Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2207 del 25/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2019, (ud. 20/12/2018, dep. 25/01/2019), n.2207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liliana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4900-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Z.I., elettivamente domiciliato in ROMA V.LE GIUSEPPE

MAZZINI 142, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO ALBERTO

PENNISI, rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO ANTONIO MARIA

CACOPARDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 280/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

CATANIA, depositata il 13/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/12/2018 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Z.I. proponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto opposto dall’agenzia delle entrate sull’istanza presentata il 8.3.2005 per ottenere il rimborso del 90% dell’Irpef e dell’Ilor versata per gli anni 1990, 1991 e 1992. Assumeva che egli rientrava tra i soggetti colpiti dal sisma del 1990 e che, in forza della L. n. 289 del 2002, art.9, comma 17, era stata introdotta la possibilità di definire in maniera automatica la posizione relativa al triennio 1990/1992 con il versamento dei tributi dovuti diminuito al 10% nel termine prorogato al 31 marzo 2008 dalla L. n.31 del 2008. Sosteneva che, avendo egli versato regolarmente le imposte dovute, aveva diritto al rimborso nella misura del 90%.

La commissione tributaria provinciale di Catania rigettava il ricorso. Proponeva appello il contribuente e la commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, lo accoglieva sul rilievo che, nonostante il contrario orientamento formatosi nella giurisprudenza di legittimità, era preferibile ritenere che il rimborso spettasse in considerazione del fatto che sussistevano altri arresti favorevoli menzionati dall’appellante e che la stessa commissione regionale, con sentenza passata in giudicato, aveva deciso per la spettanza del rimborso in un caso del tutto analogo.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato a quattro motivi. Il contribuente si è costituito in giudizio con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo ed il secondo motivo la ricorrente censura sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la sentenza impugnata per aver la CTR motivato la decisione con il mero riferimento ad altra sentenza senza esplicitare l’iter logico seguito.

2. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in quanto l’istanza di rimborso era stata proposta ben dopo il decorso di 48 mesi previsto dalla norma citata, per il che il contribuente era incorso in decadenza.

3. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, in quanto la norma agevolativa, che era di stretta interpretazione, prevedeva che potessero godere del beneficio solamente i contribuenti con non avessero versato, in tutto o in parte, le imposte dovute, e non era previsto il diritto al rimborso a favore di coloro che avevano già regolarmente pagato.

4. Osserva la Corte che il primo ed il secondo motivo sono infondati. Invero la CTR, dopo aver dato conto delle ragioni esposte dalle parti e dei precedenti giurisprudenziali, ha ritenuto che la previsione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9,comma 17, ledeva il principio di uguaglianza nella parte in cui veniva ignorata la posizione dei contribuenti che avevano già pagato e, sulla base di ciò, ha ritenuto di discostarsi dal contrario orientamento formatosi nella giurisprudenza di legittimità e di conformarsi a quanto già deciso dalla stessa commissione con sentenza pronunciata in un caso analogo. Ne consegue che la sentenza contiene l’esplicitazione delle ragioni su cui è basata sicchè il riferimento alla sentenza già pronunciata, cui la CTR ha inteso uniformarsi, non costituisce l’unica ragione della decisione.

5. Il terzo ed il quarto motivo debbono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi. Essi sono parimenti infondati. Invero la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665 (Legge di stabilità 2015, vigente dall’I gennaio 2015) ha stabilito che “I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, e successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248…”. Tale disposizione, emanata dopo che presso la Corte di Cassazione si era formato un orientamento favorevole all’estensione del beneficio a favore anche di coloro che avevano già pagato le imposte dovute (Cass. n. 20641/2007; n. 11133/2010; n. 11247/2010; n. 9577/2012), costituisce norma di interpretazione autentica, sicchè i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, i quali hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento, previsto dall’art. 9, comma 17, della I. n. 289 del 2002, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso entro il termine di due anni decorrente dalla data di entrata in vigore della L. n. 31 del 2008 di conversione del D.L. n. 248 (cfr. Cass n. 15252 del 22/07/2016).

L’Agenzia delle entrate non ha posto in discussione la legittimità della pretesa azionata dalla parte contribuente dovendosi ritenere, in relazione alla posizione del contribuente che aveva formulato istanza di rimborso in data 8 marzo 2005 per il triennio 1990/1992, la tempestività della richiesta tenuto conto della natura biennale del termine per la presentazione dell’istanza e della decorrenza dello stesso siccome individuati dalla normativa di interpretazione autentica. Inoltre la disposizione normativa sopra rammentata, oltre ad individuare il termine di decorrenza dell’istanza di rimborso, aggiunge per i contribuenti esercenti attività d’impresa che “…l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione europea” per quei contribuenti “che svolgono attività d’impresa”. E poichè nel caso di specie non risulta dagli atti esaminabili da questa Corte che il contribuente fosse esercente attività d’impresa, nè tale elemento è stato addotto dall’Agenzia, non occorre esaminare gli effetti della decisione n C(2015) 5549 del 14.8.2015 con la quale la Commissione, per quel che qui interessa, ha deciso che le misure di aiuto di Stato in oggetto (L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni) e tutti gli atti esecutivi pertinenti ivi previsti che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l’Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell’art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno (cfr. Cass n. 15252 del 22/07/2016).

5. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali si compensano tra le parti in considerazione dell’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

PQM

La corte rigetta il ricorso e compensa e spese

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2019

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