Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22067 del 17/10/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 22067 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: ARIENZO ROSA

SENTENZA

sul ricorso 5097-2009 proposto da:
CALCIANO ANTONIO C.F. CLCNTN39E27G712E, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ARMELLINI 30, presso lo
studio dell’avvocato ROMEO BRUNETTI, che lo
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2014
2440

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA

J7?

SUPERIORE

C.F.
“G.

80185250588,
FORTUNATO”

ISTITUTO
DI

D’ISTRUZIONE

PISTICCI,

UFFICIO

SCOLASTICO REGIONALE DELLA BASILICATA, in persona dei

Data pubblicazione: 17/10/2014

legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e
difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i
cui Uffici domiciliano ope legis, in ROMA, alla VIA
12;

– controrícorrenti
avverso la sentenza n.

1199/2008 della CORTE D’APPELLO

di POTENZA, depositata il 28/11/2008 R.G.N. 102/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

09/07/2014

dal Consigliere Dott. ROSA

ARIENZO;
udito l’Avvocato BRUNETTI ROMEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

DEI PORTOGHESI n.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 28.11.2008, la Corte di appello di Potenza, in accoglimento del gravame
del MIUR, dell’Ufficio Scolastico Regionale e dell’Istituto d’Istruzione Superiore “G.
Fortunato” di Pisticci, rigettava, in riforma della pronuncia di primo grado, la domanda di
Calciano Antonio intesa ad ottenere la declaratoria del diritto del predetto al
riconoscimento dell’intera anzianità di servizio risultante dall’applicazione del
controparte alla riliquidazione dello stipendio a far data dal 1.9.2000, oltre accessori dalla
domanda. Osservava la Corte che, nello scegliere la via della temporizzazione, in
alternativa a quella della ricostruzione della carriera, l’appellato, già responsabile
amministrativo inquadrato nell’area C1, che aveva conseguito la qualifica di Direttore dei
Servizi Generali ed Amministrativi dal 1.9.2000 a seguito della frequenza di un corso di
formazione con valutazione finale positiva, aveva optato per un meccanismo diverso da
quello della ricostruzione che gli avrebbe consentito di transitare nel nuovo incarico con
tutto il “pregresso”, sia del servizio di ruolo che di quello pre ruolo ex art. 4 d.P.R. 399/88.
Doveva, pertanto, escludersi che si fosse realizzato un passaggio automatico di ruolo o di
carriera, versandosi piuttosto nell’ipotesi di accesso ad una nuova figura istituzionale
estranea alla esperienza della maggior parte degli istituti scolastici, con necessità di
prevedere percorsi formativi con esame finale. L’assetto retributivo era stato parametrato,
secondo il principio della temporizzazione, su quello dei Direttori Amministrativi di
Conservatori e di Accademie, con collocazione di ogni dipendente nelle posizioni
economiche sulla base del livello retributivo come determinato ed inquadramento che
prevedeva il sacrificio dell’anzianità pre ruolo maturata dai responsabili amministrativi. La
norma invocata dell’art. 66, co. IV, ccnI 1995, richiamata dall’art. 142 ccn1 2003,
prevedeva, invece, la conservazione dell’anzianità maturata nel servizio preruolo secondo
la previsione dell’art. 3 D.L. 370/1970, conv. in legge 576/70. Rilevava il giudice del
gravame che nella specie la progressione non era affatto naturale, ma frutto di un
percorso formativo con esame finale e non concretizzava una progressione di qualifica o
di livello retributivo, ma una vera e propria novazione oggettiva del rapporto, essendo i
dipendenti in servizio assorbiti nella nuova figura istituzionale privi dei titoli previsti ma forti
di una esperienza pregressa, sì che una equiparazione tout court rispetto ai Direttori di
conservatorio o di accademia con trascinamento dell’anzianità tutta maturata avrebbe
negato il valore novativo del tramutamento, laddove l’istituto della temporizzazione
consentiva di mantenere una necessaria graduazione tra competenze diverse e tra

