Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22068 del 22/09/2017

Cassazione civile, sez. VI, 22/09/2017, (ud. 20/04/2017, dep.22/09/2017),  n. 22068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29947-2015 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALTINO 8,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CEDRONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIAN PIO PAPA;

– ricorrente –

contro

PATRONATO INCA CGIL DI BIELLA, UNIPOL ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1039/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 29/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.S. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Biella, il Patronato Inca-CGIL di Biella, per sentirlo condannare al pagamento della somma di Euro 57.486,40, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento dei danni per omessa presentazione della domanda di pensionamento. Sostenne l’attore che, non avendo il convenuto presentato tempestivamente la sua domanda, ritenendo che il B. non avesse maturato il diritto alla pensione, questa gli era stata erogata a far tempo dal 1 luglio 2003 anzichè dal 1 aprile 2002.

Il Patronato si costituì contestando l’an e il quantum della domanda della quale chiese il rigetto, deducendo che la sorella dell’attore, B.P., si era recata presso la sua sede per l’unificazione delle “anagrafiche” a nome ” B.S.” e non aveva chiesto, nel 2002, di presentare la domanda di pensione; chiese, altresì, ed ottenne di chiamare in causa, in manleva, la sua compagnia assicuratrice, Unipol Assicurazioni S.p.a..

La chiamata in causa si costituì eccependo l’esistenza di uno scoperto di polizza e chiedendo il rigetto di ogni domanda.

Il Tribunale adito, con sentenza del 21 dicembre 2011, rigettò la domanda dell’attore e pose a carico di questi tutte le spese di lite, rilevando che non vi era prova del conferimento dell’incarico.

Avverso tale sentenza il B. propose gravame del quale chiese il rigetto il Patronato, che propose appello incidentale condizionato, insistendo per la condanna della società assicuratrice a manlevarlo da ogni domanda proposta nei suoi confronti.

La Unipol Assicurazioni S.p.a. si costituì eccependo l’inammissibilità dell’appello incidentale condizionato, per tardività dello stesso, e chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.

La Corte di appello di Torino, con sentenza pubblicata il 29 maggio 2015, rigettò l’appello proposto dal B., confermò la sentenza impugnata e pose a carico dell’appellante principale le spese di quel grado.

Avverso la sentenza della Corte di merito B.S. ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata comunicata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

2. Con il primo motivo, rubricato “Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in ordine alla disponibilità ed alla valutazione delle prove in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di merito ha ritenuto non provato il conferimento dell’incarico al Patronato come prospettato, considerando del tutto inattendibile la testimonianza di Bo.Pa., senza valutare una serie di elementi che, a suo avviso, costituirebbero riscontro estrinseco alla testimonianza della Bo. e contribuirebbero a comprovare l’affidamento dell’incarico in parola; in particolare sarebbero state ignorate le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal legale rappresentante del Patronato, G.R., e la testimonianza di Be.Re..

Lamenta, inoltre, il ricorrente che nella motivazione della sentenza impugnata, non vi sarebbe alcun accenno a tali elementi di prova, anche solo per dichiararne l’irrilevanza e/o l’inattendibilità.

2.1. Il motivo va rigettato.

Si osserva che questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio, che va ribadito in questa sede, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass., ord., 27/12/2016, n. 27000).

Ove, invece, si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (Cass. 19/06/2014, n. 13960) e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 20/06/2006, n. 14267; Cass. 30/11/2016, n. 24434).

Va al riguardo tuttavia evidenziato che, nella specie, è applicabile ratione temporis l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. In relazione a tale modificazione, queste Sezioni Unite hanno avuto modo di precisare il principio secondo cui la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; sicchè è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale – nella specie insussistente, avendo la Corte di merito motivato la ritenuta insussistenza di prova del conferimento dell’incarico di cui si discute in causa al Patronato – che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: anomalia che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., sez. un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass., ord., 8/10/2014, n. 21257).

A tanto deve aggiungersi che, con il mezzo all’esame – che presenta pure profili di inammissibilità, per difetto di specificità, non essendo stato riportato, nella sua illustrazione, il tenore letterale dell’interrogatorio formale del G. e delle prove testimoniali cui nello stesso si fa espresso riferimento – il ricorrente tende ad una rivalutazione del merito, inammissibile in questa sede.

Ed invero, con la proposizione del ricorso la parte ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente; l’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass., ord., 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485).

3. Dal rigetto del primo motivo resta assorbito l’esame del secondo motivo, con cui si lamenta “Omesso esame dei documenti, già presenti negli atti del giudizio, in conseguenza del quale la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto una carenza di prova in ordine al probabile esito favorevole dell’attività colpevolmente omessa dal prestatore di opera intellettuale, in violazione dell’art. 115 c.p.c. ed in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

4. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

5. Non vi è luogo a provvedere per le spese del giudizio di cassazione, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva in questa sede.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile -3 della Corte Suprema di Cassazione, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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