Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22072 del 13/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 13/10/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 13/10/2020), n.22072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1816-2014 proposto da:

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA

PATTERI, SERGIO PREDEN e LUIGI CALIULO;

– ricorrente –

contro

Z.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato ROSA MAFFEI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 329/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 08/07/2013, R.G.N. 255/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato SERGIO PREDEN;

udito l’Avvocato CHIARA MARASCHI per delega verbale avvocato ROSA

MAFFEI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza 8.7.13 la Corte d’appello di Genova ha confermato la pronuncia del Tribunale di La Spezia che aveva riconosciuto il diritto di Z.A. alla pensione di vecchiaia pro rata da liquidarsi in regime internazionale con il cumulo dei contributi versati in Italia ed in Argentina e condannato l’INPS al pagamento dei ratei conseguentemente dovuti, maturati e maturandi entro il triennio dal deposito del ricorso introduttivo della lite.

In particolare, la Corte territoriale, applicata la decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47 ai soli ratei dell’ultimo triennio precedente ed esclusa la stessa per la prestazione nella sua totalità, teneva conto dei contributi italiani (versati dal 1.3.48 al 3.10.48 e poi dal 1.3.92 al 30.9.92) e del loro ammontare complessivo superiore all’anno ed affermava il diritto del ricorrente alla liquidazione della pensione in pro rata, in applicazione dell’art. 15, par. 3 della Convenzione fra l’Italia e l’Argentina del 3.11.81 (resa esecutiva con L. n. 32 del 1983), secondo il quale quando un lavoratore non può far valere il diritto delle prestazioni a carico di uno Stato contraente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti in esso, l’istituzione competente di detto Stato accerta il diritto alle prestazioni totalizzando i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dei vari Stati contraenti e determina l’importo della rata di pensione dovuta in ragione del credito contributivo effettivamente maturato.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’INPS per due motivi, cui resiste con controricorso il lavoratore.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 e del D.L. n. 384 del 1992, art. 4 e falsa applicazione della L. n. 103 del 1991, art. 6 per avere la sentenza impugnata applicata la c.d. decadenza mobile in relazione all’insorgenza dei singoli ratei ai sensi del richiamato art. 6, sebbene la giurisprudenza abbia ritenuto la norma non più applicabile all’esito dell’entrata in vigore del D.L. n. 384 del 1992, art. 4 che, quale norma di chiusura, ha previsto che la decadenza determina l’inammissibilità della domanda e l’estinzione dei ratei di prestazione nel frattempo maturati.

Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione dell’art. 15 della Convenzione fra l’Italia e l’Argentina sulla sicurezza sociale del 3.11.81 (resa esecutiva con L. n. 32 del 1983), per avere la sentenza impugnata riconosciuto la prestazione italiana in pro rata sebbene l’art. 15, comma 5 escluda la rilevanza dei contributi inferiori all’anno, essendo valutati i relativi periodi dall’altro Stato che eroga la pensione in modo esclusivo.

E’ preliminare sul piano logico e giuridico l’esame del secondo motivo di ricorso, al fine della verifica del diritto dell’assistito alla prestazione richiesta. Tale motivo di ricorso è fondato.

Dagli atti risulta che l’assicurato, titolare di pensione in Argentina dall’1.6.90, ivi liquidata in modo autonomo, ha presentato all’INPS in data 11.6.08 domanda amministrativa per il pro rata, avendo versato in Italia contributi dal 1.3.48 al 3.10.48 e poi dal 1.3.92 al 30.9.92.

Occorre premettere che il sistema delineato nella richiamata Convenzione prevede il pagamento di una pensione con totalizzazione internazionale dei contributi e liquidazione in pro rata. Tale sistema mira a tutelare l’assicurato al fine di evitare che i versamenti contributivi effettuati in Stati diversi vadano perduti, non raggiungendo il minimo utile per beneficiare nello Stato in cui sono stati pagati del trattamento pensionistico. Il sistema della Convenzione, dunque, si pone come alternativo alla liquidazione della pensione ove siano raggiunti nello Stato i minimi requisiti contributivi, ipotesi questa che darà luogo al pagamento di pensione autonoma da parte dell’Ente previdenziale dello Stato in questione.

Nella specie, l’Ente argentino ha liquidato la pensione in modo autonomo, tenendo conto (o dovendo tener conto ai sensi della Convenzione) dei contributi infrannuali pagati in Italia nel 1948 (all’epoca, del resto, i contributi versati in Italia erano di misura inferiore all’anno e non consentivano la totalizzazione).

