Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22062 del 03/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/09/2019, (ud. 24/01/2019, dep. 03/09/2019), n.22062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19722-2017 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

ADRIANA N. 11, presso lo studio dell’avvocato MARCO ROSSI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROSANNA COCCI;

– ricorrente –

contro

DITTA G.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 187/2017 del TRIBUNALE di URBINO, depositata

il 22/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FALASCHI

MILENA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Giudice di Pace di Urbino, con sentenza n. 124 del 2014, rigettava la domanda proposta dalla Ditta G.G. volta al pagamento della somma di Euro 4.780,28, a fronte della fornitura di materiali edili effettuata a favore di B.S..

In virtù di rituale appello interposto dalla Ditta G.G., con sentenza n. 187 del 2017, il Tribunale di Urbino, in accoglimento del gravame, riformava la sentenza di primo grado e, accertato che il rapporto contrattuale intercorreva tra la B. e la Ditta appellante, condannava la prima al pagamento della somma di Euro 4.780,28 in favore della Ditta.

Avverso la sentenza del Tribunale di Urbino, la B. propone ricorso per cassazione, fondato su due motivi.

E’ rimasta intimata la Ditta G.G..

Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata al difensore della ricorrente, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

In prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha curato il deposito di memoria illustrativa.

Atteso che:

– va, in via preliminare, esaminata la memoria della ricorrente pervenuta in originale (come da annotazione della cancelleria) in data 23.01.2019.

Tale memoria è inammissibile ai sensi dell’art. 378 c.p.c. in quanto pervenuta oltre il quinto giorno antecedente l’udienza di discussione (Cass. 16 ottobre 2009 n. 22033; Cass. 18 novembre 2013 n. 25812; principio esteso alla memoria dell’art. 380-bis c.p.c. da Cass. 20 ottobre 2014 n. 22201), per cui sebbene ritualmente depositata in cancelleria, è tardiva;

– con il primo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., per non aver il Tribunale di Urbino dichiarato l’inammissibilità dell’atto di appello sebbene proposto dalla Ditta G.G. in violazione dell’art. 342 c.p.c.

Il motivo è inammissibile.

Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 27199 del 2017), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.

Orbene, come anche rilevato dal Tribunale di merito, l’atto di appello proposto dalla Ditta G.G. indicava in modo non equivoco le parti del provvedimento appellate, le modifiche richieste e le circostanze da cui deriva la violazione di legge, fra cui l’errata applicazione della disciplina sull’estinzione del processo e sulla prescrizione del diritto di credito. Il motivo di ricorso, dunque, limitandosi ad una generica asserzione sugli elementi che avrebbe dovuto contenere l’atto di appello non può trovare ingresso;

– con il secondo motivo parte ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1655 e 1676 c.c. per non avere il giudice di appello valutato correttamente i documenti da lei prodotti, dai quali a suo avviso emergeva che il rapporto contrattuale non intercorreva tra la B. e la Ditta G.G., bensì tra la prima e l’Impresa Edile A. Costruzioni s.n.c. di F.L. & A.M., essendo stata quest’ultima ad acquistare il materiale necessario per eseguire il contratto d’appalto. Pertanto, a detta della ricorrente, avendo ella effettuato tutti i pagamenti nei confronti dell’Impresa Edile A. Costruzioni s.n.c., non era tenuta al pagamento di quanto richiesto dalla Ditta G.G..

Il motivo è parimenti inammissibile.

Nella specie, il giudice di merito ha espressamente preso in considerazione le fatture prodotte dalla B. ed ha accertato che l’intestazione delle stesse in capo all’ A. corrispondeva ad una richiesta della medesima B. legata a ragioni fiscali, essendo stato dimostrato, con prova testimoniale e documentale (doc. 3 fascicolo di primo grado), che il contratto di compravendita del materiale edile era intercorso tra la B. e la Ditta G.G..

Il giudice del gravame ha tratto detto convincimento oltre che dalle prove testimoniali, che dimostrerebbero che i committenti della fornitura sono stati B.G. e la figlia, odierna ricorrente, nonchè l’accordo sulla intestazione delle fatture. Vi è di più: altro elemento è costituito dal doc. 3 del fascicolo di primo grado della stessa B., che parrebbe riferirsi ad un ordine siglato dalla B. e dall’ A., a prescindere dall’intestazione dei titoli fiscali.

Siffatte argomentazioni non vengono in alcun modo criticate dalla ricorrente, che si limita a dedurre una generica mancata valutazione dei titoli fiscali nella loro testuale redazione.

In conclusione il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Nessuna pronuncia sulle spese processuali, in mancanza di difesa dell’intimata. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 24 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2019

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