procedimento della ricostruzione della carriera ex art. 66 cali 95 e la condanna della

personale con bagaglio professionale non ancora completamente perfezionato. La
posizione economica riconosciuta con il criterio della temporizzazione, piuttosto che con
quello della ricostruzione di carriera, non ledeva diritti quesiti, né evidenziava profili di
irragionevolezza e trovava causa in un elemento di oggettiva novità estraneo alle
pregresse esperienze.
Per la cassazione della decisione ricorre il Calciano, affidando l’impugnazione a tre motivi,
sono rimasti intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso il Calciano denunzia violazione dell’art. 4, 13° comma, dPR
23.8.1988 n. 399, art. 142 ccnI 24.7.2003 ed art. 66, 6° comma del ccnI 4.8.1995, nonchè
falsa applicazione dell’art. 8 e art. 19 ccnI 15.3.2001, violazione degli artt. 1362 e 1363 c.
c., in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, cpc. Contesta l’avere considerato l’art. 8 del ccnI
15.3.2001 una norma di carattere speciale, in deroga alla disciplina generale dettata
dall’art. 4 del dpr 399/88 in materia di inquadramento contrattuale e ricostruzione di
carriera del personale a.t.a., ritenendo che si tratti pur sempre della stessa figura
professionale con accresciute competenze, con la conseguenza che allo stesso transitato
con effetto 1.9.2000 nel nuovo profilo professionale di DSGA debba essere riconosciuta
per intero, ai fini giuridici ed economici, l’anzianità di servizio maturata in ruolo e pre-ruolo
nelle precedenti fasi del rapporto di lavoro, in forza del rinvio alla disciplina sulla
ricostruzione di carriera del personale della scuola ex art. 4 comma 13° d.P.R: 23.8.1988
n. 399 espressamente operato dal combinato disposto degli artt. 142 del ccnI 24.7.2003 e
66, 6° comma, del culi 4.8.1995.
Per comprendere esattamente i termini della questione interpretativa ora sottoposta
all’attenzione della Corte è opportuno ricordare che il C.C.N.L. 4 agosto 1995, dopo
averne definito le funzioni, nell’art. 49, comma 1, ed averlo collocato, con il comma 2 del
citato articolo, nelle tre distinte aree dei servizi amministrativi, dei servizi tecnici e dei
servizi generali, stabiliva nell’art. 51 i profili professionali e le qualifiche funzionali del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario, prevedendo espressamente la precarietà di
tale qualificazione, effettuata “in attesa delle norme di attuazione sull’autonomia
scolastica” (art.51, comma 2, CCNL cit.).

cui resiste, con controricorso, il MIUR. L’istituto scolastico e l’Ufficio scolastico regionale

Per ciò che interessa, tale classificazione, organizzata secondo un criterio di importanza
discendente, prevedeva al primo posto la “1^ – Qualifica di inquadramento del Direttore
amministrativo” con un l’unico profilo di “Direttore amministrativo (per i Conservatori e le
Accademie)”.
Al secondo posto era collocata la “2 – Qualifica di inquadramento del Responsabile
amministrativo” anch’essa con l’unico profilo di “2/1: Responsabile amministrativo”.

