Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22064 del 03/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/09/2019, (ud. 24/01/2019, dep. 03/09/2019), n.22064

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2027-2018 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE

44, presso lo studio dell’avvocato ORNELLA GREGANTI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.P., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO MESSICO 7,

presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso

unitamente all’avvocato LAURA TOTINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 20587/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 2/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO

MARCHEIS CHIARA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. Con atto di citazione del 14/3/2015 L.P. conveniva in giudizio G.A., chiedendone la condanna al pagamento di Euro 858,68, a titolo di compenso professionale per l’attività difensiva espletata in suo favore nel procedimento r.g.n. 31099/12 davanti al Giudice di pace di Roma.

Il Giudice di pace di Roma, con sentenza n. 32415/2016, rigettava la domanda.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello L.P., lamentando l’omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione alla ritenuta fondatezza dell’eccezione sollevata da parte convenuta in merito alla prescrizione presuntiva del diritto di cui agli artt. 2956 e 2957 c.c.

Il Tribunale di Roma – con sentenza 2 novembre 2017, n. 20587 – in accoglimento dell’appello dichiarava inammissibile e comunque infondata l’eccezione di prescrizione del diritto di credito e, affermato il diritto di L. a percepire l’importo richiesto, condannava G. a pagare Euro 858,68, oltre interessi legali.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione G.A..

Resiste con controricorso L.P., il quale ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso è articolato in tre motivi.

a) Il primo motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, nonchè violazione degli artt. 339,113 e 112 c.p.c.: il Tribunale ha ritenuto appellabile la sentenza resa dal Giudice di pace, che, invece, “inequivocabilmente” resa secondo equità, non era come tale appellabile.

Il motivo – che, come i due successivi, nella prima parte richiama un parametro (l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione) non applicabile ratione temporis alla fattispecie – è comunque manifestamente infondato. E’ vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità “occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 c.p.c. e ss.” (Cass. 3290/2018), così che, nel caso in esame, la sentenza era stata resa secondo equità. Ciò non significa però che la sentenza era inappellabile. Dall’assetto scaturito dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 emerge che l’appello, sia pure limitato ai motivi di cui all’art. 339 c.p.c., comma 3, è il rimedio impugnatorio ordinario ammesso avverso le sentenze emesse dal giudice di pace nell’ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria (cfr., ex multis, Cass. 19050/2017).

b) Il secondo motivo lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, nonchè violazione ed errata applicazione dell’art. 342 c.p.c.: l’atto di appello si sostanziava in “una mera quanto apodittica censura circa una pretesa erroneità della sentenza impugnata”, così che doveva essere “dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 342 c.p.c.”.

Il motivo (al di là dell’erroneo richiamo alla sanzione della improcedibilità invece che della inammissibilità) è manifestamente infondato, posto che i motivi d’appello sono stati ritenuti dal Tribunale specifici e la ricorrente si limita a lamentare genericamente l’assenza di qualsiasi censura al fondamento logico delle valutazioni della sentenza di primo grado, senza dettagliare il contenuto dell’atto di appello secondo la specificità richiesta da questa Corte (cfr., in particolare, Cass., sez. un., 8077/2012).

c) Il terzo motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, nonchè violazione ed errata applicazione degli artt. 2956 e 2957 c.c. e dell’art. 320 c.p.c.: il Tribunale ha ritenuto non tempestiva l’eccezione di prescrizione presuntiva perchè formulata nelle note conclusive invece che limine litis, quando l’eccezione era stata invece tempestivamente formulata all’udienza di cui all’art. 320 c.p.c., e l’ha in ogni caso rigettata quando la ricorrente non ha mai ammesso di non aver estinto l’obbligazione.

Il motivo è manifestamente infondato, in quanto, indipendentemente dalla tempestività della proposizione dell’eccezione, questa è comunque stata esaminata dal giudice d’appello, con motivazione ( G. non ha mai nel giudizio di primo grado prospettato di aver remunerato il professionista) che non viene adeguatamente incisa dalla ricorrente, che nulla specifica circa il contenuto dei propri atti difensivi, invece argomentando rispetto al mancato verificarsi di eventi interruttivi della prescrizione e anzi ammettendo (p. 10 del ricorso) di aver fornito prova documentale che gli onorari richiesti fossero stati posti a carico del Comune di Roma dal Giudice di pace con una sentenza definitiva.

II. Al termine dei tre motivi, la ricorrente si duole della liquidazione delle spese dei due gradi di giudizio disposta dal Tribunale, liquidazione che violerebbe le “tariffe” professionali di cui al D.M. n. 55 del 2014.

La doglianza è fondata: il Tribunale, senza distinguere i due gradi di giudizio, ha liquidato l'”importo complessivo di Euro 3.200, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge”, importo che supera in modo apprezzabile i parametri indicati dal citato D.M., senza in alcun modo motivare tale superamento (secondo l’orientamento di questa Corte, “ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall’applicazione delle massime percentuali di scostamento, purchè ne dia apposita e specifica motivazione”, così Cass. 11601/2018).

II. In ricorso va pertanto accolto limitatamente alla doglianza riguardante la liquidazione delle spese dei due gradi di giudizio e rigettato per il resto; la sentenza va cassata in relazione alla censura accolta e la causa rinviata al Tribunale di Roma che provvederà anche in relazione alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso limitatamente alla censura relativa alla liquidazione delle spese dei due gradi di giudizio e lo rigetta per i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 24 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2019

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