Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22072 del 04/09/2019

Cassazione civile sez. I, 04/09/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 04/09/2019), n.22072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24960/2014 proposto da:

D.M.A., nella qualità di erede di: M.A.M.

(deceduta), D.M.A. nella qualità di erede di:

M.A.M. (deceduta), G.P. nella qualità di proc.re

generale: M.B., M.B., M.L.,

M.M., elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Cavour presso la

cancelleria civile della Corte di Cassazione rappresentati e difesi

dall’Avv.to Catalano Salvatore giuste procure speciali Notaio

M.A. di (OMISSIS) rep. (OMISSIS) e Notaio O.M. di

(OMISSIS) rep. (OMISSIS);

-ricorrenti –

contro

Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via

Antonio Bertoloni n. 31, presso lo studio dell’avvocato Pulsoni

Fabio, rappresentato e difeso dall’avvocato Pustorino Domenico,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 242/2008 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 07/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/05/2019 dal cons. Dott. MELONI MARINA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CAPASSO LUCIO che ha chiesto

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

I Signori M.D., in proprio e quale procuratore speciale di M.N., M.M. e M.A., tutti in qualità di eredi di M.B., convennero in giudizio il Consorzio per le Autostrade Siciliane (d’ora in poi Consorzio) con atto di citazione ritualmente notificato in data 26/9/1986 esponendo: che il consorzio convenuto aveva occupato alcuni immobili di proprietà di loro padre M.B. e che quest’ultimo aveva stipulato con il Consorzio un atto di compravendita in data 19/11/1971 in sostituzione della procedura di esproprio per pubblica utilità; che il Consorzio aveva occupato una notevole estensione di terreno oltre quella compravenduta; che ai sensi dell’art. 6 del contratto di compravendita il M. si era obbligato a vendere al Consorzio anche le maggiori superfici che sarebbero state occupate senza però stabilire il prezzo degli immobili ivi situati, “da determinarsi con equo apprezzamento delle parti stesse”; che in forza del suddetto art. 6, il Consorzio aveva invitato gli eredi di M.B. a stipulare un ulteriore atto di compravendita delle superfici ulteriormente occupate ma gli eredi si erano rifiutati stante il mancato accodo sul prezzo di valutazione degli immobili: ciò premesso pertanto gli eredi intendevano ottenere dal Tribunale la condanna al pagamento degli indennizzi loro dovuti da chi di dovere.

Nel corso del giudizio venne espletata consulenza tecnica d’ufficio,

all’esito della quale il Tribunale di Messina con sentenza in data 6/9/2003, pronunciando anche nei confronti dell’ANAS, successivamente chiamata in causa dal convenuto e rimasta contumace, condannò in solido il Consorzio e l’Anas a pagare agli attori la somma di 47.671,95 Euro oltre interessi e rivalutazione.

Su appello del Consorzio avverso la suddetta sentenza, la Corte di Appello di Messina, con sentenza 242/2008, pronunciando anche sull’appello incidentale delle parti private e dell’ANAS, dichiarò la prescrizione del diritto di credito vantato nei confronti del Consorzio dagli originari attori, M.D., in proprio e quale procuratore speciale di M.N., M.M. e M.A., tutti in qualità di eredi di M.B., a parte dei quali nel frattempo erano succeduti i rispettivi eredi.

Avverso la suddetta sentenza della Corte di Appello i Signori M.B. n. il (OMISSIS), M.L., M.B. n. il (OMISSIS) e per lui G.P. nella qualità di procuratore generale, M.M., D.M.A. e D.M.A. proposero ricorso per revocazione con atto notificato in data 2 marzo 2009 con contestuale istanza di sospensione del termine per ricorrere in cassazione. La Corte di Appello di Messina con ordinanza in data 18/19 giugno 2009 sospese il termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza 242/2008 e successivamente con sentenza n. 717 del 16 ottobre 2014 rigettò la domanda di revocazione avverso la sentenza 241/2008.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina n. 242/2008 gli odierni ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi e memoria. Il Consorzio ha resistito con controricorso. Nelle more della fissazione dell’udienza è deceduto l’avvocato dei ricorrenti P.A. ed il ricorso, già fissato per l’udienza del 17/10/2018 è stato rinviato a nuovo ruolo per consentire ai ricorrenti di munirsi di nuovo difensore, successivamente nominato nella persona dell’Avv.to Salvatore Catalano.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Nel merito con i primi cinque motivi di ricorso i ricorrenti censurano, a vario titolo, la dichiarazione di prescrizione del diritto di credito da loro vantato nei confronti del consorzio pronunciata dalla Corte di Appello di Messina in quanto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado era stato notificato in data settembre 1986 ed a tale data era ampiamente maturata la prescrizione quinquennale ma non quella decennale.

In particolare con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che il giudice di merito ha rilevato d’ufficio la nullità della clausola n.6 del contratto in data 19/11/1971 senza instaurare il contraddittorio sul punto.

Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che il giudice di merito ha dichiarato la prescrizione senza che fosse maturato il periodo di dieci anni ma solo il termine prescrizionale di cinque anni previsto per l’ipotesi risarcitoria e non contrattuale. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che il giudice di merito ha dichiarato la prescrizione a fronte di un’eccezione di controparte generica, inammissibile e relativa casomai alla prescrizione decennale.

Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che il giudice di merito ha dichiarato la nullità della clausola di determinazione del prezzo inserita nel contratto in data 19/11/1971 mentre la clausola, in mancanza di accordo delle parti, doveva essere interpretata dal giudice che doveva fissare il prezzo degli immobili conformemente alla volontà delle parti.

Con il quinto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che il giudice di merito ha dichiarato la nullità della intera clausola di determinazione del prezzo nel contratto in data 19/11/1971 senza considerare che le parti, anche in difetto della parte viziata della clausola citata, avrebbero ugualmente sottoscritto il contratto.

Infine il motivo sei attiene ai criteri di calcolo ed il motivo sette attiene alla omessa pronuncia sull’appello incidentale dei M..

Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso in cassazione in quanto proposto oltre il termine di giorni sessanta dalla notifica del ricorso per revocazione.

La Corte di Appello di Messina, giudice della revocazione, con ordinanza in data 18/19 giugno 2009 ai sensi dell’art. 398 c.p.c., comma 4, sospese il termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza 242/2008 fino all’esito del giudizio di revocazione e successivamente, con sentenza n. 717 del 16 ottobre 2014, rigettò la domanda di revocazione avverso la sentenza 242/2008. Il ricorso per cassazione è stato proposto e notificato in data 17/10/2014 e quindi secondo i ricorrenti è tempestivo in quanto notificato entro il termine di 30 giorni dalla data in cui la Corte di Appello di Messina ha assunto la decisione nel giudizio di revocazione.

Secondo parte controricorrente l’ordinanza in data 18/19 giugno 2009, con la quale La Corte di Appello di Messina sospese il termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza 242/2008, non ha valore sospensivo in quanto alla data di pronuncia della suddetta ordinanza, cioè il 19 giugno 2009 il termine per proporre ricorso per cassazione decorrente dalla notifica della citazione per revocazione era già scaduto, esattamente in data 2 maggio 2009.

Ciò premesso secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la notificazione dell’impugnazione equivale agli effetti della scienza legale, anche per la parte soccombente, alla notificazione della sentenza contro cui sia proposta, sicchè quando, come nella specie, la parte abbia proposto istanza per revocazione, il termine breve per proporre ricorso per cassazione decorre dalla notificazione della citazione per revocazione, salvo il caso in cui il giudice della revocazione, abbia disposto, a seguito di istanza di parte e sulla base di una delibazione sommaria di non manifesta infondatezza della domanda, la sospensione del termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell’art. 398 c.p.c., comma 4, nel testo novellato dalla L. n. 353 del 1990, art. 68, che, modificando il regime pregresso, ha escluso ogni effetto sospensivo automatico (cfr. Cass. n. 309 del 2012; n. 10053 del 2009; n. 14267 del 2007; n. 1196 del 2006).

Si è, inoltre, condivisibilmente, precisato (Cass. n 12701 del 2014; n. 7261 del 2013; n. 1196 del 2006 cit.) che, ai fini della decorrenza di detto periodo di sospensione, il termine iniziale coincide con l’emanazione del provvedimento che la dispone, e non anche in quello della relativa richiesta, senza che ciò pregiudichi il diritto dell’istante di agire in giudizio, e ciò in quanto, il soccombente dispone per intero del termine di sessanta giorni dalla prima notifica per ricorrere per cassazione, qualunque sia l’esito dell’istanza di sospensione, mentre gli effetti della scelta di attendere la decisione sull’istanza di sospensione non possono che imputarsi alla stessa parte che tale scelta processuale ha ritenuto di compiere. Infatti Sez. 1, Sentenza n. 12701 del 05/06/2014 ha affermato sul punto: “A seguito della modifica introdotta dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 68, la disciplina del concorso fra l’istanza di revocazione della sentenza d’appello e il ricorso per cassazione è caratterizzata, in linea generale, dall’insussistenza di un effetto sospensivo automatico, conseguente all’istanza di revocazione, del termine per proporre il ricorso per cassazione. Ciò comporta che, in caso di accoglimento dell’istanza di sospensione da parte del giudice della revocazione, il termine iniziale di decorrenza del periodo di sospensione non coincide con la data di presentazione dell’istanza medesima, ma con quella di emanazione del provvedimento previsto dall’art. 398 c.p.c., comma 4, senza che ciò pregiudichi il diritto dell’istante di agire in giudizio, atteso che egli dispone comunque per intero del termine di sessanta giorni dalla prima notifica per ricorrere per cassazione, qualunque sia l’esito dell’istanza di sospensione, mentre gli effetti della scelta di attendere la decisione sull’istanza di sospensione non possono che imputarsi alla stessa parte che tale scelta processuale ha ritenuto di compiere”.

La tesi minoritaria (Cass. n. 9239 del 2013), secondo cui l’effetto sospensivo decorrerebbe dal momento della presentazione della relativa istanza, onde non far ricadere a carico della parte i tempi di emissione del procedimento, non può condividersi: il termine breve per proporre il ricorso per cassazione non può che essere unitario, e poichè esso decorre anche per l’ipotesi in cui l’istanza di sospensione venga rigettata, la parte, pur avendo proposto istanza di sospensione, non può rimanere inattiva, lasciandolo inutilmente decorrere (in termini, Cass. n. 12701 del 2014 cit.).

Pertanto secondo quanto sopra riportato, il termine per ricorrere per cassazione è spirato il 9 maggio 2009, sicchè il provvedimento di sospensione depositato il 19 giugno successivo risulta emesso quando la sentenza era già passata in giudicato. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile con compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione della Corte di Cassazione, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2019

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