Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22069 del 31/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 31/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 31/10/2016), n.22069
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13474/2015 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), in persona dell’Amministratore
Delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che la rappresenta e difende, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
O.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 172,
presso lo studio dell’avvocato SERGIO NATALE EDOARDO GALLEANO, che
la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9449/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
19/11/2014, depositata il 27/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;
udito l’Avvocato GIANFRANCO RUGGERI, delega verbale Avvocato CONSOLO,
difensore del ricorrente, che chiede l’estinzione del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Poste Italiane ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma n. 9449 del 2014 che aveva accolto la domanda di O.A. e convertito il contratto a tempo determinato intercorso tra le parti.
Nelle more del giudizio in data (OMISSIS) le parti hanno sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale della controversia che è stato depositato insieme ad un atto di rinuncia da parte di Poste Italiane s.p.a..
Tanto premesso si osserva che dal verbale di conciliazione sindacale prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo con riferimento al rapporto dedotto in giudizio, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e con conseguente definizione, in coerenza con il verbale stesso, della fase giudiziale ancora aperta, e spese compensate. Fra le parti è, pertanto, venuta a cessare la materia del contendere. Deve essere pronunciata la compensazione per intero delle spese del presente giudizio, in relazione a quanto transattivamente stabilito dalle parti e ribadito da Poste Italiane con la nota di deposito del verbale di conciliazione.
PQM
La Corte, dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016