Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22068 del 13/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 13/10/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 13/10/2020), n.22068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20446-2014 proposto da:

A.G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FRANCESCO DE SANCTIS 4, presso lo studio dell’avvocato CARMINE

PICONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA PATALINI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI

CALIULO, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 295/2013 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 03/03/2014 r.g.n. 139/2011.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di rigetto della domanda proposta da A.G.G. nei confronti della Fondazione Enasarco e dell’Inps di accertamento del suo diritto alla totalizzazione dei periodi contributivi maturati presso l’Inps e presso l’Enasarco, ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2006.

In particolare la Corte ha ritenuto che il tenore letterale dell’art. 1 D.Lgs. citato non poneva ostacoli ad includere la contribuzione Enasarco fra quelle suscettibili di totalizzazione, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale. Ha rilevato, tuttavia che il trattamento previdenziale Enasarco aveva natura integrativa alla previdenza INPS e che, pertanto, non poteva avere luogo la totalizzazione riguardando necessariamente periodi assicurativi coincidenti.

2. Contro la sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione l’ A. fondato su due motivi. Resiste con controricorso l’Inps che ha rilevato la mancata notifica all’Enasarco e, comunque, l’infondatezza del ricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo l’ A. censura la sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 1. Osserva che la Corte, dopo aver affermato che l’Enasarco era ricompreso tra quelli di cui al D.Lgs. n. 509 del 1994, invece che accogliere il ricorso aveva rigettato l’impugnazione affermando che si trattava di periodi coincidenti e che, dunque, era impossibile la totalizzazione. Secondo l’ A. la norma richiama gli enti di cui all’elenco del D.Lgs. n. 509 del 2004 tra cui l’Enasarco e non distingue tra pensioni integrative o meno. Il ricorrente osserva, inoltre, che la non coincidenza dei periodi si riferiva esclusivamente all’anzianità contributiva necessaria ai fini della maturazione del diritto a pensione, in ordine alla quale non potevano essere conteggiati periodi coincidenti.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione con riferimento alla liquidazione delle spese processuali lamentando che la Corte territoriale avrebbe dovuto disporre la compensazione.

3. Il ricorso deve essere rigettato.

4. La questione proposta è stata già esaminata da questa Corte (cfr Cass. n. 8887/2016, n. 27969/2018) che ha affermato, condivisibilmente, che in attuazione della L. n. 243 del 2004, è stato emanato il D.Lgs. n. 42 del 2006, il cui testo originario (da applicare ratione temporis), consente agli assicurati che possono far valere periodi assicurativi, frazionati presso due o più regimi pensionistici, compresi quelli gestiti dagli enti previdenziali privatizzati (tra i quali è inclusa la Fondazione Enasarco) e che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo, di totalizzare i periodi contributivi maturati presso detti distinti regimi, per la parte in cui gli stessi non si sovrappongono.

5. La totalizzazione è, quindi, ammessa nelle ipotesi in cuì non vi sia coincidenza di periodi assicurativi, requisito che non ricorre con riguardo agli agenti e rappresentanti di commercio in quanto il trattamento pensionistico degli agenti di commercio, gravante sul fondo di previdenza gestito dal Fondo Enasarco, introdotto originariamente dal D.M. 10 settembre 1962 con caratteri di esclusività ed autonomia, pur essendo, successivamente (in forza della L. 22 luglio 1966, n. 613, del D.P.R. n. 30 aprile 1968, n. 758, art. 29 e della L. 2 febbraio 1973, n. 12), divenuto integrativo nei confronti della pensione Inps, non ha perciò acquistato natura di previdenza e assistenza sociale, trattandosi, nei due casi (Inps e Fondazione Enasarco), di eventi diversi coperti da separate forme di assicurazione, e consistendo la peculiarità del suddetto trattamento integrativo nell’essere lo stesso erogato sulla base di conti individuali, alimentati esclusivamente dal versamento, da parte dei preponenti, di talune percentuali sulle provvigioni da essi liquidate agli agenti, nonchè da un pari contributo a carico di questi ultimi (cfr. in questo senso Cass. n. 1327/2013, n. 8467/2007, n. 8201/1995). La Fondazione, quindi, non si sostituisce al regime generale, ma si limita a gestire una forma integrativa di tutela, con conseguente persistente obbligatorietà di iscrizione presso l’Inps; ne consegue la coincidenza dei periodi assicurativi presso l’Inps, e presso la Fondazione Enasarco, con inapplicabilità del regime di cumulo dettato dal D.Lgs. n. 42 del 2006.

6. In conclusione deve essere confermato quanto già affermato da questa Corte secondo cui “il regime del cumulo dei contributi versati presso diverse gestioni previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 1 consente la totalizzazione a condizione che i periodi assicurativi non siano coincidenti sicchè ne va esclusa l’applicabilità agli agenti e rappresentanti di commercio il cui trattamento pensionistico, gravante sul fondo di previdenza gestito dall’Enasarco, non sostituisce il regime generale con caratteri di esclusività ed autonomia ma lo integra, con persistente e contemporanea obbligatorietà dell’iscrizione all’INPS (cfr Cass. 8887/2016, 27969/18 citate).

7. Il secondo motivo è inammissibile. La sentenza impugnata è stata depositata dopo l’11 settembre del 2012 e pertanto al ricorso per cassazione è applicabile, quanto all’anomalia motivazionale, l’art. 360 c.p.c., n. 5, nella formulazione introdotta con il D.L. n. 83 del 2012, conv. con L. n. 134 del 2012.

In applicazione della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il vizio di motivazione è configurabile soltanto allorchè la motivazione sia affetta da vizi giuridici, oppure se manchi del tutto, oppure se sia articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi, oppure obiettivamente incomprensibili. Nella specie la Corte territoriale ha condannato la parte soccombente al pagamento delle spese processuali accompagnandola, tra l’altro, da idonea motivazione, dovendosi sottolineare che la decisione di compensare le spese costituisce scelta discrezionale del giudice riservata al prudente apprezzamento dello stesso.

8. Infine, va richiamata,con riferimento alla mancata dimostrazione della notifica del ricorso all’Enasarco, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso e “in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. n. 15106/13; conforme S.U. n. 6826/10).

9. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente a pagare le spese di causa alla parte costituita. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare all’Inps Euro 5000,00 per compensi professionali oltre 15% per spese generali e accessori di legge nonchè Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2020

 

 

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