Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22068 del 04/09/2019

Cassazione civile sez. I, 04/09/2019, (ud. 03/10/2018, dep. 04/09/2019), n.22068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Comune di Sassari, elettivamente domiciliato in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso per

procura speciale a margine del ricorso dall’avv. Marcello Frau che

dichiara di voler ricevere le comunicazioni alla p.e.c.

avv.marcellofrau.legalmail.it e al fax 079/230056;

– ricorrente –

nei confronti di:

S.S., elettivamente domiciliato in Roma, via De Carolis

31, presso l’avv. Vito Sola che anche disgiuntamente dall’avv. Mario

Bozzo lo rappresenta e difende per delega a margine del

controricorso e dichiara di voler ricevere le comunicazioni alla

p.e.c. avvmariobozzo.missiva.it;

e di

P.I.G. e P.A., elettivamente domiciliati in

Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati

e difesi dall’avv. Agostino Giordo per procura alle liti a margine

del controricorso e ricorso incidentale condizionato;

– controricorrenti –

e sul ricorso incidentale condizionato proposto da:

P.I.G. e P.A., come sopra rappresentati e

difesi;

– ricorrenti incidentali –

nei confronti di:

Comune di Sassari; S.S.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari – Sezione

distaccata di Sassari, emessa il 2 luglio 2014 e depositata il 4

luglio 2014 R.G. n. 279/2009;

sentita la relazione in Camera di consiglio del Cons. Dott. Giacinto

Bisogni.

Fatto

RILEVATO

che:

1. I sigg.ri P.I. e A., proprietari di un immobile in Sassari nelle cui immediate vicinanze il Comune aveva intrapreso la realizzazione di un collettore fognario hanno lamentato che a causa dei predetti lavori il loro edificio di rilevante interesse storico aveva subito gravi lesioni ed era rimasto completamente isolato.

2. Il Comune, costituendosi, ha chiesto di poter chiamare in causa la ditta appaltatrice di S.S. il quale costituendosi ha, a sua volta, eccepito la nullità della citazione, per indeterminatezza dell’oggetto della domanda, e si è difesa affermando di aver seguito le direttive del committente e del direttore dei lavori. Ha inoltre contestato di aver causato i danni lamentati dagli attori, ascrivibili alla vetustà dell’immobile e preesistenti all’esecuzione dei lavori appaltati dal Comune e terminati nell’aprile 2000.

3. Il Tribunale di Sassari con sentenza del 10 marzo 2009 ha condannato il sig. S. al pagamento in favore degli attori della somma di Euro 104.639,00 oltre interessi e rivalutazione, assolvendo invece il Comune di Sassari da ogni domanda proposta dai sigg.ri P..

4. Questi ultimi hanno proposto appello chiedendo la condanna solidale del S. e del Comune anche al risarcimento del danno derivante dalla impossibilità di utilizzare l’immobile di loro proprietà.

5. S.S. ha proposto appello incidentale chiedendo che la condanna fosse limitata al solo Comune di Sassari o in via subordinata a una percentuale non superiore al 10% del danno da risarcire. In comparsa conclusionale ha sollevato eccezione di inammissibilità della chiamata in causa da parte del Comune perchè tardiva ai sensi dell’art. 183 c.p.c..

6. La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza n. 306/2014, ha accolto l’appello incidentale del sig. S. e ha condannato in via esclusiva il Comune di Sassari al pagamento della somma di Euro 104.639,00 oltre rivalutazione monetaria dalla domanda e interessi legali sulla somma devalutata e via via rivalutata con esclusione del cumulo. Ha condannato il Comune al pagamento delle spese processuali nei confronti dei sigg.ri P. e del sig. S..

7. Contro la sentenza della Corte distrettuale ricorre per cassazione il Comune di Sassari affidandosi a tre motivi di impugnazione. I sigg.ri S. e P. si difendono con controricorso e questi ultimi propongono altresì ricorso incidentale condizionato articolato in tre motivi.

Diritto

RILEVATO

Che:

8. Con il primo motivo di ricorso il Comune di Sassari deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1655 c.c. e segg., artt. 2043 e 2055 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Rileva il Comune ricorrente il contrasto della decisione della Corte di appello con la giurisprudenza di legittimità secondo cui anche negli appalti pubblici l’appaltatore è di regola unico responsabile dei danni cagionati ai terzi nel corso dei lavori se non ha denunciato al committente i vizi dell’opera da realizzare o l’erroneità delle istruzioni ricevute di cui era consapevole o di cui poteva accorgersi in quanto l’appaltatore è tenuto a controllare la bontà del progetto e delle istruzioni impartite dal committente e dal direttore dei lavori e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostra di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per esplicita volontà del committente che si è assunto il rischio dell’esecuzione dell’opera contestata dall’appaltatore. In mancanza di tale prova l’appaltatore è tenuto a titolo di responsabilità contrattuale derivante dalla sua obbligazione di risultato all’intera garanzia.

9. Con il secondo motivo di ricorso il Comune di Sassari deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,1655 c.c. e segg., artt. 2043 e 2055 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti. Il Comune di Sassari rileva che la Corte di appello, oltre a invertire erroneamente l’onere della prova ponendo a carico del Comune committente la dimostrazione della inosservanza da parte dell’appaltatore delle direttive impartite dalla direzione lavori e dai tecnici nominati dal Comune come causa dei vizi dell’opera e dalla produzione dei danni subiti dai sigg.ri P., ha anche ignorato la circostanza per cui l’impresa S. non ha mai contestato di non aver manifestato alcun dissenso rispetto al progetto e alle direttive impartite nel corso dell’esecuzione.

10. Con il terzo motivo di ricorso il Comune di Sassari deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2043 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il Comune rileva che la Corte di appello ha erroneamente posto a suo carico l’onere di provare l’inesistenza di un nesso causale fra le direttive impartite dalla committenza e i danni lamentati dai sigg.ri P. e ha poi ritenuto l’esistenza di tale nesso per non avere il Comune provato che i danni siano stati prodotti dall’inosservanza delle direttive impartite all’appaltatore.

11. Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato i sigg.ri P. deducono violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2055 c.c., omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

12. I ricorrenti incidentali rilevano che è stata acquisita una prova piena circa la ascrivibilità ai lavori eseguiti dei danni provocati alla loro proprietà e pertanto ritengono in caso di accoglimento del ricorso del Comune che debba essere comunque valutata e affermata la responsabilità, in via esclusiva o solidale con il Comune, dell’impresa S. che ha eseguito l’opera in maniera approssimativa e non a regola d’arte.

13. Con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043, 2049, 2050, 2055, 2056, anche con riferimento agli artt. 1223 e 1226 c.c., degli artt. 112,115,116 c.p.c. e 2055 c.c., omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

14. I ricorrenti incidentali ritengono non legittima la riduzione del 10% dell’importo stimato dal CTU a titolo di risarcimento del danno che la Corte di appello ha effettuato recependo la motivazione dei giudici del primo grado secondo cui gli interventi ripristinatori sono anche in parte funzionali all’eliminazione dei difetti del fabbricato derivanti dalla sua vetustà. Ritengono inoltre i ricorrenti incidentali che vi sia stata omessa pronuncia sulla richiesta di risarcimento dei danni causati dalla indisponibilità dell’immobile e dalla impossibilità di farne uso.

15. Con il terzo motivo del ricorso incidentale condizionato si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1283 c.c. e art. 112 c.p.c., omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

16. I ricorrenti incidentali lamentano la omessa pronuncia sulla loro richiesta di riconoscere, ai sensi dell’art. 1283 c.c., gli interessi anatocistici sull’importo liquidato a titolo di risarcimento del danno.

