Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2207 del 25/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 25/01/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 25/01/2022), n.2207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2677-2021 proposto da:

G.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. DE

SANCTIS, 15, presso lo studio dell’avvocato DI FONSO SIMONA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21,

presso lo studio dell’avvocato PASQUALI GIORGIO, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 10597/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 17/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BERTUZZI

MARIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: ” G.E. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 10597 del 7. 7. 2010 del Tribunale di Roma, che, per quanto qui interessa, aveva confermato il rigetto della sua opposizione avverso la cartella di pagamento emessa per un’infrazione al C.d.S., disattendendo il motivo che ne lamentava la nullità della sua notificazione;

Roma Capitale ha notificato controricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate Riscossione non ha svolto attività difensiva;

l’unico motivo di ricorso, nel denunziare la violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 143 c.p.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e art. 2697 c.c., lamenta che il Tribunale abbia ritenuto che la notifica fosse stata effettuata ai sensi del citato D.P.R., art. 60 e non ai sensi dell’art. 140 c.p.c., che risulta il procedimento effettivamente seguito, senza considerare che la raccomandata contenente la notizia del deposito dell’atto presso la casa comunale non era pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario, essendone stata omessa la consegna apponendo la dicitura “trasferito”;

il motivo è inammissibile, dal momento che non investe direttamente con censure specifiche le ragioni della decisione impugnata, che ha ritenuto rituale la notifica per avere l’agente notificatore dichiarato che il destinatario risultava sconosciuto all’indirizzo di residenza anagrafica e che pertanto il procedimento notifica torio si era perfezionato con il deposito dell’atto presso la casa comunale in conformità con la disposizione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), senza necessità quindi della successiva raccomandata confermativa, il cui invio ha pertanto considerato superfluo, in quanto non previsto dalla legge nell’ipotesi di c.d. irreperibilità assoluta;

il principio di diritto seguito dal Tribunale appare conforme alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 3378 del 2020; Cass. n. 16696 del 2013; Cass. n. 14030 del 2011);

il richiamo fatto dal ricorrente alla ordinanza di questa Corte n. 17970 del 2019, che ha statuito la nullità della notifica dell’atto impositivo in un caso in cui la raccomandata contenente la notizia del deposito dell’atto presso la casa comunale recava sull’avviso l’erronea dicitura “sconosciuto”, per non essere il nominativo dello stesso riprodotto nel citofono, appare non pertinente, essendo essa fondata sul presupposto di fatto che il destinatario risiedesse effettivamente all’indirizzo indicato, situazione che invece non emerge dalla sentenza impugnata né risulta essere stata oggetto di allegazione e di prova da parte del ricorrente”.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

il Collegio condivide la proposta del Relatore;

la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.;

le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico della parte soccombente;

deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis e comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il condominio ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di Roma Capitale, che liquida in Euro 600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2022

 

 

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