Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22061 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/10/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 24/10/2011), n.22061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA GIULIANA 80, presso lo studio dell’avvocato CROCE

ROBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MONTI

ANGELA MARIA, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 17/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di MILANO del 3/11/08, depositata il 12/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO GAETA.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Con sentenza n. 17/33/09, la CTR della Lombardia rigettava l’appello proposto da G.C. avverso la decisione di prime cure, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti dell’avviso di accertamento, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 TUIR, in rettifica del reddito da partecipazione societaria alla società Ilsea di Gallizioli Claudio & C. s.n.c., per l’anno 1999. Il giudice di appello riteneva di non poter condividere le doglianze della socia, secondo la quale la differenza tra il reddito dichiarato dalla società e quello denunciato dai soci era dipesa da un errore materiale posto in essere dalla società Ilsea s.n.c., nella compilazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 1999.

Constatava, invero, la CTR che la società non aveva rettificato la propria dichiarazione e che non era neppure intervenuta – nè era stata evocata – nel processo; sicchè non avrebbe potuto il giudice tributario pronunciarsi su un errore materiale posto in essere da un soggetto non costituente parte processuale.

Avverso la sentenza n. 17/33/09 ha proposto ricorso per cassazione G.C., articolando due motivi, con i quali deduce, rispettivamente, la violazione e falsa applicazione del disposto degli artt. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, D.P.R. n. 322 del 1998, art. 7 nonchè art. 2, commi 8 e 8 bis.

Osserva, tuttavia, d’ufficio la Corte che il presente giudizio – concernente l’accertamento unitario del reddito della società di persone de qua, dal quale scaturisce l’accertamento del reddito di partecipazione dei singoli soci – avrebbe richiesto l’integrazione del contraddittorio tra tutti i soggetti interessati, quali litisconsorti necessari, secondo il costante insegnamento di questa Corte (v., tra le tante, Cass. S.U. 14815/08, Cass. 2907/10). Sicchè la CTR non avrebbe dovuto decidere la causa nel merito, essendosi il processo svolto a contraddittorio non integro, stante la mancata evocazione in giudizio della società Ilsea di Gallizioli Claudio &

C. s.n.c. Tanto più che lo stesso giudice di appello ha dato atto della mancanza in giudizio di tale soggetto processuale, la cui presenza sarebbe stata indispensabile ai fini della corretta determinazione del reddito societario, dal quale scaturisce il reddito di partecipazione dei singoli soci”;

– che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

-che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, pronunciando sul ricorso, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la quale procederà a nuovo esame della controversia, nel contraddittorio di tutti i soggetti interessati.

Concorrono giusti motivi per dichiarare compensate fra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE pronunciando sul ricorso, cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della CTP di Milano; dichiara compensate fra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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