Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2207 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/01/2011, (ud. 02/07/2010, dep. 31/01/2011), n.2207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Banca antoniana popolare veneta spa, già scarl, di seguito

“Società”, quale incorporante della Banca nazionale dell’agricoltura

spa, di seguito BNA, la quale ha incorporato a sua volta la Siam

Leasing spa, in persona del suo rappresentante T.R.,

rappresentata e difesa dagli avv. Falini Giorgio e Rodolfo Radius,

presso i quali è elettivamente domiciliata in Viale Gorizia 25/c,

Roma;

– ricorrente –

contro

il Ministero dell’economia e delle finanze, di seguito “Ministero”;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 6 maggio 2003, n.

2481/ 03, depositata il 26 maggio 2003;

udita la relazione sulla causa svolta nell’udienza pubblica del 2

luglio 2010 dal Cons. Dr. Achille Meloncelli;

udito l’avv. Giorgio Falini per la Società;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. ZENO

Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso e, in

subordine, per il suo accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti di incoazione del giudizio di legittimità.

Il 12 luglio 2004 è notificato al Ministero un ricorso della Società per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha accolto l’appello del Ministero contro la sentenza del Tribunale di Roma 28 dicembre 1999, n. 1075, depositata il 18 gennaio 2000, limitatamente alle spese processuali di primo grado, riducendole alla metà, e ha respinto, invece, l’appello nel merito contro la sentenza del Tribunale che aveva condannato l’amministrazione finanziaria al pagamento di L. 252.000.000 a titolo di restituzione della tassa di concessione governativa per l’iscrizione della società nel registro delle imprese, oltre al pagamento delle spese di giudizio.

2.1 fatti di causa.

I fatti di causa sono, secondo la sommaria esposizione che ne ha fatto la Società ricorrente, i seguenti:

a) il Tribunale di Roma con sentenza 28 dicembre 1999, n. 1075, depositata il 18 gennaio 2000, condanna il Ministero al pagamento di L. 250.000.000, oltre agli interessi, a titolo di restituzione della tassa di concessione governativa per l’iscrizione della società nel registro delle imprese, e al pagamento delle spese di giudizio;

b) il 27 settembre 2000 il Ministero conviene in giudizio avanti alla Corte di appello di Roma la BNA, proponendo appello contro la sentenza del Tribunale di Roma 28 dicembre 1999, n. 1075, depositata il 18 gennaio 2000;

c) nella contumacia dell’appellata, la causa viene trattenuta in decisione all’udienza collegiale del 29 aprile 2003 e viene, quindi, pronunciata la sentenza impugnata ora per cassazione, la quale rigetta l’appello del Ministero nel merito, salvo che per le spese processuali relative al primo grado di giudizio, che vengono ridotte alla metà;

d) nel frattempo, il 29 settembre 2000, ad opera della BNA è iscritta al n. 4494 del registro generale contenzioso del 2000 la causa relativa all’atto di citazione in appello;

e) il 10 dicembre 2001 la causa è interrotta per l’incorporazione della BNA nella Banca antoniana popolare veneta spa, e non più riassunta.

3. Il dispositivo della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è munita del seguente dispositivo: “a) in accoglimento dell’appello per quanto di ragione condanna il Ministero … al pagamento in favore della società appellata, della metà delle spese processuali come liquidate in sentenza appellata; b) conferma nel resto l’impugnata sentenza”.

4. Il ricorso per cassazione della Società è sostenuto con due motivi d’impugnazione e, dichiarato il valore della causa come incluso nello scaglione tra Euro 51.626 ed Euro 258.228, si conclude con la richiesta che sia cassata senza rinvio la sentenza impugnata, con il favore delle spese di lite.

5. L’intimato Ministero non si costituisce in giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Il primo motivo d’impugnazione.

6.1.1. Il primo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: “Violazione dei principi in materia di impugnazioni.

Improcedibilità. Violazione del giudicato. Violazione dell’art. 338 cod. proc. civ. e violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3”.