Accademie.
Il profilo di responsabile amministrativo, che era presente anche nelle altre istituzioni
scolastiche, e, nei Conservatori e delle Accademie, aveva una collocazione subordinata a
quella del direttore amministrativo. Secondo le indicazioni del profilo, il responsabile
amministrativo doveva svolgere in tal caso “attività di collaborazione diretta con il direttore
amministrativo, per le funzioni di coordinamento dei servizi amministrativi e generali” e
“doveva sostituirlo in tutte le funzioni, salvo che nell’esercizio delle competenze di
funzionario delegato”.
Il CCNL Comparto scuola 26 maggio 1999 (art. 31) definisce il nuovo sistema di
classificazione professionale del personale A.T.A., articolandolo in quattro aree
comprendenti ciascuna una o più categorie e profili professionali e prevedendo una tabella
di corrispondenza tra ex qualifica e profilo professionale di appartenenza e le nuove aree e
posizione economica.
Lo stesso contratto mantiene il profilo professionale del Direttore amministrativo (per i
Conservatori e le Accademie) (tab. A) ed istituisce, a partire dal 1^ settembre 2000, il
nuovo profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi,
ricollegandolo espressamente alla “piena attuazione dell’autonomia scolastica” ed alla
ridefinizione delle funzioni dei dirigenti scolastici, e prevedendone la presenza “nelle
scuole ed istituti di ogni ordine e grado” (art.34). Direttore amministrativo e Direttore dei
servizi generali ed amministrativi sono inquadrati nell’area D, la più elevata del sistema
classificatorio del personale ATA.
È egualmente mantenuto (v. ancora tab. A) il profilo di responsabile amministrativo,
inquadrato nell’area C, immediatamente inferiore. Tale profilo, come si legge nella tabella
“rimane in vigore sino al 31-8-2000 nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con

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Il profilo di Direttore amministrativo era, quindi, un profilo peculiare dei Conservatori e delle

eccezione di Accademie e Conservatori”. Salvo che in queste ultime due istituzioni, dove
permane, si tratta quindi di un profilo mantenuto solo temporaneamente.
Questa prowisorietà trova evidentemente ragion d’essere nella richiamata previsione
dell’art. 34, comma 1, circa la decorrenza del nuovo profilo, considerata, però, alla luce del
secondo comma, il quale, per quanto interessa, contiene due regole. La prima stabilisce in
generale i titoli di accesso al nuovo profilo, rinviando a tal fine alla tabella B del contratto.
La seconda prevede, invece, che “in prima applicazione” ad esso acceda “il personale con
servizio nell’anno scolastico 1999-2000 nelle scuole di ogni ordine e grado e delle
Istituzioni educative e nei Conservatori ed Accademie”. Si tratta quindi di un accesso
generalizzato, che riguarda tutto il personale con la qualifica di responsabile
amministrativo in un determinato momento, realizzato il quale, il profilo professionale di
responsabile amministrativo, configurerebbe per così dire, salvo le eccezioni accennate,
un insieme “vuoto”. Le caratteristiche peculiari di tale accesso possono cogliersi
considerando anzitutto che, secondo la disposizione in esame, per il rinvio da essa fatto
alla tab. B del contratto, gli ordinari requisiti di accesso al profilo di DSGA sono
(analogamente a quelli per il profilo di Direttore amministrativo) il diploma di laurea in
talune specifiche materie specifiche, mentre l’accesso in sede di prima applicazione
prescinde totalmente da detto requisito ed è condizionato solo dall’inquadramento come
responsabile amministrativo in un determinato anno scolastico.
Inoltre, la collocazione di quest’ultimo profilo in un’area immediatamente inferiore rispetto a
quella del DSGA, in assenza della specifica disposizione in esame, determinerebbe la
necessità di “procedure selettive”, secondo quanto stabilito dall’art. 32 del citato CCNL.
In loro vece è per contro prevista nell’art. 34, la frequenza di “apposito corso modulare di
formazione con valutazione finale”, eventualmente sostituibile con “percorsi formativi
abbreviati” per il personale che abbia maturato un’esperienza professionale di una
determinata durata.
Le osservazioni che precedono sono state svolte da questa Corte (cfr. Cass. 1.3.2010 n.
4885) per comprendere meglio il senso delle disposizioni che definiscono il trattamento
economico dei dipendenti inquadrati nel profilo di DSGA, contenute nell’art. 8 del CCNL 15
marzo 2001 relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto
Scuola. Ivi è stabilito che dal 1^ settembre 2000, ossia dalla data di istituzione del nuovo

