Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22062 del 11/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 11/09/2018, (ud. 08/05/2018, dep. 11/09/2018), n.22062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14822-2017 proposto da:

M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MINUCCI PAOLO;

– ricorrente –

contro

C.N., UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 13212/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 07/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/05/2018 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Fatto

RILEVATO

che:

pronunciando in grado di appello nel giudizio promosso da M.V. nei confronti di C.N., in cui era intervenuta la UnipolSai Assicurazioni s.p.a., il Tribunale di Napoli ha dichiarato improponibile la domanda di risarcimento dei danni derivati da un incidente nautico in cui erano rimasti coinvolti l’imbarcazione del C. e quella locata al M., in quanto non preceduta dalla messa in mora dell’impresa assicuratrice, ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 145;

ha proposto ricorso per cassazione M.V., affidandosi ad un unico motivo;

gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo, il ricorrente deduce “violazione, falsa ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 123 e 145 violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 171 del 2005, art. 40 dell’art. 2054 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento, il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4”: assume che erroneamente il Tribunale ha ritenuto applicabile il D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 145 in quanto la richiesta atteneva a soli danni a cose per i quali non sussiste, in relazione ai natanti, l’obbligo di assicurazione per responsabilità civile, ai sensi dell’art. 123, comma 1 medesimo D.Lgs., che limita l’obbligo assicurativo ai danni alla persona;

il motivo è fondato, in quanto:

dagli stralci della domanda introduttiva del giudizio trascritti in ricorso, emerge che la controversia concerne unicamente “danneggiamenti” provocati all’imbarcazione locata al M., con esclusione di danni alla persona;

l’art. 123 cit. prevede, in relazione alla circolazione dei natanti, l’obbligo della copertura assicurativa della responsabilità civile per i soli danni alla persona (cfr. Cass. n. 8816/2002 e Cass. n. 10156/1994, ancorchè riferite all’analoga disciplina prevista dalla L. n. 990 del 1969);

l’art. 145 D.Lgs. circoscrive l’obbligo della preventiva richiesta all’impresa di assicurazione alle ipotesi in cui sussista “obbligo di assicurazione” per la circolazione dei veicoli e natanti;

ne consegue che, non ricorrendo nel caso in esame un siffatto obbligo, non v’era necessità di preventiva messa in mora dell’assicuratrice quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

la sentenza va pertanto cassata, con rinvio al Tribunale di Napoli, in persona di altro magistrato, che provvederà anche sulle spese di lite.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, al Tribunale di Napoli, in persona di altro magistrato.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018

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