6.1.2. La Società premette che in fatto è accaduto che sia l’appellante sia l’appellata hanno iscritto la causa e che il cancelliere della Corte d’appello non ha provveduto a segnalare l’esistenza dei due procedimenti al Presidente della Corte, perchè li si riunissero, con la conseguenza che dei due procedimenti attivati il primo iscritto si sarebbe estinto per la mancata riassunzione ed il secondo è passato in decisione e si è concluso con la sentenza ora impugnata. Tale decisione sarebbe “viziata da violazione dei principi in materia di impugnazione, e in primo luogo di quello che prevede come l’estinzione del giudizio di impugnazione produca il passaggio in giudicato della decisione impugnata (art. 338 cod. proc. civ). Tale passaggio in giudicato, qui realizzatosi allo spirare del periodo di 6 mesi dalla dichiarazione di interruzione, avvenuta all’udienza del 10.12.2001, rende improcedibile ogni ulteriore (giudizio di) impugnazione del medesimo provvedimento”.

7. Il secondo motivo d’impugnazione.

7.1.1. Il secondo motivo d’impugnazione è preannunciato dalla seguente rubrica: “Violazione del giudicato. Violazione di legge ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3”.

7.1.2. Secondo la Società ricorrente la decisione impugnata contrasterebbe con il giudicato formatosi rispetto alla decisione di primo grado in relazione all’estinzione del giudizio di impugnazione, costituito dalla causa iscritta a ruolo per prima ed estintasi per mancata riassunzione. Infatti, il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale, derivata all’estinzione del procedimento in appello, comporterebbe la definitività della sentenza di primo grado e, dunque, la rilevabihtà d’ufficio del giudicato interno, con il conseguente rigetto dell’impugnazione.

8. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, perchè propongono la medesima questione di diritto.

9. In via preliminare si devono verificare i fatti di causa, anche attraverso l’esame del fascicolo relativo al giudizio di merito, cui la Corte può accedere in ragione della natura processuale della questione sottoposta al suo esame.

Anzitutto, si osserva che la Società ricorrente non ha fornito tutte le indicazioni, relative allo svolgimento del processo d’appello, che sarebbero state necessarie per sostenere le sue tesi, tanto che il Pubblico Ministero ha proposto, al termine della sua requisitoria orale, in via principale, che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Ma, anche a voler ignorare l’eventuale profilo di autosufficienza del ricorso per cassazione, sta di fatto che agli atti di causa risulta acquisito soltanto un certificato della Corte d’appello di Roma, con il quale si attesta che, in un processo di secondo grado contro una indeterminata sentenza, ad una certa data non risulta presentata una domanda di riassunzione. Manca, dunque, una qualsiasi dichiarazione di estinzione del processo ai sensi dell’art. 307 c.p.c., ultimo comma, così come nulla lascia intendere che in quel processo, cui lacunosamente si riferisce il certificato della Corte d’appello, sia parte costituita il Ministero, il quale, perciò non è stato posto in grado di conoscere l’interruzione del processo. Al riguardo, si ricorda che, secondo l’orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, ricordato e ribadito nella sentenza della Corte costituzionale 21 gennaio 2010, n. 17, “il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre non già dal giorno in cui si è verificato l’evento interruttivo, bensì da quello in cui tale evento sia venuto in forma legale a conoscenza della parte interessata alla riassunzione”.

Ne deriva che la mancata riassunzione della causa non può fondare, di per sè, un’immediata dichiarazione di estinzione del processo, perchè la non integrità del contraddittorio, rilevabile anche d’ufficio dal giudice, implica che questi debba, ai sensi dell’art. 102 c.p.c., comma 2, fissare un termine perentorio alle parti costituite per la suddetta integrazione, salvo dichiarare la nullità del giudizio nel caso in cui nessuna di esse vi abbia provveduto (in questo senso, di recente, Corte di cassazione 28 novembre 2008, n. 28409).

Viene, dunque, a mancare il presupposto assunto a base dell’intero ricorso della Società, cui non può conseguentemente esser riconosciuta alcuna ragione.

10. Conclusioni.

Le precedenti considerazioni comportano il rigetto del ricorso.

La mancata costituzione in giudizio dell’intimato Ministero esime dalla pronuncia sulle spese relative al giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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