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contratto a tempo indeterminato del profilo professionale di responsabile amministrativo in

profilo, coloro che vi hanno avuto accesso in base allo specifico meccanismo del quale s’è
detto innanzi aggiungono allo stipendio goduto nel precedente profilo di responsabile
amministrativo un incremento in una determinata percentuale (70%) della differenza fra lo
stipendio iniziale di tale profilo e quello, sempre iniziale del Direttore amministrativo delle
Accademie e Conservatori. Viene, inoltre, valorizzato il pregresso percorso professionale
nel profilo di provenienza con l’attribuzione, a titolo di retribuzione di anzianità, della
differenza fra la posizione stipendiale iniziale di tale profilo e quella percepita al momento
posizione del dipendente nell’ambito delle posizioni economiche del profilo di riferimento
che è quello del Direttore amministrativo delle Accademie e dei Conservatori. L’art. 8
c.c.n.I., comma 3, dispone infatti al riguardo che “La retribuzione determinata ai sensi dei
commi 1 e 2 viene utilizzata, con il criterio della temporizzazione, al fine della collocazione
di ciascun dipendente all’interno delle posizioni economiche del profilo di Direttore
amministrativo delle accademie e conservatori”. La sostanziale affinità dei contenuti
professionali fra quest’ultimo profilo e quello di nuova istituzione determina la scelta
contrattuale di rendere quanto più possibile omogenei i rispettivi trattamenti. Esigenza
specificamente awertita dalle parti sociali, che, in una dichiarazione congiunta allegata al
contratto, concordano “sull’opportunità che in sede di prossimo rinnovo contrattuale per il
quadriennio 2002 – 2005 si proceda per i Direttori dei servizi generali ed amministrativi ad
un pieno recupero del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del Responsabile
amministrativo e quella del Direttore amministrativo”. In coerenza con tale affermazione,
l’art. 87, comma 1, del CCNL 24 luglio 2003, relativo al personale del comparto scuola per
il quadriennio normativo 2002/2005 e il primo biennio economico 2002/2003, copre il
divario residuo tra i due trattamenti attribuendo ai dipendenti inquadrati nel nuovo profilo
un incremento retributivo pari al 30% delle differenze tra le due posizioni iniziali,
operazione che il comma 2, del citato articolo qualifica come “completamento
dell’equiparazione retributiva tra il personale appartenente all’ex profilo di responsabile
amministrativo e quello del direttore amministrativo delle accademie e conservatori”.
Il quadro normativo così delineato consente di affermare, in conformità a quanto già
deciso da questa Corte con la sentenza n. 4885/2010 cit. — le cui argomentazioni sono
integralmente richiamate nel caso in esame – e della giurisprudenza di legittimità a questa
conforme (cfr. Cass. 2.12.2010 e, da ultimo, Cass. 20.9.2013 n. 216319, che le parti
contrattuali hanno creato un nuovo profilo professionale assai vicino ad un profilo già

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dell’inquadramento. Infine, la misura della retribuzione costituisce parametro per definire la