Le parti controvertono in quanto l’assistito, che aveva contributi italiani inferiori all’anno quando gli è stata liquidata la pensione dall’Argentina in modo autonomo ed ha maturato successivamente altri contributi italiani (che sommati ai precedenti consentono il superamento dell’anno), pretenderebbe di attribuire rilevanza cumulativa ai due periodi contributivi italiani ai fini della totalizzazione della pensione e dell’attribuzione del pro rata italiano, mentre l’INPS ritiene che, una volta liquidata la pensione dall’Argentina in modo autonomo e pur in presenza di contributi italiani inferiori all’anno, questi contributi (doverosamente oggetto di considerazione da parte dell’ente argentino) siano irrilevanti ai fini del pro rata italiano, non potendo rimanere quiescenti per anni per essere poi rivalutati una seconda volta, dopo il riconoscimento della pensione estera e nel momento dell’accredito di altri contributi italiani utili.

L’assunto dell’INPS è fondato, vista – da un lato – l’incompatibilità tra la pensione autonoma in uno Stato e il pro rata nell’altro Stato (essendo questo destinato ad operare solo ove la pensione sia corrisposta con totalizzazione internazionale), atteso che una sola pensione (liquidata, ricorrendone i rispettivi requisiti, in modo autonomo ovvero, ove ciò non sia possibile, con totalizzazione) compete all’interessato e non, come ritenuto dalla Corte d’appello, un doppio trattamento pensionistico. In tal senso milita proprio la parte finale dell’art. 15, comma 2 Convenzione, che, nel disporre che il trattamento è liquidato in via autonoma “anche nel caso in cui l’assicurato abbia diritto, da parte dell’altro Stato contraente, ad una prestazione calcolata secondo il seguente paragrafo 3” (ossia con totalizzazione), prevede per l’ipotesi indicata la corresponsione della sola pensione autonoma, mentre non può leggersi – come invece ha fatto la sentenza impugnata – nel senso che il trattamento autonomo possa cumularsi con il pro rata estero, proprio perchè nessun pro rata viene determinato (non essendo la pensione totalizzata, bensì essendo corrisposta in modo autonomo).

Dall’altro lato, l’art. 15, comma 5 della Convenzione prevede poi che “se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato contraente non raggiunge un anno e se, tenendo conto soltanto di questi periodi, non si acquisisce alcun diritto alle prestazioni in virtù di detta legislazione, l’Istituzione di questo Stato non sarà tenuta a corrispondere prestazioni per detti periodi. L’Istituzione competente dell’altro Stato contraente deve tener conto invece di tali periodi, sia al fine dell’acquisizione del diritto alle prestazioni, sia per il calcolo di esse”. La norma dunque prevede che lo Stato che riconosce la pensione in via autonoma deve tener conto dei contributi versati nell’altro Stato, sicchè, una volta liquidata la pensione relativa con computo di quei contributi, gli stessi non possono essere considerati una seconda volta ai fini della corresponsione dall’Ente dell’altro Stato di altro trattamento.

Resta fermo peraltro il diritto del lavoratore, già titolare di pensione erogata da un istituto previdenziale argentino, alla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi necessari per ottenere, in relazione al lavoro prestato in Italia, una prestazione pensionistica a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria (cfr. Cass. Sez. L., Sentenza n. 1782 del 15/03/1986, Rv.445103 – 01), ma in tal caso si avranno prestazioni pensionistiche distinte, corrisposte in modo autonomo e non con totalizzazione internazionale, e dunque al di fuori del sistema convenzionale.

Per tutto quanto detto, nessuna pretesa può avere nel caso il lavoratore verso l’ente previdenziale italiano in relazione ai contributi versati in Italia, non per quelli più vecchi (da computarsi da parte dell’ente argentino in quanto infrannuali ai sensi dell’art. 15, comma 5 della Convenzione), non per quelli più recenti (insufficienti per rilevare in modo autonomo in Italia, ed in quanto il lavoratore beneficia all’estero di pensione autonoma e non di pensione totalizzata).

Il primo motivo di ricorso resta assorbito.

In accoglimento del secondo motivo, la decisione impugnata deve essere cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda introduttiva del giudizio.

La complessità delle questioni dà ragione della compensazione delle spese di lite dell’intero processo.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva del giudizio; spese dell’intero processo compensate.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA