Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22067 del 24/10/2011
Cassazione civile sez. VI, 24/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 24/10/2011), n.22067
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
R.S. (OMISSIS), R.E.
(OMISSIS), R.M. (OMISSIS), R.
E. (OMISSIS) tutti in proprio e quali eredi di
R.L., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DI VILLA
CARPEGNA 42, presso lo studio dell’avvocato PETRUCCI ENRICO,
rappresentati e difesi dall’avvocato D’ERME GIOVANNI, giusta procura
a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
INA ASSITALIA (già ASSITALIA – LE ASSICURAZIONI D’ITALIA SPA);
– intimata –
avverso la sentenza n. 3717/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA
dell’1.7.09, depositata il 30/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;
udito per i ricorrenti l’Avvocato Giovanni D’Erme che ha chiesto la
fissazione del ricorso in pubblica udienza;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO
Rosario Giovanni che nulla osserva.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, Letti gli atti depositati osserva:
E stata depositata la seguente relazione:
1 Il fatto che ha originato la controversia è il seguente: R. L., inizialmente convenuto in giudizio avanti al Giudice di Pace di Fondi, poi dichiaratosi incompetente per valore, ha riassunto il giudizio avanti al Tribunale di Latina chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro stradale.
Con sentenza depositata in data 30 settembre 2009 la Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina, che aveva dichiarato improcedibile la domanda del R..
Alla Corte di Cassazione i suoi eredi hanno devoluto la seguente questione di diritto: se sia nulla la sentenza che ha ritenuto non prodotta la raccomandata inviata all’Assitalia L. n. 990 del 1969, ex art. 22.
2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. 3. – L’unico motivo denuncia nullità della sentenza e del procedimento in relazione alla ritenuta mancata produzione della raccomandata inviata all’Assitalia L. n. 990 del 1969, ex art. 22.
La Corte territoriale ha affermato che la lettera de qua, pur essendo stata indicata nella memoria ex art. 184 c.p.c. depositata in primo grado e richiamata nell’atto di appello, non era stata rinvenuta nel fascicolo d’ufficio.
I ricorrenti assumono che essa era stata ritualmente prodotta, spillata alla memoria, e con essa, inserita nel fascicolo di parte del giudizio di primo grado.
Da quanto sopra si evince che il motivo in esame non denuncia uno dei vizi che consentono di ricorrere per cassazione, ma un errore revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4 (errore di fatto).
4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle patti;
Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie; i ricorrenti hanno chiesto d’essere ascoltati in camera di consiglio;
5.- Ritenuto:
che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile; nulla spese; visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile Nulla spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 3, il 22 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011