Ritenuto che:

17. Il ricorso principale è fondato e deve essere accolto. La Corte di appello ha effettivamente disatteso la giurisprudenza consolidata, ribadita anche di recente da questa Corte, e a cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui, in tema di danni cagionati a terzi dall’esecuzione di opere appaltate, risponde il solo appaltatore, ove abbia operato in autonomia con propria organizzazione e apprestando i mezzi a ciò necessari, risponde il solo committente, nel caso in cui si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti, che abbiano ridotto l’appaltatore al rango di nudus minister, mentre rispondono entrambi, in solido, qualora la suddetta ingerenza si sia manifestata attraverso direttive che abbiano soltanto ridotto l’autonomia dell’appaltatore (Cass. civ. sez. III nn. 538 del 17 gennaio 2012 e 16254 del 25 settembre 2012). Tuttavia la diligenza qualificata ex art. 1176 c.c., comma 2, che impone all’appaltatore (sia egli professionista o imprenditore) di realizzare l’opera a regola d’arte, impiegando le energie ed i mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell’attività esercitata, al fine di soddisfare l’interesse creditorio ed evitare possibili eventi dannosi, rileva anche se egli si attenga alle previsioni di un progetto altrui, sicchè, ove sia il committente a predisporre il progetto e a fornire indicazioni per la sua realizzazione, l’appaltatore risponde dei vizi dell’opera se, fedelmente eseguendo il progetto e le indicazioni ricevute, non ne segnali eventuali carenze ed errori, il cui controllo e correzione rientra nella sua prestazione, mentre è esente da responsabilità ove il committente, edotto di tali carenze ed errori, richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o ribadisca le indicazioni, riducendo così l’appaltatore a proprio mero nudus minister, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico (Cass. civ. sez. II, n. 1981 del 2 febbraio 2016). L’appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è infatti obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale “nudus minister”, per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l’appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, nè l’efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori (Cass. civ. sez. I n. 23594 del 9 ottobre 2017).

18. Nella specie la Corte di appello ha ritenuto di escludere completamente la responsabilità dell’appaltatore per i danni causati dall’esecuzione dell’opera e di accertarla solo nei confronti del Comune committente sulla base della ingerenza di quest’ultimo nel corso dell’esecuzione consistita in direttive specifiche sull’esecuzione, nella nomina del direttore dei lavori e di esperti chiamati a un penetrante controllo sull’operato dell’impresa ma ha omesso qualsiasi valutazione del comportamento dell’appaltatore al fine di escludere la sua responsabilità.

19. L’accoglimento del ricorso principale comporta la cassazione della decisione impugnata con rinvio alla Corte di appello che rivaluterà la responsabilità dell’appaltatore e del Comune alla luce della giurisprudenza citata.

20. Resta assorbito l’esame del primo motivo del ricorso incidentale.

21. E’ da respingere il secondo motivo del ricorso incidentale perchè la Corte di appello ha motivato relativamente alla liquidazione del danno confermando la misura non contestata di cui alla sentenza di primo grado. Quanto alla indisponibilità dell’immobile il motivo è del tutto generico e privo di autosufficienza circa il contenuto e le modalità di deduzione di questa ulteriore causa di danno nel corso del giudizio di merito.

22. Infine deve essere dichiarato inammissibile il terzo motivo del ricorso incidentale sia perchè non coglie la ratio implicita nella decisione impugnata che ha riconosciuto rivalutazione e interessi dalla data della domanda e conseguentemente non ha accolto la domanda relativa agli interessi anatocistici. Sia perchè è in evidente contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui la condanna al pagamento degli interessi anatocistici presuppone che si tratti di interessi accumulatisi per almeno sei mesi alla data della domanda e che la parte, cui l’effetto di capitalizzazione giova, li chieda in giudizio con una domanda specificamente rivolta ad ottenere la condanna al pagamento di quegli interessi, che gli interessi già scaduti, ovverosia il corrispondente capitale, da tale momento in poi, produrranno (Cass. civ. sez. L. n. 1164 del 18 gennaio 2017 e n. 12043 del 1 luglio 2004).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, assorbito il primo motivo del ricorso incidentale, rigetta il secondo motivo del ricorso incidentale e dichiara inammissibile il terzo motivo, cassa e rinvia alla Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2019

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