Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22071 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/09/2017, (ud. 13/07/2017, dep.22/09/2017),  n. 22071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18248/2016 R.G. proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., in persona del Direttore

Regionale Lazio, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI

PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA

DI STEFANI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, (C.F. (OMISSIS)), in persona della Sindaca pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE

21, presso gli Uffici dell’Avvocatura di Roma Capitale,

rappresentata e difesa dall’avvocato GUGLIELMO FRIGENTI;

– controricorrente –

e contro

V.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1806/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

28/01/2016;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

Equitalia Servizi di Riscossione spa ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1806 del 28/01/2016 del tribunale di Roma, con cui è stato rigettato l’appello della sua dante causa Equitalia Sud avverso la sentenza del giudice di pace della Capitale che aveva accolto l’opposizione di V.R. ad una cartella esattoriale per irrituale notifica dei sottesi verbali elevati dal Comune di Roma per infrazioni al codice della strada, ma solo quanto alla solidale condanna alle spese nei confronti di essa ricorrente e di Roma Capitale;

degli intimati resiste con controricorso Roma Capitale;

è formulata proposta di definizione – di rigetto – in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1 come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

la succeditrice della ricorrente, Agenzia delle Entrate Riscossione (D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, ex art. 1, comma 3, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225), deposita memoria ai sensi del medesimo art. 380-bis, comma 2, u.p., instando pure per la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite;

Diritto

CONSIDERATO

che:

la ricorrente si duole: col primo motivo, di “violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 10,12,24,25 e 26 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – inesistenza di un dovere di controllo sulla legittimità della iscrizione a ruolo in capo all’agente della riscossione”; col secondo motivo, di “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione del principio della soccombenza”; col terzo motivo, di “violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 59 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 insussistenza di una responsabilità in capo all’agente della riscossione per omessa verifica del titolo trasmesso dall’ente impositore”;

dei tre motivi è sufficiente esaminare il secondo, relativo all’applicazione dell’art. 91 c.p.c., perchè la sua reiezione, sia pure previa adeguata correzione della motivazione della qui gravata sentenza, è sufficiente a fondare di per sè sola la finale conformità a diritto del dispositivo ed in particolare la legittimità della condanna alle spese dell’agente di riscossione anche in caso di accoglimento di un’opposizione ad esecuzione esattoriale per vizi ascrivibili all’ente creditore: così risultando assorbite le questioni poste dagli altri motivi di ricorso e senza bisogno di affrontarle funditus;

al riguardo, può qui bastare un integrale richiamo a quanto diffusamente argomentato, sulla scia dei principi affermati da Cass. 14125/16, soprattutto da Cass. ord. 07/02/2017, n. 3154, ovvero da Cass. ord. 06/02/2017, n. 3101, alla cui motivazione per brevità può farsi qui un integrale richiamo: giurisprudenza – da ultimo confermata anche in ordine alle conseguenze sul sistema dei rapporti tra agente della riscossione ed ente impositore da Cass. 19/05/2017, n. 12612 – la quale consente di risolvere la questione nel senso della legittimità della condanna alle spese dell’agente della riscossione anche in caso di accoglimento dell’opposizione esattoriale per vizi non a quello imputabile, sia pure con la doverosa correzione della motivazione della gravata sentenza ed esclusione – in particolare – di un dovere od onere di controllo da parte dell’agente di riscossione sull’operato dell’ente creditore, effettivamente questo non solo non essendo mai stato richiesto dalla giurisprudenza appena richiamata, ma neppure risultando esigibile per le concrete modalità con le quali il processo esecutivo esattoriale viene posto in essere;

così ad ogni buon conto corretta la motivazione, risultando la appena richiamata giurisprudenza adeguatamente consolidata e pure in armonia col precedente del 2016 invocato dalla ricorrente nella sua memoria, neppure vi è ragione di rimettere la questione alle Sezioni Unite;

il ricorso va pertanto rigettato, ma la novità della questione, applicandosi alla fattispecie l’art. 92 c.p.c. nel testo anteriore alla novella del 2014 in ragione del tempo di instaurazione del giudizio in primo grado, rende di giustizia la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

deve solo darsi atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

 

rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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