esistente, assumendo quest’ultimo a parametro degli aspetti economici di quello di nuova
creazione, ed hanno regolato l’accesso al nuovo profilo con clausole diverse e meno
severe di quelle di applicazione generale, consentendo che ad esso potessero accedere
tutti i dipendenti già inquadrati nel profilo di responsabile amministrativo, contestualmente
eliminato. Le parti hanno così dato vita ad una specifica vicenda di inquadramento
professionale, dettando regole particolari anche per ciò che attiene gli aspetti economici
connessi al riconoscimento della pregressa anzianità dei lavoratori inquadrati nel nuovo
E’ stato il complessivo livello retributivo a determinare il riconoscimento di una
determinata posizione economica nell’ambito di quelle del diverso profilo professionale,
preso a parametro di riferimento, ed anche in questo caso, come in quello, si è fatto
ricorso al criterio della cd.”temporizzazione”.
Può ora prendersi in esame il problema posto dalla presenza nello stesso CCNL 24 luglio
2003, dove con il più volte cit. art. 87 la vicenda dell’inquadramento viene portata a
conclusione, dell’art. 142 concernente “Normativa vigente e disapplicazioni”, il quale, in
conformità del meccanismo previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 1, indica
fra le norme che intende sottrarre alla non applicabilità l’art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4
agosto 1995 (riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)”. Quest’ultimo
articolo, secondo la rubrica riguarda l'”Attribuzione del nuovo trattamento economico al
personale in servizio al 31/12/95″ e nel comma 1 (non richiamato, ma che è opportuno
tenere presente per intendere quale sia la materia regolata) stabilisce: “1. Al personale in
servizio al 31/12/95 è attribuito, al 1/1/96, il trattamento economico previsto dall’allegata
tabella B.”. I commi che il CCNL 2003 sottrae alla non applicabilità dispongono a loro
volta che : “6. Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di
ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente
stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al
D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e
successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione,
così come definite dal D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4.
Per gli insegnanti di religione restano in vigore le norme di cui alla L. n. 312 del 1980, art.
53, modificate e integrate dal D.P.R. 399 del 1988, art. 3, commi 6 e 7.”
Del D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, richiamato nel CCNL del 1995, può interessare ai fini di
questa controversia il comma 13, il quale dispone che:

profilo.

” Ai fini dell’inquadramento contrattuale, l’anzianità giuridica ed economica del personale
dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio preruolo, comprensivo dell’eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura
prevista dal D.L. 19 giugno 1970, n. 370, art. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 26
luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità
giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli”.
Così ricostruita la catena dei richiami normativi, va osservato che, da un lato, l’art. 66,
servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo” e,
dall’altro, che il D.P.R. n. 399 del 1988, art. 13, disponendo circa l’anzianità giuridica ed
economica del personale ATA senza ulteriori specificazioni, detta una norma di carattere
generale. Orbene, che la vicenda qui esaminata configuri un’ipotesi di “nomina in ruolo”
nel nuovo profilo sembra affermazione ben poco persuasiva. Si tratta infatti di personale
già dipendente dall’amministrazione quale personale di ruolo, e di passaggio in area
diversa ma all’interno dello stesso comparto. Inoltre, come si è visto, si è in presenza delle
ricadute sul piano della gestione del personale, dell’adozione di un nuovo modello
organizzativo nell’amministrazione scolastica, nel quale il profilo professionale di
provenienza del personale interessato all’inquadramento nel nuovo profilo viene
soppresso, con creazione di un profilo superiore, analogo ad altro già esistente solo in
specifiche articolazioni della stessa amministrazione.
Le già illustrate specificità dell’accesso al profilo rendono, poi, poco condivisibile
l’osservazione del ricorrente secondo cui si tratterebbe semplicemente di una ordinaria
progressione di carriera, come tale riconducibile alle previsioni del D.P.R. n. 399 del 1988,
art. 4. Decisiva è comunque la constatazione che le anzidetta peculiarità si sono riflesse
in una particolare regolazione contrattuale dei problemi derivanti dalla pregressa
collocazione dei dipendenti e dal loro passaggio, in larga misura automatico, nella nuova
collocazione. Tale disciplina, siccome regolatrice anche dell’anzianità pregressa, con la
particolare tecnica cui s’è fatto cenno, trova quindi applicazione in luogo di quella generale
oggetto di richiamo. Quindi, a prescindere da ogni ulteriore rilievo sull’esatta portata di tale
principio, manca il presupposto per una scelta di quest’ultima in conformità al principio
della salvaguardia del preminente interesse del lavoratore. Nè, diversamente da quanto
sostenuto da !ricorrenti, il D.P.R. n. 399 del 1988, potrebbe cumulativamente applicarsi, in
quanto orientato al medesimo criterio della temporizzazione adottato contrattualmente,

comma 6 del CCNL 4 agosto 1995 contiene una regola concernente il “riconoscimento dei

