Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22069 del 11/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 11/09/2018, (ud. 17/05/2018, dep. 11/09/2018), n.22069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14771-2017 proposto da:

C.S., considerato ex lege domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FLAVIO GRANDE;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 550/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 7/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.S. ha proposto ricorso per cassazione, basato su quattro motivi (in ricorso il quarto motivo è indicato, per evidente lapsus calami come quinto), avverso la sentenza n. 550/2017, pubblicata il 7 marzo 2017, con la quale la Corte di appello di Torino, in parziale accoglimento dell’appello dal medesimo proposto nei confronti del Condominio (OMISSIS), via (OMISSIS), avverso l’ordinanza del 20 febbraio 2016, emessa dal Tribunale di Ivrea, e in parziale riforma dell’ordinanza appellata, ha accolto la domanda riconvenzionale proposta dal C. e ha condannato il Condominio a corrispondere al predetto la somma di Euro 873,70, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, ha confermato nel resto il provvedimento appellato, ha compensato per un sesto le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito e posto i restanti cinque sesti a carico dell’appellante.

L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

2. Si osserva preliminarmente che l’art. 134 disp. att. cod. proc. civ., comma 5, a norma del quale il deposito del ricorso e del controricorso, nei casi in cui sono spediti a mezzo posta, si ha per avvenuto nel giorno della spedizione, non è applicabile per analogia al deposito della memoria, poichè quest’ultimo è diretto esclusivamente ad assicurare al giudice ed alle altre parti la possibilità di prendere cognizione dell’atto con il congruo anticipo – rispetto all’udienza di discussione o dell’adunanza in camera di consiglio – ritenuto necessario dal legislatore e che l’applicazione del citato art. 134 finirebbe con il ridurre, se non con l’annullare, con lesione del diritto di difesa delle controparti (Cass., ord., 4/01/2011, n. 182; Cass. 19/04/2016, n. 7704).

Va, pertanto, esclusa l’ammissibilità della memoria del ricorrente, spedita a mezzo posta, poichè pervenuta in cancelleria in data 16 maggio 2018, quindi, in violazione del termine stabilito dall’art. 380-bis cod. proc. civ., comma 2, non rilevando, alla luce di quanto sopra evidenziato, il momento in cui la memoria in questione è spedita, ma solo quello in cui è pervenuta in cancelleria; ne consegue che la memoria del C. va considerata, ai fini della decisione, tamquam non esset, sicchè il suo contenuto non può essere neppure preso in considerazione (v. anche Cass., ord., 10/08/2017, n. 19988; Cass., ord., 10/03/2018 n. 8835; Cass., ord., 3/04/2018 n. 8168).

3. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, non avendo il ricorrente assolto l’onere prescritto dall’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 2), essendosi limitato a depositare, nei termini previsti, copia autentica della sentenza impugnata priva di relata di notifica, pur avendo lo stesso affermato in ricorso (v. p. 1) che tale sentenza è stata notificata in data 27 marzo 2017.

3.1. Va ribadito, infatti, il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata e il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, deve applicarsi la sanzione dell’improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità (Cass., ord., 15/09/2017, n. 21386)

3.2. Al riguardo si osserva che, secondo il meno recente e più restrittivo orientamento espresso dalle Sezioni Unite, con l’ordinanza del 16/04/2009, n. 9005, la norma processuale già richiamata deve interpretarsi nel senso che “nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 1 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente”, con la conseguenza che – in base a tale orientamento – doveva escludersi qualsiasi rilevanza alla presenza dei documenti in questione nel fascicolo del controricorrente e finanche nel fascicolo di ufficio.

Con il successivo intervento delle SS.UU. del 2/05/2017, n. 10648, questa Corte, modificando l’orientamento sopra riportato, ha affermato che, in tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perchè prodotta dalla parte controricorrente o perchè presente nel fascicolo d’ufficio acquisito su istanza di parte, con la precisazione che tale ultima affermazione deve essere rettamente confinata – come specificato da Cass., ord., 15/09/2017, n. 21386 – alle sole limitate ipotesi – diverse da quella all’esame – in cui la decorrenza del termine breve per ricorrere in cassazione sia ricollegata dalla legge alla comunicazione del provvedimento ovvero nelle altre ipotesi in cui la legge preveda che sia la stessa Cancelleria a notificare la sentenza e che tale notificazione sia idonea a far decorrere il termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ., in quanto, al di fuori di tali ipotesi eccezionali, trattasi di attività che non avviene su iniziativa dell’ufficio e che interviene in un momento successivo alla definizione del giudizio.

Con la sentenza del 2/05/2017, n. 10648 le Sezioni Unite hanno pure ribadito che l’art. 369 cod. proc. civ. non consente di distinguere tra deposito della sentenza impugnata e deposito della relazione di notificazione, con la conseguenza che anche la mancanza di uno solo dei due documenti determina l’improcedibilità, che l’improcedibilità può essere evitata se il deposito del documento mancante avviene in un momento successivo, purchè entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione e che l’improcedibilità non può invece essere evitata qualora il deposito avvenga oltre detto termine e che, al contrario, l’improcedibilità non sussiste quando il ricorso per cassazione risulta notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza e quindi nel rispetto del termine breve per l’impugnazione, perchè in tal caso perde rilievo la data della notifica del provvedimento impugnato (Cass. 10/07/2013, n. 17066).

3.3. Qualora, poi, la notifica della sentenza di appello sia avvenuta con modalità telematiche, il difensore – sia che abbia ricevuto la notifica della sentenza sia che abbia egli stesso provveduto a tale notifica – ben può attestare la conformità dell’analogico al digitale degli atti di cui dispone per procedere agli adempimenti richiesti, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 cod. proc. civ., come ribadito dalla Sesta Sezione Civile di questa Corte, nella composizione prevista dall’art. 41.2. delle vigenti tabelle della medesima Corte, con l’ordinanza 22/12/2017, n. 30765, che ha confermato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità affermatosi al riguardo (v in particolare Cass. 14/07/2017, n. 17450).

3.4. Con l’ordinanza 22/12/2017, n. 30765 è stato pure precisato che non rileva la mancata contestazione della controparte, trattandosi di materia che non è nella disponibilità delle parti.

3.5. Tanto premesso, osserva il Collegio che, secondo quanto dichiarato dallo stesso ricorrente (v. p. 1 del ricorso per cassazione, consegnato per la notifica all’Ufficiale Giudiziario in data 25 maggio 2017), la sentenza di appello, pubblicata in data 7 marzo 2017, sarebbe stata notificata (non è precisato con quali modalità) in data 27 marzo 2017.

3.6. Alla luce di quanto sopra evidenziato, il mero deposito presso la Cancelleria di questa Corte, da parte del ricorrente, della copia della sentenza di appello, in forma cartacea, con attestazione del difensore di conformità della stessa all’esemplare informatico contenuto nel fascicolo informatico di secondo grado ma priva della relata di notifica, non rispetta gli indicati requisiti legali prescritti dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2).

4. Pertanto, nel caso all’esame, non essendo stata depositata tempestivamente la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, nè essendo stato tale atto depositato dalla controparte che, come sopra evidenziato, non ha svolto attività difensiva in questa sede, ed essendo stato il ricorso per cassazione consegnato all’Ufficiale giudiziario in data 25 maggio 2017 (con conseguente esito negativo della prova cd. di resistenza nel termine di gg. 60 dalla pubblicazione, essendo stata pubblicata la sentenza impugnata in data 7 marzo 2017), il ricorso all’esame deve essere dichiarato improcedibile.

5. Non vi è luogo a provvedere per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questa sede.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228 art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 17 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018

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