Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22063 del 03/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/09/2019, (ud. 24/01/2019, dep. 03/09/2019), n.22063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22614-2017 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MACHIAVELLI,

25, presso lo studio dell’avvocato PIO CENTRO, rappresentato e

difeso dall’avvocato VALERIO RICCIARDI;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTARE (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato RAFFAELE FIORESTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1563/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 03/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO

MARCHEIS CHIARA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. Con ricorso ai sensi della L. n. 346 del 1976, C.G. chiedeva che venisse accertato il suo acquisto, per l’usucapione speciale di piccola proprietà rurale ex art. 1159-bis c.c., della proprietà di una porzione di terreno in (OMISSIS), località (OMISSIS). Avverso il ricorso proponeva opposizione la Curatela del fallimento (OMISSIS) s.r.l.

Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 514/2010, rigettava la domanda, ritenendo non provata la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per il riconoscimento dell’usucapione speciale, con particolare riguardo al possesso pacifico, pubblico ed ininterrotto per oltre quindici anni del fondo.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello C.G., lamentando l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie (deposizioni testimoniali e risultanze della consulenza tecnica d’ufficio); la Curatela del fallimento faceva valere appello incidentale, riproponendo le eccezioni di improponibilità e/o di inammissibilità della domanda attorea disattese in primo grado.

La Corte di appello di Catanzaro – con sentenza 3 ottobre 2016, n. 1563 – rigettava entrambi gli appelli, confermando la decisione impugnata.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione C.G.. Resiste con controricorso la Curatela del fallimento (OMISSIS) s.r.l., che ha altresì depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Il Collegio, anche alla luce della memoria del controricorrente, ritiene di non accogliere l’unico motivo del ricorso, che denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, omessa pronuncia in ordine alla subordinata domanda di usucapione ordinaria ex art. 1158 c.c., proposta dal ricorrente nell’atto di appello.

E’ vero che la Corte d’appello – come ricorda il ricorrente – nel riportare le sue conclusioni ha precisato la richiesta, in subordine, di “dichiarare che il sig. C.G. ha esercitato per oltre 20 anni possesso pacifico, pubblico e ininterrotto sul terreno sopra descritto; dichiarare che, per l’effetto, il sig. C.G. ha usucapito il terreno sopra descritto ai sensi dell’art. 1158 c.c. e ne è divenuto proprietario” (p. 2 della sentenza impugnata) e tale richiesta ha ripreso a p. 4, per poi concentrare l’analisi sulla destinazione delle facoltà di godimento del fondo allo sfruttamento agricolo, ma questo non significa che la sentenza impugnata sia viziata da omessa pronuncia su una “domanda”. La domanda di accertamento dell’acquisto della proprietà è domanda c.d. autodeterminata, che è identificata dal petitum, il diritto di proprietà sul bene, e non dal titolo che ne costituisce la fonte, tanto che, “una volta introdotto il giudizio per il riconoscimento dell’usucapione abbreviata di cui all’art. 1159-bis c.c., il giudice, ove ne sussistano i presupposti, può accogliere la domanda di usucapione ordinaria senza incorrere nel vizio di extrapetizione, nè tale domanda può ritenersi inammissibile ove sia proposta per la prima volta in grado d’appello” (così Cass. 12607/2010). Senza contare che il giudice d’appello, nel confermare la decisione di primo grado che aveva ritenuto non provato “l’asserito possesso pacifico, pubblico e ininterrotto per quindici anni del fondo per cui è causa”, si è pronunciato sul possesso uti dominus del fondo, escludendo che potesse “dirsi raggiunta la prova univoca e tranquillante in capo a C. dell’avvenuto esercizio del possesso sul bene in questione contraddistinto dalle necessarie caratteristiche di continuità e costanza temporale”, caratteristiche proprie anche del possesso utile ai fini dell’usucapione c.d. ordinaria.

II. Il ricorso va pertanto rigettato.

La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 3.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 24 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2019

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