Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22064 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/10/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 24/10/2011), n.22064

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.M., rappresentato e difeso, giusta delega a margine

del ricorso, dall’Avv. SCARAMOZZA Fernando Cosimo, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Domenico Chelini, 10, presso lo studio

dell’Avv. Giuseppe Vito;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi,12 e domiciliata;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e

REGIONE LAZIO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, giusto mandato speciale in Notaio Michele De

Facendis di Roma in data 22.10.2009 rep. N. 100217, dall’Avv. Claudio

Forte, elettivamente domiciliato in Roma, Via Marcantonio Colonna, 27

presso gli Uffici dell’Avvocatura Regionale;

– intimata –

AVVERSO la sentenza n.27/26/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di Roma – Sezione n. 26, in data 25/02/2008, depositata il

21 aprile 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21 giugno 2011 dal Relatore dott. Antonino Di Blasi;

Sentito, per il ricorrente, l’Avv. Marcello Carriero, delegato

dell’Avv. Scaramozza;

Presente il P.M. Dott. APICE Umberto, che ha espresso adesione alla

relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Nei ricorsi iscritti a R.G. n.ri 13461 e 14122 del 2009, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 27/26/2008, pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione n. 26, il 25.02.2008 e DEPOSITATA il 21 aprile 2008. Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto, parzialmente, l’appello dell’Agenzia delle Entrate e riformato la decisione di primo grado, riconoscendo, nel caso, sussistenti i presupposti impositivi per gli anni dal 1999 al 2 001 ed escludendo solo l’anno 1998.

2 – Gli originari ricorsi, riuniti in primo grado, afferivano ad impugnazione del silenzio-rifiuto serbato dall’Amministrazione sulla domanda di rimborso irap, relativa al periodo dal 1998 al 2001 nonchè dell’avviso di accertamento sotteso al recupero di credito d’imposta, ritenuto indebitamente fruito. Con l’odierna impugnazione, notificata il 27-28 maggio 2009 ed iscritta al n. 13461/2009 R.G., il contribuente censura l’impugnata decisione sotto diversi profili e, segnatamente, per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29 e 36, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto decisivo e controverso, nonchè violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, commi 1 e 2, L. n. 451 del 1994, art. 15 ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto decisivo e controverso, D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, art. 92 c.p.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto decisivo e controverso. Avverso la medesima decisione di appello, giusto atto notificato il 06.06.2009 ed iscritto al n. 14122/2009 R.G., ha,, pure, proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, che ne ha chiesto la cassazione per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c..

3 – Trattandosi di ricorsi proposti avverso la stessa sentenza, gli stessi, in applicazione dell’art. 335 c.p.c., dovrebbero essere, in via preliminare, riuniti.

4 – Le preliminari questioni poste dal primo e dal terzo motivo del ricorso principale, sembra possano definirsi, in base al principio secondo cui la decisione del giudice di secondo grado che non esamini e non decida un motivo di censura alla sentenza di primo grado è impugnabile per cassazione non già ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3) o n. 5), bensì ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4), in relazione all’art. 112 c.p.c. (Cass. N. 22897/2005, n. 317/2002, n. 12790/2000), pena l’inammissibilità dei mezzi.

Nel caso i vizi vengono denunciati proprio ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

5 – Sembra, invece, fondata l’altra questione preliminare posta dall’unico motivo del ricorso incidentale.

Ciò in quanto, il motivo dell’atto di appello, trascritto nel ricorso per cassazione, con il quale l’Agenzia censurava la decisione di primo grado, che dopo avere riunito ed accolto gli originari ricorsi, non aveva motivato in ordine all’accoglimento di quello con cui era stato impugnato l’accertamento relativo al recupero del credito d’imposta indebitamente fruito, non risulta esaminato e deciso dall’impugnata sentenza, malgrado la relativa decisiva rilevanza, ai fini della definizione della controversia. Il Giudice di appello, in vero, malgrado la formulazione di specifico e rituale motivo, ha, del tutto, ignorato la questione, che non viene menzionata, nè nella narrativa in fatto, nè nella parte motiva e, neppure, nel dispositivo dell’impugnata decisione; il che rende evidente l’esistenza di un difetto di attività del giudice di secondo grado, che risulta correttamente denunciato dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (Cass. n. 1170/2004; n. 375/2005;

n. 1755/2006).

6 – Si ritiene, dunque, ricorrere i presupposti per la trattazione dei ricorsi in Camera di Consiglio e, previa riunione, la relativa definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., proponendosi il rigetto del primo e del terzo motivo del ricorso principale per manifesta infondatezza, l’accoglimento per manifesta fondatezza dell’unico motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri motivi del ricorso principale.

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso del contribuente, il controricorso con la contestuale impugnazione incidentale dell’Agenzia Entrate, e gli altri atti di causa;

Considerato che, in via preliminare, trattandosi di impugnazioni proposte avverso la medesime sentenza, ne va disposta la riunione, ex art. 335 c.p.c.;

Considerato, poi, in esito alla trattazione del ricorso, che il Collegio, per le condivise argomentazioni svolte in relazione, ritiene di dovere accogliere l’unico motivo del ricorso incidentale proposto dall’Agenzia Entrate;

Considerato, altresì, che i primi tre motivi del ricorso principale, prima che infondati per le ragioni esposte in relazione, che si condividono, devono ritenersi inammissibili, per inconferenza dei relativi quesiti, non risultando gli stessi formulati in coerenza al disposto dell’art. 366 bis c.p.c., secondo il quale, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, mentre nel caso si denunci il vizio di violazione di legge, il quesito deve essere espressamente riferito al motivo cui accede e non può risolversi, come nel caso, in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione della denunciata norma, senza indicare i termini della relativa incidenza nel caso concreto, in modo tale che la risposta al quesito risulti risolutiva e senza considerare che le doglianze ed i relativi quesiti devono investire i vizi di cui risulti affetta la decisione di appello (Cass. n. 5073/2008, n. 19892/2007, n. 23732/2007, n. 20360/2007, n. 27130/2006);

Considerato, pure, che alle doglianze formulate con il quinto mezzo, deve rispondersi, sia richiamando quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c) l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”.(Cass. N. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007), sia pure rifacendosi al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006);

Considerato che le espressioni utilizzate in sentenza, risultano inidonee, sul piano logico formale e della correttezza giuridica, a dare contezza del percorso decisionale, non risultando indicati i concreti elementi utilizzati per ritenere sussistenti i presupposti impositivi, – in presenza di una decisione di primo grado che ne aveva escluso l’esistenza, per avere il contribuente dimostrato “di aver esercitato la sua attività professionale in modo del tutto personale senza dipendenti”;

Considerato, infine, che il quarto ed il sesto motivo del ricorso principale restano, per l’effetto assorbiti;

Considerato che, in relazione ai motivi accolti, va cassata l’impugnata sentenza e la causa va rinviata ad altra sezione della CTR del Lazio, la quale procederà al riesame e, adeguandosi ai richiamati principi, pronuncerà nel merito ed anche sulle spese, motivando congruamente.

Visti gli artt. 375 e 380 bis del c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie l’unico motivo del ricorso incidentale ed il quinto motivo dell’impugnazione principale, cassa in relazione l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio; rigetta i primi tre motivi del ricorso principale e dichiara assorbiti il quarto ed il sesto.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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