Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22067 del 13/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 13/10/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 13/10/2020), n.22067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17868-2016 proposto da:

TIEMME S.P.A., TRA.IN S.P.A., in persona dei legali rappresentanti

pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI,

268/A, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO ANTONINI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO BORRI;

– ricorrenti –

contro

T.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA

GRAZIOLI 20, presso lo studio dell’avvocato LORENZO ALBANESE

GINAMMI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SALVATORE ANASTASI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 414/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 03/05/2016 R.G.N. 297/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/02/2020 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO CARMELO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANTONINI GIORGIO;

udito l’Avvocato ANGELINI ISABELLA, per delega avvocato ALBANESE

GINAMMI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Siena aveva ritenuto provato lo svolgimento di mansioni superiori, riconducibili al Par 205 – profilo di Capo unità tecnica, da parte di T.L., e condannato le società convenute TIEMME e TRAIN s.p.a. al pagamento delle conseguenti differenze retributive.

2. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 3.5.2016, in parziale riforma della indicata pronunzia, dichiarava che il T. aveva diritto all’inquadramento nel profilo di capo unità tecnica (par. 205) con decorrenza dal 1.4.2009 e condannava la società TIEMME s.p.a. a disporne tale inquadramento, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2.1. La Corte riteneva sussistenti le condizioni previste dal R.D. n. 148 del 1931, art. 18, allegato A, disattendendo le censure articolate nell’appello principale anche quanto ai rilievi relativi alle mansioni svolte, che venivano ritenute congruenti con quelle di coordinatore del reparto meccanici e con la qualifica di Capo unità tecnica. In accoglimento dell’appello incidentale, la società veniva condannata, come già precisato, a disporre tale inquadramento con la detta decorrenza.

3. Di tale decisione hanno domandato la cassazione le società Tiemme e TRA.IN s.p.a., affidando l’impugnazione a tre motivi, cui ha resistito, con controricorso, il lavoratore. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.

4. La causa, rinviata a nuovo ruolo per la ritenuta mancanza dei presupposti della sua trattazione in sede camerale, è stata fissata in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, le società ricorrenti denunziano violazione del R.D. n. 148 del 1931, art. 18, all. A e dell’art. 2103 c.c., rilevando che la Corte distrettuale ha trascurato di accertare se vi era il posto vacante di Capo Unità tecnica e non ha tenuto conto della circostanza che l’estensione dell’art. 2103 c.c., in caso di prolungata assegnazione del lavoratore a mansioni superiori, può avvenire per l’aspetto retributivo, non essendo previsto dalla norma speciale l’automatismo per cui lo svolgimento in fatto di mansioni superiori determini anche la promozione.

2. Con il secondo motivo, le ricorrenti ascrivono alla impugnata decisione omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, osservando che non è stato considerato il fatto decisivo che, presso l’Officina di (OMISSIS) il posto Capo Unità tecnica, così come per tutti gli altri posti apicali, non era vacante, come era stato ritualmente allegato e dimostrato con l’O. d S. 13 del 30.9.2008 e con le deposizioni testimoniali che avevano indicato gli assegnatari dei posti predetti.

2.1. Assumono che la Corte sia incorsa in un fraintendimento dei presupposti di fatto per il riconoscimento della promozione del T. nel profilo professionale rivendicato, omettendo di considerare la mancanza di vacanza dei posti in questione, coperti da P. e L., sicchè la ritenuta adibizione del T. a rotazione con altri lavoratori alle dette posizioni lavorative (coordinatore di reparti o coordinatore reparto) era errata.

3. Con il terzo motivo, le ricorrenti lamentano violazione dell’art. 2 del c.c.n.l. 27.11.2000 e ss. sull’inquadramento del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto, violazione dell’art. 1362 c.c., violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per avere la Corte omesso di considerare le differenze tra l’Area 2 e l’Area 3, ossia le figure del capo unità tecnica e quella di capo operatori, che svolge il coordinamento di un gruppo di operai partecipando al lavoro da essi svolto coordinandone temporaneamente il lavoro, ma non gestisce e coordina una “unità organizzativa di tipo tecnico (officina – Reparto) e tanto meno un gruppo “organizzato” di operai. Rilevano che sia siano confuse le funzioni dell’Operatore di reparto (area 3 par. 170) con quelli di Capo unità tecnica (area 2, par 205).

4. Il ricorso è infondato.

5. Quanto al primo motivo, va rilevato che è corretta in diritto la pronuncia della Corte distrettuale, la quale, dopo avere ritenuto dato pacifico quello che i posti di capo apicale dell’Officina e di Coordinatore reparti officina fossero coperti, ha rilevato come fosse altrettanto certo che, dopo l’assegnazione ad altra mansione di uno dei due coordinatori del reparto meccanici, i tre coordinatori supplenti erano subentrati a quest’ultimo a rotazione settimanale, con stabilità e durata prolungata di tale funzione suppletiva, dalle quali presumere una conferma tanto della vacanza di uno dei posti di coordinatore del reparto meccanici, quanto dell’assenza di riserva di copertura tramite concorso e della designazione aziendale a ricoprirlo, formalizzata, peraltro, con il provvedimento di incarico di supplenza dell’11.1.10.2006 (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).

5.1. Al riguardo vanno, invero, richiamati i principi affermati da ultimo da questa Corte, secondo cui “nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, in tema di svolgimento di mansioni superiori, pur non applicandosi l’art. 2103 c.c. sulla cd. promozione automatica, ma vigendo ancora il R.D. n. 148 del 1931, art. 18, all. A la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore costituisce elemento presuntivo della relativa vacanza, dell’assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell’idoneità del dipendente all’esercizio delle mansioni superiori, sicchè, in linea con l’attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione in graduale avvicinamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all’inquadramento superiore” (cfr. Cass. 17.6.2016 n. 12601).

