Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22070 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/09/2017, (ud. 13/07/2017, dep.22/09/2017),  n. 22070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 05839/2016 R.G. proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, in

proprio ed in qualità di successore del soppresso INPDAI e di

successore ex lege nei diritti di S.C.I.P. Società di

Cartolarizzazione degli Immobili Pubblici s.r.l., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede

dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati GAETANO DE RUVO, DANIELA

ANZIANO, FRANCESCA FERRAZZOLI e DARIO BOTTURA;

– ricorrente –

contro

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE LIEGI 28,

presso lo studio dell’avvocato GIORGIO TAMBURRINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANGELO MAMMOLITI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3440/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 21/08/2015;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

l’INPS ricorre, affidandosi a cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 3440 del 21/08/2015 con cui la corte di appello di Milano, in accoglimento del gravame ed in riforma della ordinanza di primo grado ex art. 702 ter c.p.c., ha accolto la domanda di M.C. disponendo trasferirglisi la proprietà di un appartamento (in (OMISSIS), categoria catastale A3, scala A, piano 3, int. 11 e relative pertinenze costituite da box, soffitta e cantina) a fronte del pagamento del prezzo complessivo di Euro 248.247,96, come da proposta 08/09/2006;

resiste con controricorso l’intimato;

è formulata proposta di definizione – di rigetto per manifesta infondatezza – in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

nessuno deposita memoria ai sensi del medesimo art. 380-bis, comma 2, u.p..

Diritto

Considerato

che:

il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata;

il primo motivo, di “violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, è manifestamente infondato, poichè, dalla stessa lettura dell’atto con cui il gravame è stato proposto, risulta che l’appellante M. ha, sia pure sommariamente, reso l’ordinanza di primo grado oggetto di critiche sufficientemente specifiche, dolendosi appunto dell’erroneità dell’identificazione dell’oggetto della domanda nella determinazione del prezzo di vendita e del pregio dell’immobile, in luogo della semplice valutazione del perfezionamento della volontà negoziale tra venditore e acquirente, poi contestando anche l’argomento dell’insussistenza dell’elemento “prezzo” ed affrontando ogni altra questione: e, se tanto ha fatto con obiettiva coincidenza di argomenti con quelli sottoposti al giudice di primo grado, la loro formulazione è stata preceduta dalla premessa della contestazione dell’erroneità delle conclusioni di quest’ultimo, sicchè idoneamente è stata formulata la critica della sentenza di primo grado;

con i motivi successivi (il secondo, di “violazione e falsa applicazione dell’art. 1331 c.c…. – omessa e/o insufficiente motivazione riguardo ad un punto decisivo della controversia”; il terzo, di “violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c…. – omessa motivazione riguardo ad un punto decisivo della controversia”; il quarto, di “violazione e falsa applicazione dell’art. 1339 c.c.”; il quinto, di “violazione e falsa applicazione dei principi in materia di giurisdizione”) il ricorrente contesta a vario titolo la conclusione della corte di merito circa l’intervenuto trasferimento, per valido esercizio del diritto di opzione sulla proposta contrattuale dell’INPS del dì 08/09/2006, della proprietà del bene che ne era oggetto, riproponendo – in particolare, con l’ultima censura – la tesi secondo cui la domanda era fin dall’inizio rivolta ad escludere la qualificazione “di pregio” dell’immobile, onde acquistarlo col massimo sconto possibile, nonchè quella di merito secondo cui il conduttore non poteva pretendere di ottenere il trasferimento del bene alle condizioni contenute in un preliminare superato in base alla successiva qualificazione dell’immobile quale “di pregio”;

di essi – e della confutazione operata dalla controparte nel controricorso – è superflua la stessa illustrazione e possibile anche quanto all’ultimo la trattazione da parte di questa sezione semplice ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 1, secondo periodo visto che corrispondono in larghissima parte e comunque in ultima analisi ai motivi dal primo al quarto di quelli già decisi dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenze 25/03/2016, nn. 6023, 6024 e 6025, nel senso dell’inammissibilità della doglianza sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario e dell’infondatezza degli altri;

non fondato dovendo qualificarsi il primo motivo qui dispiegato e, quanto agli altri, potendo bastare un integrale richiamo a detti precedenti delle Sezioni Unite con conferma delle valutazioni di inammissibilità del quinto motivo (corrispondente al quarto esaminato dal richiamato precedente delle SS.UU.) e di infondatezza degli altri, il ricorso non può che essere rigettato, con condanna del soccombente ricorrente alle spese;

non ricorrono, peraltro, i presupposti – quali la manifesta infondatezza o inammissibilità, o altra ipotesi di colpa grave nell’instaurazione del giudizio di legittimità, stando all’elaborazione di Cass. ord. 22/02/2016, nn. 3376 e 3377 – per la condanna del soccombente ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, vista l’anteriorità della notifica del ricorso (iscritto al r.g. di questa Corte addì 11/03/2016) rispetto al tempo (25/03/2016) in cui si è consolidata la giurisprudenza di legittimità in senso contrario alle tesi dell’odierno ricorrente e la peculiarità della fattispecie concreta, avente ad oggetto comunque l’obiettiva controvertibilità della formazione o meno della volontà dell’ente pubblico in ordine alla dismissione di un immobile già locato in zona definibile semicentrale di una grande città;

va infine dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

 

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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