Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22069 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/09/2017, (ud. 27/06/2017, dep.22/09/2017),  n. 22069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13701-2016 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CALABRIA, 56,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BONARRIGO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIAMBATTISTA DI BLASI;

– ricorrente –

contro

GI.AN., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA

388, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PASSALACQUA,

rappresentato e difeso dall’avvocato UGO COLONNA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 696/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 10/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nell’anno 2000, Gi.An. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, G.A. esponendo che, in data (OMISSIS), mentre era alla guida del suo trattore e percorreva (OMISSIS), si era accostato a destra per consentire al fratello A., che era alla guida del proprio trattore in direzione di marcia opposta, di transitare liberamente, quando quest’ultimo, dirigendosi verso di lui, lo aveva travolto, scarrozzandolo verso il muro del fabbricato adiacente e lasciandolo a terra senza prestargli soccorso.

Rappresentò l’attore che, per le lesioni cagionategli, il fratello era stato sottoposto a procedimento penale, conclusosi con sentenza di patteggiamento, e chiese la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti.

Si costituì G.A. che contestò i fatti come dedotti dall’attore, rappresentando che, nella ricordata circostanza, era scoppiato un litigio tra i due fratelli in ordine al diritto di precedenza, dovendo uno di essi arretrare, a causa della ristrettezza della strada, e che l’attore era sceso dal suo trattore e lo aveva insultato, colpendo il vetro della cabina guida del trattore su cui egli si trovava con una grossa falce, costringendolo ad abbandonare il veicolo. Il convenuto sostenne, inoltre, che solo involontariamente aveva azionato qualche comando del suo veicolo, che era così sobbalzato in avanti, investendo il piede dell’attore; aggiunse che, soltanto per porre fine alla vicenda, aveva patteggiato la pena e chiese il rigetto della domanda risarcitoria.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 79/08 del 9 febbraio 2008, condannò G.A. al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di Euro 41.187,25, oltre interessi, nonchè alle spese di lite.

Avverso tale sentenza G.A. propose appello insistendo per il rigetto della domanda o quanto meno per la riduzione del quantum dovuto.

L’appellato, costituendosi, chiese il rigetto del gravame e, con appello incidentale, una maggiore liquidazione del danno.

La Corte di appello di Messina, con sentenza pubblicata in data 10 dicembre 2015, rigettò sia l’appello principale che quello incidentale e compensò tra le parti le spese di quel grado.

Avverso la sentenza della Corte di merito G.A. ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo, cui ha resistito con controricorso Gi.An..

La proposta del relatore, ex art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

2. Con l’unico motivo, rubricato “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. Art. 360 c.p.c., n. 5”, il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia affermato la sua responsabilità senza valutare le ragioni da lui addotte e, “in assenza di motivazione” o con “motivazione apparente”, abbia negato “il fatto storico evidente, costituito… dalla minaccia con la falce di An. verso A., fatto riferito dai testi V.G. e G.S.. Ad avviso del ricorrente, se a tale fatto “fosse stata data la necessaria valenza”, non avrebbe potuto escludersi “la sostenuta legittimità della reazione della persona minacciata… Ne sarebbe scaturito un diverso giudizio sulla attendibilità dei testi e sul contenuto della loro deposizione, un giudizio che avrebbe fatto considerare decisiva… la testimonianza” del V. e di G.S. “per affermare l’esclusione della responsabilità del G.A. in ordine alle lesioni accampate dal fratello”.

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.2. Ed invero nella specie è applicabile, ratione temporis, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato come nel caso all’esame – comunque preso in considerazione dal giudice (v. sentenza impugnata p. 5 e 6), ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054).

2.3. A quanto precede va aggiunto che, in sostanza, il motivo all’esame, tende ad una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede.

3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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