Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2207 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. II, 30/01/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 30/01/2020), n.2207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 29453-2016 proposto da:

VELI TOUR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DOMENICO DE DOMINICIS 42 SC

A, presso lo studio dell’avvocato ALDO ANTONIO MARIO LIVIO

PAZZAGLIA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 9415/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

09/05/2016; (XIII sez. civ.);

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere ANTONIO ORICCHIO.

Fatto

RILEVATO

che:

la Veli Tour s.r.l., ricorre – con atto fondato su plurimi motivi – per la cassazione della sentenza n. 9415/2016 del Tribunale di Roma pronunciata ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c..

Con tale decisione veniva rigettato l’appello, interposto dalla odierna ricorrente avverso la sentenza n. 14545/2013 del Giudice di Pace di Roma.

Quest’ultimo Giudice aveva respinto l’opposizione proposta dalla stessa odierna società ricorrente avverso il verbale di accertamento, di cui in atti, di infrazione alla normativa sulla circolazione stradale.

In particolare col suddetto verbale veniva sanzionata la circolazione in Roma di un autobus, di proprietà della società oggi ricorrente, su corsia preferenziale, Tanto in quanto non si riteneva che il detto veicolo era autorizzato all’accesso su tale corsia.

Non ha svolto attività difensiva l’intimato Comune di Roma.

Ha depositato memoria la parte ricorrente.

Diritto

RITENUTO

che:

la controversia in esame, stante anche l’assenza di specifici precedenti, non appare rivestire quei contenuti di evidenza decisoria che consentono la decisione in sede camerale.

Per di più la risoluzione della questione circa effetti ed eventuali limiti – sui conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di circolazione stradale urbana – derivanti dalla interpretazione della L. n. 21 del 1992, vigente art. 11, comma 3 (come modificato dalla L. n. 14 del 2009, art. 29, comma 1 quater, lett. D) di conversione del D.L. n. 207/2008) pone una questione per cui il ricorso non può essere deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in camera di consiglio ricorrendo una particolare rilevanza della questione di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio nuovo ruolo per la trattazione della causa in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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