Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22065 del 03/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/09/2019, (ud. 24/01/2019, dep. 03/09/2019), n.22065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2696-2018 proposto da:

ELICAPODARMI SNC DI B.C. E F.G., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA VITTORIO VENETO, 108, presso lo studio dell’avvocato ELISA

MARIA RITA OTTANA’, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE

RAVENDA;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SPA, in persona del Curatore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 57, presso

lo studio dell’avvocato CLAUDIO ANTONINI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato BARBARA DEL SEPPIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1337/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata l’8/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO

MARCHEIS CHIARA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. Con sentenza n. 1488/2015 il Tribunale di Livorno dichiarava l’estinzione del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo instaurato dalla ingiunta società Elicapodarmi s.n.c. di B.C. e F.G. nei confronti di (OMISSIS) s.p.a. sulla base del seguente ragionamento:

– il processo di opposizione si era interrotto in seguito alla dichiarazione di fallimento della opposta (OMISSIS);

– a seguito del ricorso in riassunzione della Elicapodarmi era stato concesso termine per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza;

– l’opponente aveva chiesto di essere rimessa in termini perchè all’udienza fissata (ove l’opposta non si era presentata) era emerso che al ricorso di riassunzione notificato era stato allegato, per errore della cancelleria, un decreto che riguardava un altro processo;

– la rimessione in termini era stata concessa e la notificazione rinnovata;

– andava però rilevato che l’errore in cui era incorsa la cancelleria era talmente grossolano da non giustificare l’assenza di colpa in capo al ricorrente in riassunzione;

– doveva quindi essere revocata la concessa rimessione in termini, con conseguente tardività della notificazione rispetto al termine originariamente fissato;

– e il processo di opposizione andava quindi dichiarato estinto.

2. Avverso la sentenza proponeva appello la Elicapodarmi s.n.c.

La Corte di appello di Firenze – con sentenza 8 giugno 2017, n. 1337 – rigettava l’appello, confermando la sentenza del Tribunale.

3. Contro la sentenza d’appello ricorre per cassazione la Elicapodarmi s.n.c. di B.C. e F.G.. Resiste con controricorso la Curatela del Fallimento (OMISSIS) s.p.a.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. L’unico motivo di ricorso lamenta “violazione ed inesatta interpretazione della legge: artt. 305, 291 e 184 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”:

Il motivo è manifestamente fondato. La Corte d’appello di Firenze, nel confermare la sentenza del Tribunale di Livorno che ha dichiarato l’estinzione del processo di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dalla ricorrente, non ha infatti considerato che, a prescindere dal diritto della ricorrente a essere o meno rimessa in termini, il termine perentorio per la riattivazione del processo interrotto “è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicchè, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della vocatio in ius. Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notificazione dell’atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell’udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice di ordinare, anche qualora sia già decorso il (diverso) termine di cui all’art. 305 c.p.c., la rinnovazione della notificazione medesima, in applicazione analogica dell’art. 291 c.p.c., entro un ulteriore termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l’eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291 c.p.c., comma 3, e del successivo art. 307 c.p.c., comma 3” (così Cass. 9819/2018).

II. Il ricorso deve pertanto essere accolto; la sentenza va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Firenze che provvederà anche in relazione alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Firenze, che provvederà in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 24 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2019

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