Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22069 del 17/10/2014
Civile Decr. Sez. 2 Num. 22069 Anno 2014
Presidente:
Relatore:
DECRETO
Ud.
sul ricorso 6862-2013 proposto da:
RICCARDI FERDINANDO RCCFDN60C21G388Y, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA G. PUCCINI 10, presso lo
studio dell’avvocato MARIO FERRI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato AURELIO MONTI;
– ricorrente contro
SALVANESCHI ELISA SLVLSE84C42G388H, SALVANESCHI SILVIA
SLVSLV88B64G388H;
– intimate –
Nonché da:
SALVANESCHI SILVIA SLVSLV88B64G388H, SALVANESCHI ELISA
SLVLSE84C42G388H, elettivamente domiciliate in ROMA,
2014
V.CONDOTTI 9, presso lo studio dell’avvocato
42
GIUSEPPINA SCHETTINO, che le rappresenta e difende
unitamente all’avvocato LORIANA ZANUTTIGH;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali contro
Data pubblicazione: 17/10/2014
RICCARDI FERDINANDO RCCFDN60C21G388Y, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA G. PUCCINI 10, presso lo
studio dell’avvocato MARIO FERRI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato AURELIO MONTI;
– controricorrente all’incidentale –
di MILANO, depositata il 28/08/2012;
I
avverso la sentenza n. 2853/2012 della CORTE D’APPELLO
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE
IL PRESIDENTE
di voler rinunziare al ricorso inscritto al n. 6862 del R.G. per l’anno 2013, proposto
contro Elisa e Silvia Salvaneschi;
considerato, che l’atto risulta sottoscritto dal difensore;
considerato, altresì, che le controparti ritualmente costituite hanno dichiarato di
accettare la rinunzia con atto sottoscritto anche dal difensore;
ritenuto che la rinunzia si è perfezionata e che, per le ragioni esposte, non si deve
pronunziare su altri ricorsi e non si deve pronunziare sulle spese del grado; visti gli artt.
390 e391 cod. proc. civ., nel nuovo testo introdotto dall’art. 15 D. L.gt. 2 febbraio 2006,
n. 40;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara estinto il processo di cassazione di cui sopra per rinunzia al ricorso. Il presente
decreto avrà effetto di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione
dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione (art. 391 III” comma cpc).
Roma, 13 ottobre 2014
Il Presiflnte
Roberto I4If1iLle Triola
Ritenuto che con atto depositato in data 3 ottobre 2014, il ricorrente, ha dichiarato