perché ciò che conta è lo specifico modo in cui il contratto collettivo ha declinato tale
criterio. Inoltre, il fatto che lo svolgimento delle pregresse mansioni di responsabile
amministrativo costituisca titolo per l’accesso al nuovo profilo non implica
automaticamente, come sostiene il ricorrente, che il servizio pregresso debba assumere ai
fini del nuovo inquadramento il rilievo riconosciuto nel cit. D.P.R. n. 399 del 1988, ciò
equivalendo a disapplicare una norma specificamente regolatrice della materia in favore di
una norma generale. La specificità della regole contrattuali circa il primo accesso al nuovo
delle clausole, contrariamente alla tesi del ricorrente, i comportamenti tenuti
dall’amministrazione in relazione ad inquadramenti successivi. La stessa specificità rende
inoltre infondato il richiamo al principio di parità di trattamento, date le diversità di
condizioni tra il primo accesso e quelli successivi, “a regime”.

Al riguardo è sufficiente richiamare il principio già affermato da questa Corte, secondo cui
In tema di personale del comparto scuola, la specifica norma di cui all’art. 8 del CCNL 9
marzo 2001 – relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del
comparto scuola – regola il trattamento economico spettante dal 1 0 settembre 2000 al
personale ATA inquadrato nel profilo professionale di “direttore dei servizi generali e
amministrativi” in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 34 CCNL comparto scuola
26 maggio 1999, escludendo che operi, per il predetto personale, la regola generale più
favorevole in tema di computo dell’intera anzianità di servizio per il caso di inquadramento
nella qualifica superiore, senza che sia configurabile alcun contrasto con le norme
imperative, non essendo il contratto collettivo sindacabile sotto il profilo della
ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento. (Cfr. Cass. 2.12.2010 n.
24431; Cass. Sez. 6- L, ordinanza n. 13869 del 23/6/2011).
A quest’ultimo riguardo è bene ricordare che i contratti collettivi del settore pubblico, pur
nella specialità che ne caratterizza il regime giuridico (procedimento di formazione,
efficacia “erga omnes”, rapporto con le norme di diritto), hanno pur sempre natura giuridica
negoziale: di conseguenza, le clausole contrattuali sono sottratte al sindacato
giurisdizionale sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di

profilo professionale, rende, poi, privi di rilevanza dal punto di vista dell’interpretazione

trattamento (vedi Cass., sez. un., 17 maggio 1996, n. 4570 e 29 maggio 1993, n, 6030),
dovendosi escludere che siano ipotizzabili contrasti con la regola posta dal D.Lgs. n. 165
del 2001, art. 45 – norma che impone, appunto, di applicare esclusivamente le disposizioni
contrattuali in tema di trattamento economico – in relazione a differenziazioni operate
proprio dal contratto (vedi Cass. 19 dicembre 2008, n. 29829; 10 marzo 2009, n. 5726; 18

16038).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata,
ribadendosi il principio di diritto già affermato da questa Corte secondo cui “L’art. 142, lett.
f) punto 8 del CCNL 24 luglio 2003 relativo al personale del compatto scuola per il
quadriennio normativo 2002/2005 e il primo biennio economico 2002/2003, il quale
richiama l’art. 66, comma 6 del CCNL 4 agosto 1995, che a sua volta richiama il D.P.R. 23
agosto 1988, n. 399, art. 4, non trova applicazione nel primo inquadramento nel profilo
professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi, istituito dall’art. 34 del
CCNL compatto scuola 26 maggio 1999. Per tale inquadramento valgono invece le regole
fissate dall’art. 8 del CCNL relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del
personale del compatto Scuola 9 marzo 2001 e dall’art. 87 del cit. CCNL 24 luglio 2003”.
Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, cedono a carico del
ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, liquidate in euro 100,00 per esborsi ed in euro 3000,00 per compensi
professionali, oltre accessori di legge, nonché spese generali in misura del 15%. Nulla nei
confronti delle parti rimaste intimate.
Così deciso in Roma il 9.7.2014

giugno 2008, n. 16504 e 19 giugno 2008 n. 16676; Cass., sez. un., 7 luglio 2010, n.

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