Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22061 del 31/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 31/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 31/10/2016), n.22061
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1703/2015 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), società con socio unico, in persona
del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO,
rappresentata e difesa dall’Avvocato GAETANO GRANOZZI, giusta delega
a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
S.R., elettivamente domiciliata presso la CORTE DI
CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa
dall’Avvocato GENNARA BASILE, giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
T.E.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1355/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del
19/12/2013, depositata il 03/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Poste Italiane ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Catania n. 1355 del 2013 che aveva accolto le domande di S.R. e T.E. e convertito i contratti a tempo detetininato intercorsi tra le parti.
Nelle more del giudizio in data (OMISSIS) le parti hanno sottoscritto verbali di conciliazione in sede sindacale della controversia che sono stati depositati da parte di Poste Italiane s.p.a..
Tanto premesso si osserva che dal verbale di conciliazione sindacale prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo con riferimento al rapporto dedotto in giudizio, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e con conseguente definizione, in coerenza con il verbale stesso, della fase giudiziale ancora aperta, e spese compensate. Fra le parti è, pertanto, venuta a cessare la materia del contendere. Deve essere pronunciata la compensazione per intero delle spese del presente giudizio, in relazione a quanto transattivamente stabilito dalle parti e ribadito da Poste Italiane con la nota di deposito del verbale di conciliazione.
PQM
La Corte, dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016