Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22062 del 13/10/2020

Cassazione civile sez. I, 13/10/2020, (ud. 18/09/2020, dep. 13/10/2020), n.22062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio P. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13291/2019 proposto da:

K.D., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Marco Giorgetti, giusta procura speciale in calce al

ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 3267/2019 del TRIBUNALE di ANCONA, depositato

il 11/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/09/2020 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

K.D., nato in (OMISSIS), con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, ha impugnato dinanzi il Tribunale di Ancona, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego adottato della Commissione Territoriale in merito alla domanda di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria.

Il ricorrente aveva narrato di essere fuggito dal proprio Paese perchè l’inondazione del fiume aveva portato via le terre ed anche la casa e si era allontanato per poter aiutare economicamente la famiglia.

Il Tribunale, alla stregua dei fatti narrati, sostanzialmente ritenuti credibili, non ha ravvisato i presupposti per le forme di protezione richieste.

Segnatamente quindi, ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non ricorrendo persecuzioni per motivi di razza, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale, e per il riconoscimento della protezione sussidiaria, non ravvisando, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) – sulla scorta dell’esame puntuale delle fonti accreditate (COI-Report Amnesty 2018) -, una situazione di violenza generalizzata nel paese di provenienza del richiedente, tale da porre in pericolo la vita di un civile a cagione della sua presenza nel territorio dello Stato.

Infine, ha negato la protezione umanitaria in assenza di specifiche situazioni di vulnerabilità tali da comportare una effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili e di una decisa integrazione sociale.

Avverso detto decreto il richiedente propone ricorso per cassazione con tre mezzi.

Il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 e l’apparenza motivazionale.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale ha ritenuto credibile il ricorrente e la censura non indica alcun fatto decisivo di cui sia stato omesso (Cass. n. 3340 del 05/02/2019), sostanzialmente sollecitando un inammissibile riesame del merito.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 4 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, art. 8 par. 2 della Direttiva Qualifiche 2011/95/UE ed il vizio di motivazione.

Il motivo è inammissibile perchè formulato in maniera generica: il ricorrente, infatti, da un lato non ha censurato la statuizione che colloca la vicenda in un ambito privato e familiare, esclusivamente volta al miglioramento delle condizioni economiche, sufficiente ad escludere la ricorrenza dei presupposti del rifugio e della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b) e, dall’altro, ha ignorato nella formulazione della doglianza l’analitico esame delle fonti compiuto dal Tribunale, sulla scorta del quale ha escluso la ricorrenza dei presupposti per la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del D.Lgs. cit..

3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1, lett. c-ter, ed il vizio di motivazione. Il ricorrente si duole che non sia stata esaminata la documentazione concernente un contratto di lavoro a tempo indeterminato, prodotta per comprovare l’inserimento sociale in Italia.

Il motivo è infondato.

Va ricordato che la protezione umanitaria, prevista in generale dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, è un istituto di “protezione complementare”, come tale non direttamente ricompreso nel sistema della protezione internazionale, ma la cui istituzione è autorizzata dalla normativa UE – vedi, in particolare: Considerando 14, direttiva n. 95/2011/U nonchè art. 6, par. 4, della direttiva rimpatri n. 115/2008/CE in base ai quali gli Stati membri sono autorizzati a prevedere in favore dei migranti forme di protezione più favorevoli rispetto a quelle indicate nelle direttive, purchè non incompatibili con esse -, che nel nostro ordinamento è stato introdotto dalla L. n. 40 del 1998, il cui contenuto è stato poi trasfuso nel predetto D.Lgs.. Il D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, ne ha profondamente modificato la struttura, ma come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte tale novella, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, con le disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge, quale quella di cui si tratta nel presente giudizio (Cass. Sez. U. n. 29459 del 13/11/2019). Secondo la giurisprudenza (vedi spec. Cass. n. 4455/2018), nei “gravi motivi umanitari” contemplati dal citato art. 5, comma 6, sono ricomprese la tutela della salute, l’instabilità politica e sociale nel Paese d’origine, la povertà e l’integrazione sociale del richiedente. Nel caso in esame il Tribunale ha motivatamente respinto la domanda in quanto ha escluso la ricorrenza di una condizione di vulnerabilità specifica – alla stregua delle dichiarazioni rese dal ricorrente e ritenute credibili, ma non integranti i presupposti richiesti -, che comparata con quella vissuta prima della partenza, anche a fronte di una certa integrazione in Italia, potesse consentire un giudizio prognostico positivo di elevata vulnerabilità in caso di rimpatrio e la decisione appare in linea con i principi espressi da Cass. n. 4455 del 23/2/2018: a fronte di ciò, la censura configura una pura e semplice critica di merito riguardante l’accertamento di fatto della insussistenza dei presupposti richiesti dalla normativa, nè il ricorrente ha precisato se e in quali termini altre circostanze di fatto decisive e la situazione del paese di origine siano state dedotte ed in che termini, nel giudizio di merito, a fondamento della domanda di protezione umanitaria.

4. In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Rigetta il ricorso;

– Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2020

 

 

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