei fabbricati suddetti la demarcazione della
linea di confine allora viene a corrispondere con la materializzazione delle
pietre collocate sui fondi”. Con l’ulteriore conseguenza che “(…) il confine
posto a base delle misurazioni dal CTU, dal cui sviluppo e sovrapposizione
su terra, è emersa la piena coincidenza tra il confine catastale e quello
determinato dalle pietre di confine (cd. merche)” Si consideri altresì, conclude
la Corte nissena che entrambe le parti per come emerge dagli atti e appare
incontroverso hanno comprato da un unico proprietario a distanza di 11 giorni
l’una dall’altra e che tali fondi in sede di vendita erano già segnati con le
pietre suddette che quindi rappresentano in ogni caso il confine convenzionale
trasferito con i titoli di proprietà.
Appare, dunque, evidente che la Corte nissena nella determinazione del

..

4

coglie la ratio decidendi.

.. .
confine tra i fondi, oggetto della controversia, non si è limitata a richiamare la
sentenza n. 798 del 2001 del Tribunale di Caltanissetta, ma ha valutato
autonomamente e complessivamente i dati di

fatto che emergevano anche

dalla CTU e cioè i dati catastali, l’esistenza di alcuni segni lapidei nonché la
consapevolezza delle parti dei confini al momento del loro acquisto,

valorizzando anche un dato emergente dalla sentenza 798 del 2001 cioè che la
striscia di terreno che separava la proprietà degli Amico dai suddetti fabbricati
si apparteneva ai coniugi La Greca. Piuttosto, la sentenza n. 798 del 2001, è
stata richiamata ad ulteriore conferma della correttezza della valutazione che
veniva compiuta, nonché, e/o soprattutto, della corretta misurazione del
r

_
,.,

confine, tanto è vero che in mancanza di quella sentenza e dunque del dato
dalla stessa affermato, la Corte nissena, comunque, non avrebbe avuto la
necessità di mutare, o di cercare altrove, le coordinate del suo ragionamento.
Come ha avuto modo di affermare la Corte nissena: “elemento determinante,
quindi della corretta misurazione del confine tra i due fondi resta la
misurazione dai punti di rilievo costituiti dagli spigoli dei fabbricati, in ordine
a cui, per altro, è stato accertato con sentenza tra le parti n. 798 del 2001,
avente autorità di cosa giudicata, resa in giudizio in cui in sede di costruzione
in aderenza gli odierni appellanti chiedevano il riconoscimento a titolo di
proprietà della striscia di terreno che separava la loro proprietà dai suddetti
fabbricati che la suddetta striscia si apparteneva agli odierni appellanti tant’è
che la domanda stessa degli Amico in quel giudizio

era tesa a chiedere

l’acquisto della striscia che quindi ritenevano non di loro proprietà”
1.2;– Il secondo motivo prima ancora che infondato è inammissibile, atteso
che i ricorrenti sostengono che la Corte di merito avrebbe dovuto smentire

5

k

2
.

.

l’affermazione contenuta nella sentenza n. 798 del 2001, avente autorità di
cosa giudicata, in ragione di un diverso rilievo

effettuato dal Ctp dei

ricorrenti arch. Ciappa. Piuttosto, come correttamente, ha affermato la Corte
nissena, la circostanza della non appartenenza della striscia di terreno agli
Amico, quindi, ha natura di cosa giudicata e deve essere posta a fondamento

del presente giudizio. E’ sufficiente chiarire che qualora due giudizi tra le
stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi
sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così
compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni
di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le
..
.
.

.

cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta
nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di fatto
accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da
quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo.
1.2.a.= Nel caso in esame, per altro, il motivo sarebbe inammissibile, anche
perché quel “fatto nuovo” che secondo i ricorrenti non sarebbe stato oggetto di
attenzione da parte della Corte nissena non integra gli estremi di un “fatto”,
ma gli estremi di una mera valutazione dell’arch. Ciappa che secondo la
Corte territoriale è stata smentita dai consulenti di ufficio.

Come

opportunamente ha affermato la Corte nissena, “il Ctu ha chiarito che tale
linea così ottenuta coincideva con il confine catastale e con le pietre di confine
posizionate sul fondo mentre gli appellanti con la Ctp depositata il 17 marzo
2006 ulteriormente insistevano su una quantificazione delle singole proprietà
che, per altro, non sono state vendute a misura ma a corpo, con calcoli ritenuti
non significativi dal CTU, perché individuanti punti di confini esterni ai due
i
,

6

/4

fondi e come tali non rigorosamente affidabili, disattendendo, invece, i calcoli
operato sui due spigoli dei fabbricati molto più attendibile e, per altro, oggetto
di precedente giudizio con effetto di giudicato, ritengono inesatto il confine
così determinato”.
In definitiva, il ricorso va rigettato e i ricorrenti, in ragione del principio della
soccombenza ex art. 91 cpc., condannati al pagamento delle spese del presente
giudizio di cassazione che verranno liquidate con il dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle
spese del presente giudizio di cassazione che liquida in C. 2.700,00 di cui E.
200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte di Cassazione 1’8 Lu io 2014

r

í
-Ì .

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA