Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22071 del 11/09/2018

Cassazione civile sez. lav., 11/09/2018, (ud. 17/01/2018, dep. 11/09/2018), n.22071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6293-2013 proposto da:

F.N.R., C.F. (OMISSIS), nella qualità di tutrice

dell’interdetto N.L.G., N.S. (OMISSIS), in

qualità di protutore dell’interdetto N.L.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo

studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIUSEPPE BOCCATO, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

A.M.A.T. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 35, presso lo

studio dell’avvocato DOMENICO D’AMATI, rappresentata e difesa dagli

avvocati PIERO BENASSI, GIANTULLIO PIRILLO, giusta delega in atti;

FONDIARIA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 21, presso lo studio dell’avvocato LUCA LO GIUDICE, che

la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

DOMUS COSTRUZIONI DEI F.LLI A. S.N.C., A.P.,

A.L., A.A., A.R., BIENNEZETA S.R.L., MILANO

ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimati –

nonchè

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE

II 21, presso lo studio dell’avvocato LUCA LO GIUDICE, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

F.N.R. C.F. (OMISSIS), nella qualità di tutrice

dell’interdetto N.L.G., N.S. (OMISSIS), in

qualità di protutore dell’interdetto N.L.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo

studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIUSEPPE BOCCATO, giusta delega in atti;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

e contro

AMAT SRL, BIENNEZETA SRL, FONDIARIA ASSICURAZIONI SPA, MILANO

ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

E SUL RICORSO SUCCESSIVO, senza numero di R.G. proposto da:

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE

II 21, presso lo studio dell’avvocato LUCA LO GIUDICE, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente successivo –

contro

DOMUS COSTRUZIONI SNC DEI FLLI A. E DEI SOCI A.P.,

A.L., A.R., A.A.,

F.N.R., N.S., AMAT SRL, BIENNEZETA SRL, FONDIARIA SAI SPA;

– intimati –

nonchè da:

DOMUS COSTRUZIONI DEI F.LLI A. S.N.C. C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante A.P., e A.P.,

A.L., A.A., A.R., in qualità di

soci della DOMUS COSTRUZIONI DEI F.LLI A. S.N.C.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CREMONA 59, presso il dott.

CORRADO ANZIVINO, rappresentati e difesi dall’Avvocato ROBERTO

MARACHIELLO, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

F.N.R. C.F. (OMISSIS), nella qualità di tutrice

dell’interdetto N.L.G., N.S. (OMISSIS), in

qualità di protutore dell’interdetto N.L.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo

studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIUSEPPE BOCCATO, giusta delega in atti;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

e contro

AMAT SRL, BIENNEZETA SRL, FONDIARIA ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 751/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 07/03/2012 R.G.N. 402/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/01/2018 dal Consigliere Dott. LAURA CURCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto di tutti i

ricorsi;

udito l’Avvocato BOCCATO MARIA ANTONIA per delega Avvocato DI PIERRO

NICOLA;

udito l’Avvocato MORACHIELLO ROBERTO;

udito l’Avvocato LO GIUDICE LUCA;

udito l’Avvocato D’AMATI DOMENICO per delega Avvocato BENASSI PIERO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) Con sentenza n.751/2011 la corte d’Appello di Venezia ha dichiarato non luogo a provvedere sull’appello principale proposto da Domus Costruzioni srl e dai soci personalmente, avverso la sentenza del Tribunale di Verona con la quale era stata accolta parzialmente la domanda di risarcimento del danno per infortunio sul lavoro del (OMISSIS), proposta nei confronti della Domus Costruzioni s.n.c. e dei soci anche personalmente (poi divenuta Domus costruzione SRL), oltre che della Srl Biennezeta e della società committente A.M.A.T. SRL, da parte dei tutori di N.G., operaio della Biennezeta.

2) La declaratoria della Corte è scaturita dalla rinuncia all’appello notificata dalla Domus all’appellato in data 12.7.2010, dopo il rigetto dell’istanza di inibitoria del 18.6.2010, rinuncia a cui si opponeva N. che, in data 10.5.2011, si costituiva in appello con memoria difensiva chiedendo rigettarsi il ricorso della Domus snc e formulando appello incidentale tardivo sia nei confronti della Domus che nei confronti della società datrice di lavoro Biennezeta e della società AMAT Srl.

3) Aveva inoltre proposto appello incidentale la Milano Assicurazioni spa, ritualmente costituitasi, nei confronti sia di N., appellante incidentale, sia della propria assicurata Domus snc, chiedendo limitarsi l’eventuale condanna di manleva nei massimali indicati nella polizza, diversamente da quanto statuito dalla sentenza del tribunale.

4) Si era poi costituita tardivamente anche la società Fondiaria Sai spa, formulando appello incidentale sia nei confronti del N., sia nei confronti della società A.M.A.T. Srl, sua assicurata, lamentando l’errata decisione della sentenza di primo grado per non aver limitato il suo obbligo assicurativo ai massimali di polizza.

5) Quanto agli effetti della rinuncia della società appellante sugli appelli incidentali, la Corte territoriale ha poi dichiarato ammissibile l’appello incidentale proposto dai tutori del N. nei confronti della Domus snc e dei soci personalmente, mentre ha ritenuto non luogo a provvedere sull’appello incidentale tardivo adesivo di Milano Ass.ni, ritenendo che dovesse seguire le stesse sorti dell’appello principale della Domus srl, non sussistendo in capo a detta parte legittimazione autonoma ad impugnare la sentenza.

6) La corte territoriale ha ritenuto invece inammissibili gli appelli incidentali tardivi autonomi sia di Milano Ass.ni che di Fondiaria Ass.ni, tendenti a censurare la decisione relativa alla operatività della polizza nei limiti del massimale, trattandosi di rapporti contrattuali relativi alla garanzia impropria intercorsi tra le società citate in giudizio dal N. e le convenute società assicuratrici, dove l’interesse ad appellare sorgeva non dall’impugnazione principale della Domus, ma dalla stessa sentenza impugnata, con conseguente necessità che detto appello delle società assicuratrici fosse proposto entro i termini di cui all’art. 325 c.p.c. e non dell’art. 334 c.p.c.

7) Ha ritenuto poi la corte veneziana che fosse egualmente inammissibile l’appello incidentale tardivo di N., svolto nei confronti della società committente Amat srl, essendo il titolo di responsabilità invocato nei suoi confronti – ossia la civile responsabilità anche di detta committente nella causazione dell’evento, per essersi intromessa nella gestione della prestazione lavorativa di N.G. – autonomo rispetto a quello azionato nei confronti delle società Domus snc e Biennezeta srl; che ove ammissibile, detto appello incidentale comunque era infondato, così risultando dall’istruttoria testimoniale svolta in primo grado, che aveva escluso ogni ingerenza della Amat srl.

8) La corte veneziana ha invece accolto l’appello incidentale tardivo di N. escludendo il concorso di colpa del lavoratore in misura di un terzo, come riconosciuto dal Tribunale, non essendo ravvisabile per la corte alcuna abnormità della condotta del lavoratore, atteso che le norme antinfortunistiche sono dirette a tutelare anche imprudenze e negligenze.

9) E’ stato accolto poi l’appello incidentale tardivo di N. anche con riferimento alla censura relativa alla quantificazione sia del danno biologico sia dell’intero danno non patrimoniale. La Corte ha riconosciuto la massima personalizzazione del danno, determinato secondo le tabelle di Venezia in un importo complessivo di Euro 1.070.114,00, respingendo l’appello incidentale sulle altre voci di danno (costi assistenza personale, perdita di chance, spese cure future spese) perchè non provate ed ha altresì, ritener di non dover prendere in esame le questioni relative al massimale delle polizze assicurative, restando il N. escluso dai rapporti contrattuali con le società assicuratrici.

10) La corte ha infine respinto anche le censure dell’appellante incidentale N. relative alla liquidazione delle spese di lite in primo grado, dichiarandole infondate.

11) Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione N.G.L., in persona del tutore e del protutore, affidato a cinque motivi, cui hanno opposto difese con controricorso A.M.A.T Srl e Fondiaria SAI spa, oltre alla Milano Ass.ni spa, che ha svolto altresì ricorso incidentale affidato a due motivi, cui ha opposto difese N. con controricorso.

12) La stessa società Milano Ass.ni ha proposto anche ricorso principale, poi riunito al ricorso del N., avverso la stessa sentenza della corte d’Appello di Venezia a cui hanno resistito Domus Costruzioni snc ed i soci personalmente con controricorso, svolgendo anche ricorso incidentale affidato a tre motivi.

Sono state depositate memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c. da N. e da Domus Costruzioni dei Fratelli A. srl.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorso principale di Luca N. Giorgio, in persona della tutrice F.R. e del procuratore N.S..

13)Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento all’art. 334 c.p.c., comma 1, per aver errato la corte territoriale nel ritenere autonomo e non dipendente da quello principale l’appello incidentale di N. contro la società committente Amat srl, perchè per il ricorrente l’interesse ad impugnare era sorto non in dipendenza dell’appello di Domus Srl, ma era sussistente già in ragione della statuizioni della sentenza nell’escludere il concorso colposo della società committente.

14) Con il secondo motivo si lamenta la violazione di legge art. 2087 c.c. e D.P.R. n. 164 del 1956 e del D.P.R. n. 547 del 1955, del D.Lgs. n. 494 del 1996 e D.Lgs. n. 626 del 1994 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, oltre che omessa, insufficiente motivazione circa fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 cit., n. 5: secondo il ricorrente la “concreta ingerenza ” di Amat srl sarebbe stata ampiamente argomentata e comprovata in sede di appello, essendovi fatti incontestati che lo provano, quali la proprietà dell’immobile in cui è avvenuto l’infortunio, la qualità di committente dei lavori della società, che avrebbe fornito manodopera per l’esecuzione dell’intervento in occasione del quale è avvenuto il sinistro.

15) Possono esaminarsi congiuntamente i primi due motivi in quanto connessi. Il primo potrebbe avere una sua fondatezza, in quanto il recente orientamento di questa Corte ritiene ammissibile l’appello incidentale tardivo anche nelle cause scindibili (cfr Cass. 5086/2012, Cass. n. 23396/15), ove la sentenza impugnata non avesse offerto una distinta ed autonoma ratio decidendi, ritenendo l’appello non solo inammissibile, ma anche infondato nel merito. In tal caso infatti la sentenza impugnata è sorretta da una ragione giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata sul punto; ratio decidendi che è stata oggetto del secondo motivo ricorso, che tuttavia è inammissibile, atteso che si tratta di censure che attengono al merito della questione in quanto prospettando una diversa lettura dei fatti (con accenno a deposizioni testimoniali neanche trascritte per esteso) per come esaminati dalla corte veneziana, la quale ha invece offerto una motivazione immune da vizi logico giuridici e quindi insindacabile in questa sede.

16) Diviene pertanto irrilevante l’esame della prima censura potendosi applicare al caso in esame quanto espresso da Cass. n. 15350/2017 secondo cui “ove la sentenza di merito sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, il rilievo di inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione diretto a censurare solo una di esse – consentito in applicazione del principio della “ragione più liquida” – rende irrilevante l’esame degli altri motivi, atteso che in nessun caso potrebbe derivarne l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile”.

17) Con il terzo motivo il ricorrente deduce un error in iudicando con riferimento alla violazione degli artt. 1126,2043,2059 c.c., oltre che alla violazione del principio fondamentale del risarcimento del danno alla persona in relazione al danno biologico/non patrimoniale, al danno morale in termini di sofferenza soggettiva, del danno conseguente alla lesione di diritti costituzionalmente garantiti/dinamico relazionali; oltre che la violazione del principio di unità pecuniaria del risarcimento del danno alla persona, sancito dall’art. 3 Cost.; lamenta altresì un’omessa, insufficiente motivazione in punto di liquidazione di tali danni. Avrebbe errato la Corte di merito perchè, pur avendo riconosciuto nel caso in esame la massima personalizzazione del danno, come da tabelle indicative del tribunale di Venezia, ritenendo che comunque l’importo liquidato sarebbe raggiungibile anche applicando le tabelle di Milano, non avrebbe applicato le tabelle di Venezia più recenti e non avrebbe raddoppiato come previsto da tali tabelle, nè avrebbe liquidato in termini quantitativi corrispondenti alla massima personalizzazione delle tabelle Milanesi.

18) Il motivo è inammissibile. Le censure hanno per oggetto in sostanza l’applicazione fatta dalla corte di merito dei criteri di determinazione del danno non patrimoniale, e in particolare del danno biologico, senza l’utilizzo dei criteri indicati dalle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, in particolare con riferimento alla massima personalizzazione del danno. Sul punto questa corte con più decisioni, al cui orientamento il collegio intende dare continuità, ha statuito che la doglianza del riferimento a tabelle diverse da quelle elaborate dal Tribunale di Milano, comportante una liquidazione di entità inferiore a quella risultante dall’applicazione di queste ultime, può essere fatta valere in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, soltanto ove la questione sia stata già posta nel giudizio di merito ed il ricorrente abbia versato in atti le tabelle milanesi, anche a mezzo della loro riproduzione negli scritti difensivi conclusionali (così Cass. n. 17678/2016) ed ancora che in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la denuncia in sede di legittimità della violazione delle tabelle diffuse dal Tribunale di Milano, ovvero dell’omesso esame di un fatto specializzante idoneo a giustificare uno scostamento dalle stesse, è ammessa esclusivamente ove nel giudizio di merito la parte abbia prodotto tali tabelle (o, almeno, ne abbia allegato il contenuto) e posto la questione dell’applicazione dei relativi parametri (cfr da ultimo Cass. 27562/2017).

19) Nel caso in esame il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, non ha precisato se tale questione era stata ritualmente dedotta nei giudizi di merito e se le invocate tabelle fossero state idoneamente versate in causa e comunque trascritte nei propri atti introduttivi, ciò non ricavandosi dalla sentenza impugnata, in cui invece si precisa – pag. 25 – che l’applicazione delle ultime tabelle in vigore presso il tribunale di Venezia era stato richiesto dal N..

20) Con il quarto motivo si deduce l’omessa e/o contraddittoria motivazione circa le ulteriori voci di danno non riconosciute, che si riferiscono a : a) costi di assistenza personale, b) danni da perdita di chance, c) spese per cure future e per spostamenti e viaggi e spese non documentabili, d) mancato riconoscimento degli interessi anatocistici.

21) il motivo è infondato con riferimento ai punti a, b, c, perchè la corte ha adeguatamente e congruamente motivato su ogni questione, quanto all’assistenza anche con richiamo alle relative precisazioni svolte dal CTU, così che le doglianze del ricorrente si pongono in un’ottica di mera contrapposizione valutativa, che coinvolge il merito. In particolare poi quanto alla perdita di chance e ai costi per viaggi e spostamenti si tratta di un danno rivendicato in termini di pura stima e non sulla base di concreti elementi probatori.

22) E’ poi inammissibile in quanto priva die specificità, la censura sub d), perchè il ricorrte deduce non un semplice vizio motivazionale riconducibile all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma un’omessa motivazione su una domanda, sanzionabile quindi in termini di violazione di error in procedendo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

23) Con il quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione delle leggi professionali forensi R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 24l. n. 794 del 1942, art. 5, n. 4 legge professionale e successive modificazioni, oltre dei DM, applicabili ratione temporis, in relazione alle spese liquidate, per il mancato rispetto dei minimi tariffari e per il mancato riconoscimento del 20% previsto dalla Legge prof. La sentenza quindi sarebbe errata sia per non aver riformato la decisione di primo grado che non aveva riconosciuto l’integrale ristoro delle spese, sia per non aver egualmente riconosciuto l’integrale ristoro delle spese di secondo grado, in base alle tariffe applicabili.

24) Anche tale motivo è inammissibile perchè privo di specificità in relazione alla precisa normativa applica bile ratione temporis, ma anche per difetto di autosufficienza, perchè parte ricorrente trascrive in ricorso dei prospetti che a suo dire dovrebbero essere le note spese presentate in primo grado, ma non precisa di aver depositato anche in questa sede dette note spese e soprattutto non indica la loro precisa collocazione nei fascicoli di merito (Cfr Cass. n. 195/2015). Questa Corte ha statuito che in tema di liquidazione delle spese processuali, è inammissibile, per violazione del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione che, nel censurarne la complessiva quantificazione operata del giudice di merito, non indichi le singole voci della tariffa, per diritti ed onorari, risultanti nella nota spese, in ordine alle quali quel giudice sarebbe incorso in errore (così Cass. n. 20808/2014). Pertanto se è vero che il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione delle spese in misura inferiore a quelle esposte, avendo l’onere di dare adeguata motivazione della eliminazione o della riduzione di voci da lui operata, ove il ricorso per cassazione avverso la liquidazione delle spese processuali non riporta le singole voci della nota spese, che il giudice di merito ha ridotto globalmente, esso non consente di verificare la pretesa violazione dei minimi, sia per i diritti che per gli onorari, e, pertanto, non essendo autosufficiente, è inammissibile (cfr Cass. n. 21325/2005).

– Ricorso principale della Milano Ass.ni Spa e ricorso incidentale a seguito del ricorso principale di N..

25) Con il primo motivo del ricorso principale, depositato il 23.3.2013, la Milano Ass.ni deduce la violazione e/o falsa applicazione degli art. 334 e 343 c.p.c. anche con riferimento all’art. 1917 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere dichiarato la corte veneziana non luogo a provvedere sull’appello incidentale tardivo adesivo, seguendo tale appello le sorti del principale, oltre che l’inammissibilità sull’appello incidentale tardivo autonomo.

Secondo la ricorrente società con l’appello incidentale adesivo aveva contestato anche l’esistenza e la validità dell’obbligazione verso l’attore N. e quindi la responsabilità della datrice di lavoro Domus Srl, pertanto si tratterebbe di un interveniente adesivo dipendente e si sarebbe in presenza di una causa inscindibile, con conseguente ammissibilità dell’appello, che andava esaminato.

26) Quanto invece alla ritenuta inammissibilità dell’appello incidentale autonomo, concernente l’ambito di operatività del massimale della polizza, avrebbe errato la corte territoriale, perchè nel caso in esame non si tratterebbe di una garanzia impropria e quindi di causa scindibile, come previsto dalla sentenza della Cass. n. 19286/2009 che era stata richiamata da Corte di merito, ma di una garanzia propria, in quanto la Milano Ass.ni era stata chiamata in causa dalla Domus Srl in forza del contratto di assicurazione ai sensi art. 1917 c.c.

27) Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 2, n. 6, perchè non riportando il ricorso di legittimità le deduzioni svolte nell’atto di appello tardivo “dipendente”e neanche la parte della memoria di costituzione depositata in primo grado, nella loro parte rilevante ai fini dell’esame del presente motivo, e neanche avendo indicato la precisa collocazione di tali atti nei fascicoli di parte, non è consentito a questa corte di verificare quale fosse l’esatta prospettazione svolta dalla società ricorrente, a seguito della chiamata in causa della società Domus Srl.

28) Tale statuizione di inammissibilità vale conseguentemente tanto con riferimento all’appello incidentale tardivo adesivo, quanto in relazione all’appello incidentale tardivo autonomo, in termini di garanzia propria ai sensi dell’art. 1817 c.c.

29) Con il secondo motivo del ricorso incidentale tardivo, la società deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226,2043,2056 e 2059 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 in ordine al mancato riconoscimento del concorso di colpa del N. nella causazione dell’evento lesivo; tuttavia tale motivo è assorbito dalla decisione di inammissibilità prima esaminata.

-Ricorso incidentale di Domus Srl avverso il ricorso principale della Milano Ass.ni spa e il ricorso principale di N..

30) con il primo motivo la società Domus ed i soci deducono la violazione degli artt. artt. 306 e 334 c.p.c., per avere la corte territoriale violato la necessaria correlazione tra l’art. 306 c.p.c. e l’art. 334 c.p.c., in quanto il 12.7.2010, data della notifica della rinuncia all’appello da parte della Domus, nessuna delle parti aveva proposto appello incidentale, neanche tardivo e pertanto anche nei confronti del N. andava accertata l’inammissibilità dell’appello tardivo, così come statuito nei confronti delle altre parti. Secondo i ricorrenti non sarebbe conferente la sentenza della corte di cassazione n. 8925/2011, richiamata dalla corte territoriale, perchè nella fattispecie ivi esaminata la rinuncia al gravame era avvenuta dopo la costituzione incidentale tardiva. In tale caso la parte rinunciante era quindi ben consapevole delle difese e delle argomentazioni avverse. La mancata costituzione delle parti appellate avrebbe quindi posto la parte rinunciante nella convinzione che le altre parti avrebbero fatto acquiescenza alla sentenza impugnata.

31) Con il secondo motivo si deduce la violazione ed errata applicazione dell’art. 436 c.p.c., la carenza di motivazione in relazione all’applicabilità dell’art. 436 c.p.c., l’inammissibilità dell’appello incidentale di N. per intervenuta decadenza della facoltà di proporre appello incidentale. Secondo la società ricorrente N. aveva provveduto a costituirsi nel giudizio di appello con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.6.2008, nella quale aveva preso posizione solo in ordine alla richiesta inibitoria, riservandosi di proporre appello incidentale, depositato solo il 10.5.2011. Pertanto a dire della ricorrente la mancata opposizione al gravame nella prima memoria avrebbe determinato irrimediabilmente la decadenza dall’impugnazione incidentale.

32) il motivo è infondato. Il termine per la costituzione dell’appellato è regolato, nel rito differenziato del lavoro, dall’art. 436 c.p.c., non potendo avvenire che dopo la notifica dell’appello incidentale e fino a dieci giorni prima della di discussione fissata dalla corte. La stessa appellante poi precisa in ricorso che la prima memoria era stata svolta al solo fine dei contrastare l’inibitoria e che in essa il N. aveva espresso riserva di proporre appello i incidentale. Ed infatti l’udienza fissata per l’esame dell’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 431 c.p.c., comma 6 è finalizzata al solo fine della tutela inibitoria, essendo escluso ogni esame di questioni pregiudiziali o di merito del giudizio, così che in tale sede, la difesa dell’appellato è funzionale e limitata al subprocedimento incidentale volto alla decisione dell’istanza cautelare (cfr. Cass. n.15358/2017).

33) Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 1226,2043 e 2059 c.c. per avere la corte territoriale escluso il concorso di colpa del N. riconosciuto dal Tribunale. Il motivo è inammissibile e comunque infondato, perchè la doglianza lungi dal riferirsi all’interpretazione o all’applicazione da parte della sentenza impugnata delle norme di diritto richiamate e ritenute non appropriate alla fattispecie, in realtà si riferisce a profili attinenti alla ricostruzione dei fatti, proponendone una diversa valutazione, facendo ad esempio generico riferimento ad una testimonianza e diversamente valutando la sua rilevanza, con riferimento alla posizione di N., quale fratello del legale rappresentate di Biennezeta. Srl.

34) Vanno pertanto respinti i ricorsi principali di N.L., in persona dei legali rappresentanti F.R. e N.S., e di Milano Assicurazioni spa; egualmente vanno rigettati i ricorsi incidentali di Domus Costruzioni dei Fratelli A. SRL e i fratelli A. personalmente, come anche di Milano Assicurazioni spa. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio tra dette parti.

35) La soccombenza di N. nei confronti dei contro ricorrenti A.M.A.T. srl e Fondiaria Ass.ni comporta la condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che si liquidano per ciascuna parte come da dispositivo. Nulla sulle spese con riferimento alla Biennezeta srl, rimasta intimata.

PQM

Rigetta il ricorso principale di N.S. e di F.R., in qualità di pro tutore e di tutore di N.L.G. e rigetta il ricorso principale di Milano Assicurazioni spa; rigetta il ricorso incidentale di Domus Costruzioni srl e di Milano Assicurazioni spa. Condanna N. al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di Amat e Fondiaria Ass.ni Spa “che liquida in Euro 200,00 per esborsi Euro diecimila per ciascuna parte per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Compensa le spese processuali fra le altre parti costituite.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principali e dei ricorrenti incidentali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per l’incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018

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