Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22067 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/09/2017, (ud. 20/07/2017, dep.22/09/2017),  n. 22067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1059/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

DELIZIE ARTIGIANE DE ANGELIS S.R.L., in persona del legale

rappresentante in carica pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA AUBRY AUGUSTO 1, presso lo studio dell’avvocato BARBARA

EMPLER, rappresentata e difesa dall’avvocato UMBERTO BENVENUTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1088/01/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO, depositata il 25/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/07/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. con riguardo a cartelle di pagamento per Ires, Iva, Irap degli anni di imposta 2006-2010, il giudice a quo ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate “per omesso deposito, nel termine di legge, della ricevuta di spedizione dell’appello, eseguita per posta raccomandata”, ad essa non essendo “equipollente l’avviso di ricevimento” e trattandosi comunque di omissione “non sanabile neppure per Effetto della costituzione del resistente, essendo la decorrenza del termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente normativamente ancorata alla spedizione da parte del mittente, e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente”;

2. l’amministrazione deduce “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 e art. 22, comma 1, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4”, per avere la C.T.R. “ritenuto irrilevante… la copia dell’avviso di ricevimento che era stata depositata in giudizio unitamente al ricorso” (doc. n. 3), attestante “che l’appello è stato spedito il 9/7/2014 e ricevuto in data 11/7/2014 (cfr. doc. n. 2) e che, pertanto, l’impugnazione era tempestiva (la sentenza della Ctp era stata depositata il 21/1/2014… così come la costituzione in giudizio dell’Ufficio avvenuta il 25/7/2014 (doc. n. 3) e, quindi, nel rispetto del termine di 30 giorni dalla data di ricezione”;

3. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

4. il ricorso è fondato, alla luce dei principi recentemente affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U. 29 maggio 2017, n. 13452, Rv. 644364) in base ai quali, nel processo tributario:

4.1 “il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione” (conf. ex multis, Cass. Sez. 5, nn. 12185/08, 9173/11, 18373/12, 7645/14, 19138/16; Cass. Sez. 6-5, nn. 12027/14, 14183/15, 18296/15);

4.2. “non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)” (v. Cass. Sez. 5, nn. 4615/08, 27991/11, 23593/12, 7645/14, 5376/15, 19138/16, 27286/16);

5. applicando i richiamati principi alla fattispecie concreta, dagli atti e documenti di causa risulta che:

5.1. la costituzione in giudizio della parte appellante in data 25/07/2014 è sicuramente tempestiva, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 e art. 22,comma 1, poichè il relativo termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della raccomandata in data 11/07/2014;

5.2. ai fini della tempestività dell’appello della sentenza di primo grado, pubblicata il 21/01/2014 e non notificata, il mancato deposito della ricevuta di spedizione all’atto della costituzione in giudizio dell’appellante resta superata dal contestuale deposito dell’avviso di ricevimento in data 11/07/2014, con conseguente esito positivo della cd. “prova di resistenza”, risultando l’appello proposto entro il termine lungo di cui al novellato art. 327 c.p.c., applicabile ratione temporis, trattandosi di giudizio introdotto dopo il 4 luglio 2009 (cfr. Cass. Sez. U. n. 13452/17 cit., punti 5.13 e 6);

6. la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio, per l’esame dell’appello erroneamente dichiarato inammissibile, oltre che per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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