Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2207 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2207 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2883/2017 R.G. proposto da
Papillon s.r.I., rappresentata e difesa dall’Avv. Mauro Vivaldi,
domiciliata presso la cancelleria della Corte, per procura in calce al
ricorso;
– ricorrente contro
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Toscana n. 1150/14/16 depositata il 23 giugno 2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 9 gennaio 2018.
Letta la memoria depositata dalla ricorrente, che insiste per
l’accoglimento del ricorso, previa rimessione alla pubblica udienza.

Data pubblicazione: 30/01/2018

ATTESO CHE
– Circa l’avviso ad essa notificato in accertamento induttivo del
reddito d’impresa per l’anno 2008, Papillon s.r.l. impugna per
cassazione la sentenza che ha confermato il titolo impositivo in
accoglimento dell’appello erariale.
Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

d.P.R. 600/1973, per aver il giudice d’appello convalidato
l’impiego del metodo di accertamento induttivo in carenza dei
presupposti di legge.
Il ricorso è infondato: la scelta del metodo di accertamento
rientra nella discrezionalità dell’amministrazione e il contribuente
può dolersene solo qualora gliene derivi un pregiudizio
sostanziale (Cass. 8333/2012 Rv. 622708, Cass. 2872/2017 Rv.
642889); a norma dell’art. 39, comma 1, lett. d, d.P.R.
600/1973, il metodo analitico-induttivo è utilizzabile anche in
presenza di una contabilità formalmente regolare, se
intrinsecamente inattendibile (Cass. 20857/2007 Rv. 601158,
Cass. 20060/2014 Rv. 632350, Cass. 26036/2015 Rv. 638203);
nella specie, il giudice d’appello, con valutazione di merito qui
insindacabile, ha ritenuto gravi, precise e concordanti le
presunzioni impiegate dall’ufficio nei confronti dell’attività di bar
gestita da Papillon s.r.l. (esiguità del reddito medio in rapporto
all’alta qualità della merce offerta, rilevante scostamento dallo
studio di settore, incoerenza della percentuale di ricarico e
dell’indice di durata delle scorte, incongruenza nell’indicazione
delle rimanenze e nel conto soci/finanziamenti, verbalizzate
irregolarità nell’emissione degli scontrini), non risultando dunque
l’esercizio di presunzioni c.d. supersemplici (art. 39, comma 2,
d.P.R. 600/1973), che solo avrebbe potuto dare concretezza alla
doglianza della società circa il metodo di accertamento (analiticoinduttivo o induttivo puro).

2

Il ricorso denuncia violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d,

- La memoria depositata dalla ricorrente non incide sulle superiori
considerazioni.
– Il ricorso deve essere respinto, con aggravio di spese processuali
e raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.

delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in C
3.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Dichiara che la ricorrente ha l’obbligo di versare l’ulteriore
importo per contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
115/2002.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2018.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia

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