Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22064 del 11/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 11/09/2018, (ud. 08/05/2018, dep. 11/09/2018), n.22064

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15415/2017 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 45,

presso lo studio dell’avvocato LUCIANO MARIANI, rappresentato e

difeso dall’avvocato FEDELE ALBERTI;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, A.A., D.R.D.,

M.G., P.C., M.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2001/2016 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata

il 06/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 08/05/2018 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Salerno ha accolto l’appello proposto da G.A. avverso la sentenza n. 1300/05 del Giudice di Pace di Cava dè Tirreni, dichiarando la nullità del giudizio di primo grado e della relativa sentenza, e ha compensato integralmente le spese di lite, ritenendo sussistenti “giusti motivi, anche in ragione delle peculiarità fattuali della vicenda che ha visto contrapposte le parti, dell’iter che ha avuto il processo e del tenore della presente sentenza”;

il G. ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo, con cui ha denunciato “violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione ovvero falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., nella formulazione introdotta con la L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a)”;

gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il motivo è infondato in quanto deduce il vizio con riferimento ad un testo dell’art. 92 c.p.c. – quello risultante dalle modifiche introdotte dalla L. n. 263 del 2005 – che non risulta applicabile ratione temporis: atteso, infatti, che la disciplina invocata è applicabile ai soli giudizi instaurati – in primo grado – dopo il 1 marzo 2006, ne va esclusa l’applicazione al presente giudizio, che ha avuto inizio con citazione notificata il 23.5.2002;

in difetto di attività difensiva degli intimati, non deve provvedersi sulle spese di lite.

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018

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