Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22066 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/09/2017, (ud. 20/07/2017, dep.22/09/2017),  n. 22066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27097/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.D.R. CAR CLUB ITALIA DI G. DI MARCO & C. S.A.S.,

D.M.G., S.L. soci accomandatari;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1888/03/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO, depositata il 14/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/07/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. con riguardo ad impugnazione di avvisi di accertamento per Iva-Irap degli anni d’imposta 2003-2004, il giudice a quo ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate “per omesso deposito, nel termine di legge, della ricevuta di spedizione dell’appello, eseguita per posta raccomandata”, “non sanabile neppure per effetto della costituzione del resistente, essendo la decorrenza del termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente normativamente ancorata alla spedizione da parte del mittente, e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente”;

2. l’amministrazione ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, art. 22, comma 1, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4”, per avere la C.T.R. “ritenuto implicitamente irrilevante la copia dell’avviso di ricevimento depositata in giudizio unitamente al ricorso” (doc. n. 2), attestante “che l’appello è stato ricevuto in data 2 aprile 2013 doc. n. 1) e che, pertanto, l’impugnazione era tempestiva (la sentenza della Ctp è stata infatti depositata il 16 febbraio 2012, doc. n. 3… così come la costituzione in giudizio dell’Ufficio avvenuta il 18 aprile 2013 (doc. n. 2) e, quindi, nel rispetto del termine di 30 giorni dalla data di ricezione”;

3. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

4. il ricorso è fondato, alla luce dei principi di diritto recentemente affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U. 29 maggio 2017, n. 13452, Rv. 644364) in base ai quali, nel processo tributario:

4.1 “il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione” (conf. ex multis, Cass. Sez. 5, nn. 12185/08, 9173/11, 18373/12, 7645/14, 19138/16; Cass. Sez. 6-5, nn. 12027/14, 14183/15, 18296/15);

4.2. “non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di l’edizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)” (v. Cass. Sez. 5, nn. 4615/08, 27991/11, 23593/12, 7645/14, 5376/15, 19138/16, 27286/16,);

5. facendo applicazione dei richiamati principi alla fattispecie concreta, dagli atti e documenti di causa risulta che:

5.1. la costituzione in giudizio della parte appellante in data 18/04/2013 è sicuramente tempestiva, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 e art. 22,comma 1, poichè il relativo termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della raccomandata in data 2/04/2012;

5.2. ai fini della tempestività dell’appello della sentenza di primo grado, pubblicata il 16/02/2012 e non notificata, il mancato deposito tempestivo della ricevuta di spedizione, all’atto della costituzione in giudizio dell’appellante, resta superata dal contestuale deposito dell’avviso di ricevimento in data 2/04/2012, con conseguente esito positivo della cd. “prova di resistenza”, risultando l’appello proposto entro il termine lungo di cui al novellato art. 327 cod. proc. civ., applicabile ratione temporis trattandosi di giudizio introdotto dopo il 4 luglio 2009 (cfr. punti 5.13 e 6 di Cass. Sez. U. n. 13452/17);

6. la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio, per l’esame dell’appello erroneamente dichiarato inammissibile, oltre che per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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