5.2. Va, poi, valorizzato, quanto al motivo in esame, per completezza, che ai fini dell’integrazione dell’ordine scritto – che deve sussistere unitamente alla mancanza di volontà dell’azienda di coprire la vacanza – ben può acquistare rilievo l’incarico di coprire la vacanza determinatasi mediante turnazione: ad esso è stato conferito valore di “ordine scritto” costituente requisito previsto per il conseguimento del diritto al superiore inquadramento, secondo la normativa di cui al R.D. n. 148 del 1931, art. 18 in tale senso dovendo ritenersi correttamente applicato il principio sancito da Cass. 12601/2016, sopra richiamato, in coerenza con la rilevata attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione in graduale avvicinamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato.

6. In ordine al secondo motivo, per una parte valgono le considerazioni svolte in relazione al precedente motivo, dovendo per il resto della doglianza osservarsi che con la stessa si richiamano deposizioni asseritamente a conforto della mancanza di vacanza del posto, il che dimostra che non si tratta di omesso esame di un fatto, ma di deduzione di una serie di elementi probatori, la cui asserita valutazione, difforme da quella voluta dalla parte, esula dal vizio dedotto. La pluralità di fatti censurati (di palese negazione ex se del requisito di decisività: Cass. 5 luglio 2016, n. 13676; Cass. 28 maggio 2018, n. 13625) pone la censura al di fuori del paradigma devolutivo e deduttivo del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 26 giugno 2015, n. 13189; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439), avendo la doglianza piuttosto il carattere di una (inammissibile) contestazione della valutazione probatoria della Corte di merito.

7. Con riferimento alle censure formulate nel terzo motivo, si rileva che dall’elenco dei documenti depositati, allegato al ricorso, emerge che è stato depositato solo un estratto del CCNL addetti servizi di trasporto 2000 sui profili di inquadramento e si indica ugualmente come presente quale allegato ai fascicoli dei precedenti gradi di giudizio un estratto del c.c.n.l., in difformità ai principi affermati nella giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. 4.3.2019 n. 6255; Cass. 4.3.2015 n. 4350); tuttavia, ai fini del presente giudizio, si ritiene sufficiente il c.c.n.l. anche nella versione non integrale, essendo quella in atti relativa all’enunciazione di tutte le qualifiche e dei profili professionali degli addetti ai servizi di trasporto.

7.1. Il motivo non censura l’interpretazione delle norme contrattuali, ma la coerenza delle mansioni risultate espletate dal T. con la declaratoria individuata dal Tribunale e confermata dalla Corte d’appello in espletamento dell’attività sussuntiva idonea alla individuazione della qualifica congruente con l’attività svolta.

7.2. Appartengono all’Area Professionale 2, “Area Operativa: Manutenzione, Impianti ed Officine” “i lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e gestionali, con margini di discrezionalità e di iniziativa e con relativa responsabilità sui risultati, gestiscono unità operative di tipo tecnico, fornendo anche un contributo diretto”. In tale 2 Area Professionale rientrano “i lavoratori che svolgono attività richiedenti competenze tecnico/specialistiche e/o gestionali finalizzate alla realizzazione di processi produttivi. Tali attività possono essere svolte sia attraverso il coordinamento di specifiche unità organizzative, sia attraverso l’applicazione di competenze tecnico/specialistiche che richiedono un adeguato livello di professionalità”.

7.3. All’Area Professionale 3 “Area Operativa: Servizi Ausiliari per la mobilità”, profilo di Operatore Tecnico par 170, indicato in ricorso, corrispondono le mansioni dei “Lavoratori che, in possesso di adeguata esperienza professionale, operano, con margini di autonomia, in attività tecniche e/o tecnico manuali che richiedono particolare perizia e responsabilità, anche intervenendo con autonomia operativa in linea. Controllano e coordinano ove previsto dalla funzione attribuita dall’azienda l’attività di lavoratori di livello inferiore, partecipando all’attività lavorativa della squadra e sovrintendono altresì alla sede ed all’armamento di linee ad impianto fisso” o par 188, relativo a “Lavoratori che, in possesso di adeguate conoscenze e capacità professionali, svolgono attività di significativo contenuto tecnico – operativo, nonchè funzioni di coordinamento di un gruppo organizzato di operai, partecipando, altresì, alle attività lavorative dello stesso”.

7.4. La Corte ha rilevato come dall’istruttoria fosse emerso che il coordinatore del reparto meccanici non si limitasse a coordinare le attività di un gruppo di operai, partecipando al lavoro da essi svolto, ma svolgesse un’attività di assunzione e programmazione del lavoro, espletando, altresì, la funzione di coordinatore dei reparti elettricisti e carrozzieri nei turni pomeridiani, in cui erano assenti i rispettivi coordinatori e che pertanto era ravvisabile in quella espletata dal T. l’attività di gestione di un’unità operativa di tipo tecnico con margini di discrezionalità e di iniziativa. Alla luce di tutti gli elementi considerati, non si rileva dalla lettura della sentenza impugnata la dedotta confusione tra le funzioni dell’Operatore di reparto (area 3 par. 170) con quelle di Capo unità tecnica (area 2, par 205).

8. Il ricorso va, pertanto, complessivamente respinto.

9. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza delle ricorrenti e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

10. Sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2020

 

 

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